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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
ART. 163-BIS L.F. - MODALITA' E TEMPISTICHE PROCEDURE COMPETITIVE
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Maurizio Rubini
VITERBO16/02/2017 11:04ART. 163-BIS L.F. - MODALITA' E TEMPISTICHE PROCEDURE COMPETITIVE
IL NUOVO ART. 163-BIS L.F. HA INTRODOTTO LE C.D. PROCEDURE COMPETITIVE, NELLA IPOTESI DI PIANO CONCORDATARIO CONTENENTE OFFERTE DI ACQUISTO DI AZIENDE O ALTRI BENI.
IL DUBBIO, LEGGENDO LA NORMA, E' SE TALI PROCEDURE DEBBANO ESSERE DISPOSTE DAL G.D., IN IPOTESI DI PIANO GIA' DEPOSITATO, PRIMA O DOPO LA RELAZIONE EX ART. 172 (COMUNQUE PRIMA DELL'ADUNANZA)
NELLA PRIMA IPOTESI SI AVREBBE UNA MAGGIORE SPEDITEZZA ED EFFICACIA DELLA GESTIONE DEL CORCORDATO, MA, VISTI I TEMPI RISTRETTI, LA PROCEDURA COMPETITIVA VERREBBE EFFETTUATA "AL BUIO", CIOE' IN ASSENZA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE TIPICHE DELLA RELAZIONE EX ART. 172.
AL CONTRARIO LA FISSAZIONE DELLE PROCEDURE COMPETITIVE SUCCESSIVAMENTE A QUEST'ULTIMA RELAZIONE, CONSENTIREBBE AL G.D. UNA OTTIMALE VERIFICA DEL CONCORDATO PER QUANTO ATTIENE LA LEGITTIMITA' E LA SOSTENIBILITA', CON PROBLEMI PER IL RISPETTO DEI TERMINI, CONSIDERANDO CHE LA PROCEDURA COMPETITIVA DOVREBBE ESSERE FISSATA NEL PERIODO INTERCORRENTE FRA IL DEPOSITO DELLA RELAZIONE STESSA E L'ADUNANZA DEI CREDITORI (45 GG).
CHIEDO POI SE VI E' CONOSCENZA DI ORDINANZE IN MATERIA DA PARTE DEI TRIBUNALI, OLTRE A QUELLA DA ME CONOSCIUTA DI BOLZANO DEL 17/05/2016.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/02/2017 18:44RE: ART. 163-BIS L.F. - MODALITA' E TEMPISTICHE PROCEDURE COMPETITIVE
Effettivamente l'art. 163bis pone solo il termine finale dell'adunanza dei creditori, entro cui la gara tra le varie offerte deve concludersi, e non un termine iniziale a partire dal quale il tribunale deve aprire la competizione, tuttavia riteniamo che ciò debba essere fatto immediatamente appena il tribunale prende atto dell'esistenza di un piano che già contenga una offerta. Invero il primo comma dell'art. 163bis stabilisce che "Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto ……., il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo". Ci sembra che il tenore letterale della norma non possa lasciare adito a dubbi sulla immediatezza dell'intervento del tribunale; se il tribunale avesse dovuto attendere la relazione del commissario, la norma lo avrebbe detto o, comunque, avrebbe fatto un qualche accenno ad un intervento di costui, o in qualche modo coinvolto tale organo, che invece, rimane assente, a differenza della originaria versione del testo normativo, dovuto al d.l. n. 83 del 2015 (poi cambiato in sede di conversione), che attribuiva proprio al commissario una valutazione sulla congruità dell'offerta e il compito di chiedere al tribunale di aprire un procedimento competitivo.
Peraltro la fretta trova ampia giustificazione nella necessità di dover approntare il decreto di cui al secondo comma, disporne la pubblicità, dare il tempo necessario agli interessati di acquisire le informazioni necessarie per vagliare l'opportunità di presentare offerte, attendere le offerte e per permettere all'originario offerente eventualmente di aggiustarei la propria, aprire e svolgere la gara, ecc.; sarebbe difficile realizzare tutto questo nel periodo tra il deposito della relazione del commissario e l'udienza.
Zucchetti SG srl
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Maurizio Rubini
VITERBO17/02/2017 18:57RE: RE: ART. 163-BIS L.F. - MODALITA' E TEMPISTICHE PROCEDURE COMPETITIVE
In linea di massimo concordo con la vs. interpretazione, che riflette il tenore letterale della norma.
Il mio dubbio riguarda la circostanza di avviare immediatamente una procedura competitiva, in presenza di un Piano che non ha subito alcuna verifica e/o controllo da parte del Commissario, unico organo che può supportare il G.D. sulla valutazione circa la sostenibilità e legittimità della proposta.
Confermo inoltre la mia richiesta circa provvedimenti/decreti sull'art. 163-bis di Tribunali oltre quello di Bolzano.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/02/2017 20:01RE: RE: RE: ART. 163-BIS L.F. - MODALITA' E TEMPISTICHE PROCEDURE COMPETITIVE
Ci dispiace non averla convinta, ma il nostro scopo, come abbiamo sempre detto, è esprimere la nostra opinione sui vari argomenti che vengono prospettati, nella piena libertà degli utenti di avvalersene. Aggiungiamo solo che lei cita Trib. di Bolzano 17.5.2016 che ha fato applicazione dell'art. 163bis nella fase del concordato con riserva, spiegando che "l'applicazione della predetta disciplina, peraltro, non è condizionata all'esistenza di un piano concordatario, essendo sufficiente l'apertura di una procedura concordataria a seguito di deposito di domanda di concordato "in bianco", sempre che via sia un' offerta d'acquisto di un bene concordatario o un contratto preliminare, come sopra specificato", ed è appena il caso di ricordare che in questa fase il commissario, anche quando c'è (la nomina del pre comissario non è obbligatoria) non redige la relazione ex art. 172 o altra relazione, ma evidentemente dà un parere al tribunale, così come può darlo, se richiesto, nella fase del concordato pieno anche prima di depositare la relazione ex art. 172 .
Oltre al tribunale Bolzano, cit., ci risultano nello steso senso Trib. Monza, 17/05/2016; Trib. Palermo, 04/05/2016; Trib. Alessandria, 22/03/2016.
Zucchetti Sg srl
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