Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Spese del legale antistatario da sentenza successiva alla domanda di concordato

  • Lorena Galuzzi

    Urbino (PU)
    12/05/2012 15:56

    Spese del legale antistatario da sentenza successiva alla domanda di concordato

    In una procedura di concordato preventivo (data della domanda 12.07.2011, data di ammissione 21.07.2011, data udienza dei creditori 18.11.2011, data di omologa 27.02.2012) il legale di un creditore chiede l'inserimento del proprio credito in privilegio nel passivo concordatario.
    In particolare il citato credito sarebbe relativo a spese legali liquidate in sentenza dal Tribunale relativamente ad un iniziale decreto ingiuntivo (ottenuto in data 25.05.2010, cioè ante domanda di concordato) che è stato opposto dalla società concordataria in data 27.07.2010 (sempre ante domanda di concordato). Detto giudizio si è concluso con sentenza emessa il 14.02.2012 (e cioè dopo la data di presentazione della domanda di concordato e della relativa ammissione e solo qualche giorno prima dell'udienza e della relativa sentenza di omologa) che ha condannato la società concordataria a rifondere alla parte opposta (oltre alla sorte del credito) anche le spese di lite, liquidate in sentenza, "da distrarsi a favore del legale dichiaratosi antistatario".
    La data di riferimento di formazione del passivo concordatario è rappresentata dalla data di presentazione della domanda di concordato (12.07.2011); poiché la sentenza di condanna al pagamento delle spese è intervenuta successivamente e solo in data 14.02.2012, si ritiene di non poter inserire tale creditore tra i creditori ante concordato. Tuttavia non si tratta neppure di un debito della procedura.
    Si chiede un parere sul trattamento da riservare al credito descritto.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/05/2012 17:14

      RE: Spese del legale antistatario da sentenza successiva alla domanda di concordato

      In primo luogo va chiarito che la condanna del soccombente in favore del difensore dichiaratosi antistatario al pagamento delle spese e degli onorari, fa sorgere un rapporto diretto tra la stessa parte soccombente e l'avvocato distrattario, il che significa che tale avvocato può chiedere direttamente alla parte soccombente la soddisfazione del suo credito; in sostanza va affermata la legittimazione dell'avvocato distrattario a proporre domanda di partecipazione al concorso.
      Affermata la legittimazione, noi riteniamo che l'avvocato in questione vada riconosciuto come creditore che partecipa alla distribuzione concordataria in quanto il suo credito trova fonte in una situazione ben anteriore al concordato e proseguita nel corso della stessa con la gestione diretta da parte del debitore in concordato, che non aveva bisogno 8dati i tempi descritti) di particolari autorizzazioni. Riteniamo, quindi, che il creditore in questione non possa essere escluso, come lei propone, così come non può escludere il credito per la condanna nel merito.
      Si tratta di vedere la collocazione che tale credito deve trovare. Per quanto riguarda gli onorari la giurisprudenza, sebbene con riferimento a diverso problema, è concorde nel ritenere che per la liquidazione degli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico; invece, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla tariffa vigente a quel momento, poiché per essi deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione.
      Questo significa che l'importo del compenso va riconosciuto in prededuzione, quale credito maturato nel corso della procedura (art. 111bis), sempre che il creditore abbia chiesto tale qualifica. Per i diritti e le altre spese l'avvocato non può vantare la prededuzione nè alcun privilegio perché il credito azionato costituisce pur sempre il credito per spese della causa di cognizione che, se non vi fosse stata l'anticipazione, avrebbe richiesto la controparte vittoriosa. Ossia, posto che il credito per spese di causa del giudizio di cognizione non è assistito da privilegio (l'art. 2755 c.c. riguarda i giudizi esecutivi e cautelari), che tali spese siano richieste direttamente dalla parte- come accade in casso di ordinaria condanna alle spese- oppure dall'avvocato per il fatto che è stata riconosciuta la distrazione, nulla cambia.
      Così spiegato il meccanismo, si capisce come non entra in ballo l'art. 2751 bis n. 2 c.c., perché questo attiene alle prestazioni effettuate dal professionista in favore del cliente poi in concordato o fallito.
      Zucchetti Sg Srl