Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Prededuzione crediti professionista nel concordato in bianco non seguito da integrazione

  • Fabrizio Verdi

    16/11/2015 01:49

    Prededuzione crediti professionista nel concordato in bianco non seguito da integrazione

    Salve, vorrei avere il vostro parere sulla questione in oggetto.
    Il caso è quello del professionista che ha assistito l'impresa nella fase del concordato in bianco (ad es. redigendo la domanda ex art. 161, 6° comma, partecipando a incontri, esaminando la situazione aziendale, predisponendo l'eventuale domanda di proroga del termine, etc.) cui però non abbia fatto seguito – nel termine ab origine concesso o prorogato – il deposito del piano, della proposta e della documentazione di legge.
    Mi viene chiesta come G.D. del successivo fallimento l'ammissione del credito in prededuzione.
    In precedenti interventi del vs. forum ho trovato espresso una parere negativo al riguardo sulla base del ragionamento – che mi trova assolutamente d'accordo – per cui:

    "il mancato deposito alla scadenza del termine concesso (o prorogato) della proposta e del piano di concordato, con la relativa documentazione, o di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione, determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo, per cui la domanda di preconcordato, previa convocazione dell'interessato, va dichiarata inammissibile e, su istanza dei creditori o del P.M., può essere dichiarare il fallimento, se ne ricorrono i presupposti; e nulla cambia, ai fini che qui interessano, se la richiesta di fallimento è presentata allo stesso debitore. Questa dichiarazione di inammissibilità ha, a nostro parere, efficacia ex tunc - con cessazione degli effetti protettivi a far data dal deposito del ricorso - in considerazione del fatto che gli effetti in questione derivano dalla pubblicazione della domanda di preconcordato in attesa del completamento promesso, per cui, mancando il completamento e un provvedimento del giudice che stabilizzi la provvisorietà di quegli effetti, questi perdono efficacia ex tunc. In altre parole la dichiarazione di inammissibilità chiude l'iter processuale iniziato con la domanda di preconcordato, sicché gli effetti inerenti al procedimento che con questa domanda giudiziale la parte aveva promosso non possono più realizzarsi perché non potrà più essere aperta la procedura concordataria vera e propria che si sarebbe saldata con la iniziale domanda facendo retroagire gli effetti fin da quella data, e che, a sua volta si sarebbe saldata con il successivo fallimento. Ossia, gli effetti collegati alla domanda di preconcordato sono operativi in prospettiva dell'ammissione del debitore alla procedura di concordato; mancando quest'ultimo non può esservi continuità tra il fallimento che viene dichiarato e una procedura di concordato mai aperto. Discorso che vale per tutti gli effetti che non siano irreversibili e per tutte e attività compiuti in pendenza del termine" (risposta del 16.6.2013 nella discussione "CONCORDATO PREVENTIVO - PREDEDUZIONE COMPENSI PROFFESIONISTI ANTE CONCORDATO".

    La questione mi sembra però ora complicata dalle vicende legate dall'introduzione – prima – e dall'abrogazione – poi – dell'art. 11, comma 3-quater, d.l. n. 145/2013, che con norma dichiarata di interpretazione autentica aveva, su questa linea, espressamente condizionato il beneficio della prededuzione, nel caso di concordato in bianco, alla presentazione entro i termini del piano, della proposta e della documentazione di rito; proprio la successiva abrogazione di tale norma da parte dell'art. 22 d.l. n. 91/2014 viene citata a sostegno, ora, della prededucibilità dei crediti in argomento anche nel caso di mancata successiva integrazione, traendo spunto altresì dalla relazione illustrativa al d.l., che sottolinea come altrimenti i terzi sarebbero disincentivati a proseguire i rapporti commerciali con l'impresa e la continuità aziendale ne risentirebbe.
    Certo se posso comprendere tale "ratio" rispetto a fornitori e banche, la stessa mi appare meno "forte" rispetto ai professionisti che collaborano con l'impresa ai fini del buon esito del concordato, e la cui attività dovrebbe essere apprezzata proprio (e solo) nella misura in cui abbia condotto ad un concordato quantomeno ammissibile.
    Vi ringrazio per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/11/2015 20:17

      RE: Prededuzione crediti professionista nel concordato in bianco non seguito da integrazione

