Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Deposito concordato in bianco ex art 161 L.F.

  • Maurizio Ugolini

    Pesaro (PU)
    16/12/2013 18:56

    Deposito concordato in bianco ex art 161 L.F.

    Buona sera,
    pongo il seguente quesito:
    L'art. 161 L.F. prevede che l'imprenditore possa presentare un concordato con riserva allegando gli ultimi tre bilanci e l'elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti.
    Le domande sono le seguenti:
    1) Trattandosi di srl i bilanci da allegare son quelli depositati in C.C.I.A.A. ( in formato CEE) oppure quelli contabili?
    2)L'indicazione dei debiti deve essere suddivisa in base al fatto che siano privilegiati o meno? in buona sostanza si deve presentare un elenco nominativo dei creditori indicando il loro credito e basta oppure bisogna indicare se hanno privilegi?
    Ringraziando anticipatamente, porgo
    cordiali saluti
    Maurizio Ugolini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/12/2013 21:18

      RE: Deposito concordato in bianco ex art 161 L.F.

      Sulla prima domanda abbiamo più di qualche incertezza perchè l'art. 161, comma sesto, parla soltanto di "bilanci relativi agli ultimi tre esercizi", senza altra precisazione. Orbene, lo schema di bilancio che il nostro legislatore ha definito è quello codificato negli artt. 2424 e 2425 c.c., che stabiliscono rispettivamente lo schema obbligatorio dello stato patrimoniale e del conto economico (l'art. 2427 c.c. riguarda il contenuto della nota integrativa e l'art. 2428 c.c. il contenuto minimo della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori); l'art. 2435 bis c.c. concede la facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata alle società che non abbiano superato certi limiti dimensionali e operativi specificamente indicati per un certo periodo di tempo. Pensiamo che questo debba essere allegato alla domanda tanto più che la finalità dell'allegazione è soltanto quella di consentire al tribunale di verificare che il richiedente sia un soggetto fallibile per dimensioni e non sotto soglia ex art. 1 l.fall.
      Sulla seconda domanda ci sentiamo più sicuri nel dire che basta elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, dal momento che solo questo richiede l'art. 161 comma sesto, a differenza del comma secondo, n. 2, che per la presentazione della domanda di concordato pieno richiede "l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione". In realtà l'allegazione del solo elenco di creditori e dei crediti al ricorso per concordato in bianco si spiega con il fatto che tale elenco serve soltanto per l'ipotesi che debba promuoversi un giudizio ex art. 173, che richiede la notifica ai creditori da parte del commissario.
      Zucchetti Sg Srl