Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

impresa ammessa a concordato preventivo in attesa dell’adunanza - contratti di appalto pubblico - art. 118 CAP

  • Carlo Alfonso Lovato

    Bologna
    14/03/2012 10:57

    impresa ammessa a concordato preventivo in attesa dell’adunanza - contratti di appalto pubblico - art. 118 CAP

    Gentilissimi, sono a sottoporVi tale quesito:

    impresa ammessa a concordato preventivo in attesa dell'adunanza: la stazione appaltante, nel contesto di un contratto di appalto "pubblico", ove l'impresa ammessa è appaltatrice/affidataria delle opere, sospende il versamento di quanto dovuto ex art. 118, comma 3 CAP. l'impresa ammessa non è infatti in grado, per le proprie condizioni, di produrre le fatture quietanzate dei propri subappaltatori che, in caso di approvazione del concordato, saranno sottoposti alla falcidia concorsuale. La sospensione sottrae però risorse al CP, senza le quali non è possibile corrispondere nemmeno la percentuale offerta. Il comportamento della stazione appaltante è lecito (parrebbe di si, vedi Autorità Vigilanza Lavori Pubblici AG 30/2011) e conforme/coerente (anche) alla legge fallimentare ? se si, l'impasse creatosi può superarsi ? l'eventuale omologa può essere parificata quanto agli effetti alle "fatture quietanzate" di cui all'art. 118 CAP.

    Avendo trovato poco o nulla di simile sulle banche dati "comuni" e sul sito del garante dei contratti pubblici, spero mi possiate fornire una Vostra interpretazione.

    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/03/2012 19:40

      RE: impresa ammessa a concordato preventivo in attesa dell’adunanza - contratti di appalto pubblico - art. 118 CAP

      Il comma terzo dell'art. 118 del D,lgs n. 163 del 2006 (come modificato dal D.lgs n. 113 del 2007) stabilisce che:" Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento".
      La ratio di questa norma è chiaramente quella di dare certezza alla stazione appaltante dell'avvenuto pagamento in favore del subappaltatore ed, escluso, come nel caso, che la stazione appaltante abbia optato nel bando per il pagamento diretto dei subappaltatori, essa è tenuta- e non solo facoltizzata- alla sospensione dei pagamenti (salvo a vedere se dell'intero importo ancora dovuto o solo dell'importo dovuto ai subappaltatori che non hanno dato quietanza). Orbene nessuna norma prevede che in caqso di ammissione al concordato preventivo dell'appaltatore, non si applichi tale disposizione, per cui effettivamente è da ritenere legittimo il comportamento del rifiuto in mancanza delle fatture quietanzate dei subappaltatori.
      Sicuramente l'omologa del concordato non sostituisce la mancanza delle fatture quietanzate. Questo effetto potrebbe averlo una attestazione del liquidatore dell'avvenuto adempimento del concordato perché solo a quel punto si ha la prova che il debito è stato pagato, anche se in percentuale, con conseguente esdebitazione per il residuo (il che equivale ad una quietanza), ma l'adempimento del concordato è subordinato, a quanto è dato capire, proprio al pagamento del credito verso la stazione appaltante.
      Non vediamo mezzi per sbloccare la situazione se non accordi tra gli interessati; permanendo questa situazione di stallo, riteniamo che il commissario debba fare una valutazione circa la fattibilità del concordato alla luce dei dati emersi, mettendo i creditori nella condizione di effettuare le loro consapevoli considerazioni.
      Zucchetti SG Srl