      Lei ha sostanzialmente effettuato una analisi completa dello stato della questione. Indubbiamente l'abrogazione della legge di interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 111 ha un suo significato, seppur non determinate, in quanto ha mostrato come la prededuzione non sia rapportabile "alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma". In realtà la ragione che aveva giustificato l'abrogazione era che la prededucibilità dei crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore non può essere condizionata all'effettivo deposito della proposta completa di concordato preventivo entro il termine assegnato dal tribunale, poiché, così facendo, una condotta omissiva del debitore verrebbe a incidere negativamente (e retroattivamente) non già sul debitore medesimo, bensì sui terzi che incolpevolmente avevano fatto affidamento sulla prededucibilità riconosciuta dalla legge ai loro crediti, con conseguente pregiudizio alla certezza dei rapporti giuridici e depotenziamento della fiducia nel modulo pre-concordatario (in tal senso Trib. Terni 17 gennaio 2014).
      Anche noi abbiamo le sue stesse perplessità ad estendere lo stesso principio anche ai crediti dei professionisti che nel momento in cui vengono in contatto con un imprenditore che cerca di risolvere la sua crisi con accordi di vario tipo, sanno quali possono essere gli esiti delle procedure. Di contro si va sempre pià estendendo un concetto molto ampio della utilità da valutare ai fini della prededuzione, al punto che la recentissima Cass. 6.11.2015 n. 22450 ha statuito che "L'articolo 111 legge fall. non richiede che, ai fini della collocazione in prededuzione dei crediti derivanti da tali prestazioni, debba essere dimostrata l'utilità concreta delle stesse per la massa concordataria o fallimentare: da un lato, infatti, va rilevato che non spetta più al giudice la valutazione della convenienza della proposta; dall'altro lato va rimarcato che, ove detta utilità dovesse essere verificata ex post, ovvero tenendo conto dei risultati raggiunti, la norma risulterebbe priva di senso, in quanto non potrebbe mai trovare applicazione nel fallimento consecutivo".
      Allo stato, quindi, saremmo orientati più per il riconoscimento della prededuzione ai crediti in questione.
      Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Verdi

        17/11/2015 17:35

        RE: RE: Prededuzione crediti professionista nel concordato in bianco non seguito da integrazione

        Nulla quaestio sul fatto che non spetta al giudice di valutare la convenienza della proposta (che infatti è rimessa al voto dei creditori) così come la concreta utilità, ex post, delle prestazioni professionali rese (concetto su cui insiste la Cassazione) ma almeno una proposta giuridicamente ammissibile ho sempre pensato fosse necessaria. Del resto l'art. 111 l.f., allorquando qualifica come prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali", non può che riferirsi - ritengo - a procedure concorsuali correttamente introdotte. Non vedo del resto come una proposta di concordato ad es. del tutto priva dei requisiti per l'ammissione possa garantire al professionista il beneficio della prededuzione. Una lettura della norma siffatta si esporrebbe, probabilmente, anche a dubbi di legittimità costituzionale. E non a caso nei precedenti sinora affrontati dalla Suprema Corte si trattava sempre - almeno così mi sembra - di concordati non approvati dai creditori (e non già dichiarati inammissibili dal tribunale).

        A fortiori, quindi, non vedo come si possa prescindere in toto da una proposta (situazione che si verifica appunto nel concordato in bianco non seguito da integrazione e che, non a caso, va incontro ugualmente a pronuncia di inammissibilità).

        Si potrebbe perciò, a vostro avviso, negare rilevanza all'argomento della abrogazione normativa, sottolineando l'assenza - riguardo ai professionisti incaricati - di quelle esigenze di affidamento per le quali si è mosso il legislatore?

        Grazie






        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          17/11/2015 20:27

          RE: RE: RE: Prededuzione crediti professionista nel concordato in bianco non seguito da integrazione

          Lei avrà notato di quanta perplessità era intrisa la nostra risposta e proprio il passo da lei riportato della nostra precedente posizione fa capire quale fosse la nostra idea e abbiamo cercato di spiegare perché oggi si poteva arrivare ad una diversa soluzione. Si tratta comunque di una situazione di difficile e incerta soluzione in cui troverà argomenti a favore dell'una o dell'altra tesi, che possono essere anche ribaltati. Noi ad esempio, e vediamo anche lei, abbiamo dato una valenza interpretativa alla abrogazione del comma 3quater dell'art. 11 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sostanzialmente affermando che se questa disposizione condizionava la predeucibilita alla presentazione della proposta e del piano, la sua abrogazione significa che tale condizione non è necessaria per cui la prededuzione compete anche in mancanza del completamento dell'iter processuale, ma, in realtà, non è così, perché l'abrogazione di detta norma ha portato la situazione legislativa esattamente al punto in cui si trovava prima della sua emanazione, con tutte le incertezze del caso. E così via si potrebbe continuare anche sulla utilità e sul modo di considerarla, fino a parlare, qualcuno, di obbligazione di risultato del professionista.
          Alla fin fine la scelta sulla linea da seguire è dettata dalla sensibilità dell'interprete se privilegiare il singolo creditore che ha lavorato bene e la procedura non ha avuto esito per una scelta del debitore ovvero la massa dei creditori che viene penalizzata dall'incremento delle prededuzioni.
          Zucchetti SG srl

