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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato preventivo con cessione di beni e datio in solutim
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Carla Salani
LUCCA27/10/2015 12:12Concordato preventivo con cessione di beni e datio in solutim
Durante la procedura di concordato preventivo sono state effettuate le operazioni di liquidazione sia dell'attivo mobiliare che di quello immobiliare.
Il cespite immobiliare di proprietà della procedura è stato ceduto ad un creditore ipotecario che lo ha accettato con la formula della "datio in solutum".
Il creditore ipotecario ha dato il proprio parere favorevole al Concordato preventivo e contemporaneamente ha richiesto che il liquidatore, nella persona della scrivente, si occupi della vendita dell'immobile a trattativa privata assegnando inizialmente un termine di 2 anni dalla data dell'omologa del concordato stesso e successivamente un ulteriore anno per proseguire nelle operazioni di vendita.
Per facilitare la vendita dell'immobile, previo consenso ed autorizzazione da parte del G.D. e del Comitato dei creditori nonchè del creditore ipotecario è stato effettuato il frazionamento dell'immobile in 5 unità immobiliari sostenendo spese quali: compenso al professionista incaricato, opere murarie necessarie al tamponamento ed alla divisione fisica della parte oggetto di acquisto dal resto dell'immobile, diritti comunali e catastali, oneri di urbanizzazione che, seppur anticipate dalla procedura, sono a carico del creditore ipotecario che le ha accettate.
A tutt'oggi rimane ancora invenduta un'unità immobiliare ad uso artigianale.
A questo proposito il Consiglio di Amministrazione del creditore ipotecario, essendo terminato il periodo concesso alla scrivente per procedere alla vendita del cespite immobiliare, ha manifestato la volontà di trasferire l'unità immobiliare rimasta invenduta nel proprio patrimonio. Il trasferimento della proprietà dell'immobile invenduto è già stato autorizzato e verrà perfezionato a breve con atto notarile.
Al creditore ipotecario è stato imputato il compenso del liquidatore (la scrivente) per l'attività di vendita delle unità immobiliari, determinato sul prezzo di realizzo.
A mio parere, pero', sui beni ipotecati gravano non solo le spese specifiche, cioè quelle effettuate nell'interesse esclusivo di detti beni, ma anche una quota delle spese generali per la parte che sono state utili anche ai beni ipotecati.
Le spese generiche utili anche per tutti i beni (compenso commissario giudiziale, perito estimatore ex art. 160 2c. l.f., commercialista per adempimenti amministrativi e fiscali) secondo la scrivente gravano su mobili ed immobili perchè sono state fatte nell'interesse di tutti.
Chiedo un vostro parere in merito all'imputazione delle spese generiche come sopra specificato ed in caso affermativo come procedere alla determinazione della quota a carico del creditore ipotecario.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/10/2015 19:57RE: Concordato preventivo con cessione di beni e datio in solutim
Sinceramente non riusciamo ad inquadrare la fattispecie. Lei premette che un cespite immobiliare di proprietà della procedura è stato ceduto ad un creditore ipotecario che lo ha accettato con la formula della "datio in solutum, e, quindi, la proprietà dello stesso è stata trasferita al creditore, per cui non capiamo come poi venga lo steso immobile liquidato in sede concordataria e, tanto meno, come il creditore possa chiedere tanto e addiritura fissare il termine per la liquidazione. E' necessario capire bene cosa è accaduto e quali accordi sono intercorsi per dare una risposta al suo quesito.
Zucchetti Sg srl
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