Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Richiesta di nomina di uno stimatore per una una perizia estimativa dei beni immobili ai fini di una RICOGNIZIONE DEL...

  • Annalisa Cancellaro

    Foggia
    13/03/2022 13:25

    Richiesta di nomina di uno stimatore per una una perizia estimativa dei beni immobili ai fini di una RICOGNIZIONE DEL VALORE CONGRUO RISPETTO AL VALORE EMERSO DALLA RELAZIONE GIURATA

    IL COMMISSARIO AVREBBE IDENTIFICATO DELLE CRITICITA' NEI CRITERI DI VALUTAZIONE E METODOLOGIE ADOTTATI NELLA PERIZIA DI STIMA DEI BENI IMMOBILI DATI GRAVATI DA IPOTECA, IL CUI VALORE E' RIPORTATO NELLA RELAZIONE GIURATA;
    - CHE, PERTANTO AL FINE DI POTER OFFRIRE SIA AI CREDITORI SIA AL TRIBUNNALE UN ATTENDIBILE PARAMETRO PER VALUTARE IL RISPETTO PER CUI AI PRELATIZI SIA COMUNQUE ASSICURATO UN TRATTAMENTO NON DETERIORE RISPETTO A QUELLO IPOTIZZABILE IN CASO DI FALLIMENTO, IL COMMISSARIO AVREBBE INTENZIONE DI RICHIEDERE LA NOMINA DI UN STIMATORE PER VALUTARE CORRETTAMENTE I BENI IMMOBILI.
    QUESTA RICHIESTA E' LEGITTIMA E AMMISSIBILE PER POTER ASSICURARE CHE QUALORA SI EVIDENZI LA DIFFERENZA IN PIU' DEL VALORE DEI BENI IMMOBILI TRA QUANTO DICHIARATO NELLA RELAZIONE GIURATA EX ART. 160 COMMA 2 E LA NUOVA PERIZIA, POSSA ESSERE PORTATA A CONOSCENZA NELLA RELAZIONE EX ART. 172 INDICANDO IL PREGIUDIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI CREDITORI IPOTECARI?
    ATTENDO VOSTRO PREZIOSO PARERE
    GRAZIE
    SALUTI
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/03/2022 18:34

      RE: Richiesta di nomina di uno stimatore per una una perizia estimativa dei beni immobili ai fini di una RICOGNIZIONE DEL VALORE CONGRUO RISPETTO AL VALORE EMERSO DALLA RELAZIONE GIURATA

      Certamente può chiedere la nomina di un perito e riportare le risultanze della perizia nella sua relazione, utile a far conoscere i valori reali identificati.
      In realtà, in concreto non è che giovi molto ai creditori ipotecari in quanto comunque la loro soddisfazione dipende dal realizzo effettivo dei beni e non dalla stima effettuata, che ha lo scopo di indicare il presumibile grado di soddisfazione dei creditori prelatizi e, di conseguenza, far passare al chirografo la parte insoddisfatta, importante ai fini del voto.
      Zucchetti Sg srl
      • Annalisa Cancellaro

        Foggia
        14/03/2022 20:40

        RE: RE: Richiesta di nomina di uno stimatore per una una perizia estimativa dei beni immobili ai fini di una RICOGNIZIONE DEL VALORE CONGRUO RISPETTO AL VALORE EMERSO DALLA RELAZIONE GIURATA

        Nella prima parte della risposta , lei ritiene opportuno far conoscere i valori reali ma non condivido la seconda parte, perché è vero che vale il realizzo effettivo ma la stima della relazione giurata se è minore della perizia da me incaricata, comporta un grado di soddisfazione previsto nel piano concordatario minore rispetto alla reale stima.
        Mi potrebbe rispondere per questo ulteriore chiarimento/parere?
        grazie
        Saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/03/2022 19:05

          RE: RE: RE: Richiesta di nomina di uno stimatore per una una perizia estimativa dei beni immobili ai fini di una RICOGNIZIONE DEL VALORE CONGRUO RISPETTO AL VALORE EMERSO DALLA RELAZIONE GIURATA

          E' esattamente quanto abbiamo detto anche noi nella risposta precedente. lei infatti giustamente ammette che il creditore ipotecario al di là della stima va soddisfatto in via prelatizia in base al realizzo effettivo, e poi aggiunge che "la stima della relazione giurata se è minore della perizia da me incaricata, comporta un grado di soddisfazione previsto nel piano concordatario minore rispetto alla reale stima; crediamo che voglia dire, stante la premessa ricordata, che la differenza è sul piano delle previsioni, che è quanto da noi affermato quando abbiamo detto che la soddisfazione dei creditori ipotecari dipende dal realizzo effettivo dei beni e non dalla stima effettuata, "che ha lo scopo di indicare il presumibile grado di soddisfazione dei creditori prelatizi e, di conseguenza, far passare al chirografo la parte insoddisfatta, importante ai fini del voto".
          Ci siamo limitati a sottolineare l'effetto sul voto perché è il dato più immediato e rilevante e non conosciamo il tipo di concordato di cui si discute, ma si può aggiungere che la differenza di stime può incidere anche sulla entità del passivo chirografario (quanto più alta è la stima dei beni gravati tanto più bassa è la quota del credito ipotecario che presumibilmente sarà degradato a chirografo e viceversa) per cui se si tratta di concordato liquidatorio bisogna valutare se viene rispettata la quota del 20% di cui all'ult. comma dell'art. 160 l. fall.
          In sostanza volevamo solo dire che la differenza tra le stime non ha effetti determinanti, in quanto lei farà le sue valutazioni nella relazione ex art. 172 sulla base della stima che ha fatto eseguire lei, mettendo in evidenza le differenze con quanto presentato dal debitore e e poi decideranno i creditori.
          Zucchetti Sg srl