          • Fabrizio Verdi

            22/11/2015 14:43

            RE: RE: RE: RE: Prededuzione crediti professionista nel concordato in bianco non seguito da integrazione

            Vi ringrazio moltissimo per la disponibilità e le risposte, e concordo con voi sul fatto che il tema resta senz'altro incerto ed aperto a plurime interpretazioni.
            Le mie erano considerazioni legate soprattutto al fatto che, purtroppo, nonostante l'estrema rilevanza ed attualità della questione, non mi sembra che la Cassazione, finora, l'abbia affrontata in tutte le sue sfaccettature. Speriamo in una pronuncia più meditata, nei prossimi mesi.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              23/11/2015 20:02

              RE: RE: RE: RE: RE: Prededuzione crediti professionista nel concordato in bianco non seguito da integrazione

              Siamo d'accordo e condividiamo la sua aspettativa.
              Zucchetti SG srl
              • Sonia Candela

                Castelnuovo Berardenga (SI)
                28/11/2016 14:38

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Prededuzione crediti professionista nel concordato in bianco non seguito da integrazione

                Mi trovo in una situazione analoga, anzi, uguale.

                Anche le sentenze più recenti della Cassazione analizzano la prededuzione dei crediti dei professionisti ma sono sempre casi dove la proposta vera e propria ai sensi del comma 3 è stata presentata regolarmente.

                Come è andato l'esame della domanda di cui al quesito introduttivo? Ovviamente solo l'autore mi potrà dare la risposta.

                Inoltre i professionisti creditori chiedono somme spropositate. Non vi potrebbe essere anche una sorta di "dolo" tra "paziente" e "medico"? Come può un professionista accettare un incarico così importante per la massa dei creditori senza aver neanche visto gli ultimi tre bilanci e la contabilità di cui il pc è stato ...rubato? E chiedere copia solo a deposito ultimato!

                Mi viene da non accettare la richiesta e aspettare che si arrivi in Cassazione.

                Grazie dell'attenzione

                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  28/11/2016 19:55

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Prededuzione crediti professionista nel concordato in bianco non seguito da integrazione

