Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo in continuità. Inserimento credito successivo al giudizio di omologa.

  • Salvatore Marangella

    Taranto
    19/01/2016 12:13

    Concordato preventivo in continuità. Inserimento credito successivo al giudizio di omologa.

    In un concordato preventivo in continuità aziendale, con definitiva approvazione del piano concordatario e successiva omologa da parte de Tribunale Fallimentare, si chiede come debba essere trattato un credito rinveniente da un giudizio ordinario, favorevole alla parte istante, conclusosi successivamente al decreto di omologa e nel quale viene riconosciuto il suddetto credito vantato ed avente per oggetto un risarcimento danni per causa o titolo antecedente alla data di omologa.
    In questa circostanza, il suddetto credito, deve essere soddisfatto integralmente, in quanto derivante da un giudizio concluso successivamente alla data di omologa del concordato? Oppure, il credito deve essere inserito nell'originario piano concordatario e subire la relativa falcidia, al pari degli altri creditori chirografari? In quest'ultimo caso, qual è l'organo preposto a riaprire il piano concordatario, onde consentire l'inserimento del suddetto credito (Tribunale Fallimentare, Commissario Giudiziale, Giudice Ordinario, etc.)?

    Grazie.
    dott. Marangella
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/01/2016 19:44

      RE: Concordato preventivo in continuità. Inserimento credito successivo al giudizio di omologa.

      Lei dice che il credito vantato e accertato con sentenza ha per oggetto un risarcimento danni per causa e titolo antecedente alla data di omologa, ma questo dato dell'omologa crediamo che sia stato usato per dire anteriore alla data di apertura della procedura di concordato; se è così non vi è dubbio che trattasi di credito concorsuale, da trattare come gli altri crediti concordatari di pari posizione, a nulla rilevando che l'accertamento sia intervenuto in corso di procedura o addirittura dopo l'omologa. Se, invece, lei con il richiamo all'omologa intende dire che il credito in questione è nato dopo l'ammissione alla procedura di concordato ma prima della omologa, allora il credito sarebbe da considerare in prededuzione e da soddisfare integralmente.
      In entrambi i casi, il commissario (o il liquidatore, se è stato nominato) deve solo inserire il creditore in questione tra i creditori da soddisfare (per intero o in chirografo pro quota) e valutare la tenuta della proposta per capire se l'inserimento di questa nuova voce per metta la realizzazione del piano o questo diventa non più fattibile. Delle sue indagini darà conto al giudice e ai creditori, in modo da consentire a costoro di esercitare la risoluzione ove il prospettato inadempimento sarà di non lieve entità.
      Zucchetti SG Srl.