                  La giurisprudenza successiva alla discussione cui lei si accoda è ancor più liberista in quanto si è affermato che "Il credito del professionista che ha svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo rientra de plano tra i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento ai sensi dell'art. 111, comma 2, r.d. n. 267 del 1942 fondandosi tale interpretazione sull'esclusione dall'azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista ex art. 67, comma 3, lett. g), decreto citato (Cass. 15/04/2016, n. 7579). Ossia all'interpretazione restrittiva secondo cui la 'funzionalità' dell'attività da cui sia sorto il credito deve essere intesa a vantaggio della procedura concordataria, da cui derivava una valutazione della utilità per risanare l'impresa e in favore dunque dei creditori, la Corte si sempre più orientata verso la soluzione secondo cui il concetto di 'funzionale' è sinonimo di 'strumentale', sicchè per godere del beneficio della prededuzione, è sufficiente che l'attività svolta dal professionista sia strumentale all'accesso alla procedura concordataria (in tal senso, Cass. 4486/2015 e in precedenza, Cass. n. 6031/2014). Ciò per vari motivi, tra cui esula una indagine sulla utilità in quanto questa è implicita, giacchè ogni qualvolta il professionista abbia agito per consentire al debitore di accedere alla procedura concordataria, ha operato 'in funzione' del concordato, cioè al fine di accedere al concordato recando indubbi vantaggi ai creditori quali l'accrescimento dell'attivo e/o la salvaguardia della sua integrità, oltre a favorire l'emersione di uno stato di crisi, evitare il depauperamento del patrimonio debitorio, cristallizzare la massa e retrodatare il periodo sospetto ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria nel caso in cui alla procedura minore consegua il fallimento e determinare l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione ex art. 168 L.F. del ricorso per concordato preventivo.
                  In questo contesto a noi è parsa particolarmente significativa Cass. 18/12/2015, n.. 25589, secondo la quale, dopo aver discusso sul concetto di utilità della prestazione per la massa, afferma testualmente: "Anche a voler ritenere, conformemente al precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente (cfr. Cass., Sez. I, 5 marzo 2015, n. 4486), che il nesso teleologico richiesto dall'art. 111, secondo comma, della legge fall, ai fini della prededucibilità del credito debba essere inteso in senso meno restrittivo, con la conseguente esclusione di qualsiasi apprezzamento in ordine al risultato della prestazione del professionista ed alla sua concreta utilità per la massa, deve escludersi la possibilità di estendere l'ambito applicativo di tale disposizione fino a ricomprendervi anche i crediti derivanti, come nella specie, da attività difensive finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcun rapporto di consecuzione tra la procedura di concordato, mai apertasi, e quella fallimentare, e risultando pertanto impossibile individuare un collegamento, anche meramente astratto ed ipotetico, tra la predetta attività e gl'interessi del ceto creditorio".
                  Questa sentenza è stata emessa in tema di prededuzione del credito del professionista che aveva collaborato alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, ma, a nostro avviso, da questa può trarsi anche il principio della rilevanza della mancanza di consecuzione tra una precedente procedura dichiarata inammissibile e il seguente fallimento, applicabile anche all'ipotesi del concordato con riserva che non sia sfociato in un concordato pieno.
                  Le obiezioni a questo indirizzo non sono di poco conto perché, la legge attribuisce la prededuzione a determinati atti compiuti in pendenza del termine concesso ex art. 161 co.6, che il debitore, con un suo atto di volontà (mancata presentazione della proposta e del piano, potrebbe eliminare e non a caso si discute ancora di queste questioni, su cui ognuno poi ha la sua opinione.
                  in questa situazione di la sua idea di arrivare in Cassazione è, a nostro avviso da avallare, in modo da sapere cosa ne pensa la Corte circa la sorte dei crediti del professionista che abbia collaborato per la preparazione della domanda di concordato con riserva e in pendenza del termine per la predisposizione della proposta e del piano qualora questi non siano stati presentati e sia stato dichiarato il fallimento. Fermo restando che già al momento il professionista che si presti a collaborare con il debitore in una situazione in cui sia chiara e lampante la inesistenza dei requisiti per l'accesso ad una procedura di concordato cui dovrebbe essere propedeutica la domanda di preconcordato, non può essere premiato con la predeuzione, anzi è da valutare se pè proprio dovuto il compenso.
                  Zucchetti SG Srl
                • Fabrizio Verdi

                  29/11/2016 12:03

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Prededuzione crediti professionista nel concordato in bianco non seguito da integrazione

                  Concordo pienamente con la risposta della Zucchetti e aggiungo che proprio Cass. 25589/2015 è quella che solitamente io cito in questi casi e che, secondo me, fornisce il criterio più giusto, ossia: se il concordato è quantomeno ammissibile, cioè dotato di fattibilità giuridica (il che vuol dire che deve essere stato ammesso e non revocato)la prededuzione va riconosciuta tout court, non potendosi fare valutazioni di utilità "in concreto"; altrimenti è come dire che non si è aperta alcuna legittima procedura di concordato perché è stata proposta una domanda inammissibile (anche se riconosciuta tale ex post grazie agli accertamenti del Commissario Giudiziale), pertanto viene meno proprio il presupposto basilare della funzionalità o strumentalità dell'attività professionale rispetto ad una procedura. Ciò vale a maggior ragione per i casi in cui la domanda in bianco non è stata integrata, in quanto anche questo conduce ad una declaratoria di inammissibilità.
                  Purtroppo dei punti critici in questa impostazione ci sono (si veda anche l'abrogazione dell'art. 11, comma 3-quater, d.l. n. 145/2013 da parte dell'art. 22 d.l. n. 91/2014) ma, in mancanza di un arresto della Cassazione che illumini sulla questione, il criterio di cui sopra mi sembra quello migliore e più giusto.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  29/11/2016 19:34

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Prededuzione crediti professionista nel concordato in bianco non seguito da integrazione


                  Ci fa davvero piacere incontrare il suo consenso su un tema tanto complicato e controverso.
                  Zucchetti Sg srl