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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
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Davide Bardini
Mantova17/05/2012 19:16Concordato e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
Una società ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni richiede al Ministero del Lavoro, a seguito di verbale di esame congiunto redatto avanti l'Agenzia regionale della Lombardia, l'ammissione ai benefici della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria "per procedura concorsuale", ai sensi dell'art.3 comma 1 legge 223/91 per un numero di 70 dipendenti e per 12 mesi.
Premesso che sono a carico dell'INPS le quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS per i lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato si chiede:
1) l'obbligo finanziario del versamento di tali quote compete ancora alla società in concordato?
2) Se sì, è ipotizzabile che la società, alla conclusione del periodo di CIGS, possa chiedere a rimborso all'INPS le quote versate e definitivamente accertate a carico dell'Istituto?
3) Se non vi fossero risorse per far fronte a tali versamenti quali alternative avrebbe la procedura?
Ho avuto pareri molto discordi in merito e gradirei un Vostro commento.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/05/2012 18:37RE: Concordato e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
Sia per la gestione ordinaria, che per quella straordinaria è previsto che le integrazioni salariali- una volta ottenuta l'autorizzazione alla Cassa integrazione- siano corrisposte dal datore di lavoro ad ogni periodo di paga compreso nell'autorizzazione concessa. Il datore di lavoro, però, anticipa il pagamento in nome e per conto dell'INPS, quale suo mandatario ex lege e viene poi rimborsato dal medesimo, mediante il meccanismo del conguaglio tra i contributi dovuti e prestazioni corrisposte a titolo di integrazione- secondo un sistema sorto inizialmente per gli assegni familiari, ma ormai largamente diffuso anche per le gestioni speciali affidate all'INPS- allo scopo di favorire il regolamento e la periodica liquidazione delle reciproche ragioni creditorie attraverso il mezzo tecnico della compensazione legale, con riferimento a due contrapposte obbligazioni, giuridicamente autonome.
Questo fin quando l'impresa è in bonis, perché, intervenuto il fallimento, il rapporto di mandato in base al quale il datore di lavoro anticipa l'integrazione salariale ai dipendenti, si scioglie automaticamente a norma dell'art. 78, per cui da quel momento il pagamento deve essere fatto direttamente dall'Istituto previdenziale agli aventi diritto. Del resto il pagamento diretto si impone in questi casi per la incapacità a provvedere da parte del datore di lavoro, ed infatti, oltre al fallimento, le situazioni che possono eventualmente consentire il pagamento diretto con deroga all'obbligo dell'anticipazione per il datore di lavoro, sono state individuate cessazione delle aziende e comprovata crisi finanziaria delle stesse, nelle difficoltà aziendali dovute a carenze di liquidità; ecc. .
Zucchetti SG Srl
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Davide Bardini
Mantova21/05/2012 11:23RE: RE: Concordato e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
Buongiorno,
innanzitutto grazie per la Vostra tempestiva replica che ho subito condiviso con il consulente del lavoro della procedura.
Dal confronto che ne è scaturito riterrei opportuno precisare ulteriormente alcuni aspetti del mio caso, affinché si possa avere un quadro il più preciso possibile.
Riformulo quindi la mia domanda, fornendo a Voi ed ai professionisti che seguono il forum, anche quegli elementi sui quali, in prima battuta, avevo ritenuto di sorvolare.
Posto che:
• la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni;
• il decreto di ammissione alla procedura espressamente riconosce la sussistenza di uno stato di insolvenza;
• il concordato è stato approvato dalle maggioranze previste di cui all'art. 177 L. Fall. e nel corso dell'udienza del 18 c.m. il Tribunale si è riservato in ordine all'emissione del decreto di omologa;
• i dipendenti sono attualmente in cassa integrazione guadagni straordinaria con pagamento diretto dell'emolumento a carico INPS;
• nell'anno 2006 la società aveva un organico medio superiore alle 50 unità, per cui è tenuta dal 1-1-2007 al versamento presso il Fondo di Tesoreria INPS della quota di TFR mensilmente maturato
• qualora al termine dell'ininterrotto periodo di CIGS, licenziasse il personale - in assenza di ripresa di attività - il TFR maturato appunto in tale lasso di tempo sarebbe a carico INPS,
tenuto conto inoltre che:
• con messaggio n.9468 del 28-4-2009 INPS ribadisce <Con riguardo ai lavoratori in CIGS che cessano dal servizio al termine del periodo di sospensione - fermo restando l'intervento della CIGS per le quote di TFR maturate - è stata affermata l'obbligatorietà del versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali periodi>
• con messaggio n.23735 del 1-10-2007 INPS afferma: <..... il versamento del TFR (al Fondo di Tesoreria) viene ad assumere natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del Datore di Lavoro>, proseguendo <..... al contributo (versamento al Fondo di Tesoreria), di cui al presente comma, si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva>
• l'unica eccezione, prevista da INPS per sospendere il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, è rappresentata dall'evento "calamità naturale; a tale proposito, sempre con messaggio n.23735 INPS precisa < ..... poiché la sospensione del pagamento dei contributi per calamità naturali si configura come provvedimento che attiene alla fase di "riscossione" e non come "agevolazione contributiva", la stessa non può che riguardare anche i contributi previdenziali per il versamento del TFR (al Fondo di Tesoreria)
si chiede se esista - perché prevista - la possibilità di interrompere comunque il versamento al Fondo di Tesoreria INPS della quota di TFR mensilmente maturata.
Si chiede inoltre quali siano le sorti dell'obbligo di versamento del TFR al Fondo Pensione di categoria o al Fondo Aperto / PIP, precedentemente indicato dal lavoratore.
distinti saluti
Dott. Davide Bardini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/05/2012 19:05RE: RE: RE: Concordato e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
Non possiamo che confermare quanto in precedenza detto, che si riferiva alla erogazione del trattamento di cassa integrazione.
Le circolari in questioni riguardano, invece, il contributo dovuto quale quota del TFR. In proposito va ricordato che l'articolo unico, comma 755 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" (cosiddetto "Fondo di Tesoreria") affidato in gestione all'Inps sulla base del principio a ripartizione. A norma del successivo comma 756 è stato stabilito che al Fondo affluisce un contributo mensile pari alla quota del TFR prevista dall'articolo 2120 del codice civile al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma della legge n. 297/1982.
Con le circolari richiamate, a noi pare che l'Inps, nel ribadire di essere tenuta al trattamento di cassa integrazione, sostenga che anche durante questo periodo il datore di lavoro debba versare il contributo di cui sopra al fondo di tesoreria. La motivazione implicita è che il rapporto di lavoro continua durante la fase della cassa integrazione.
Per lo stesso motivo tale obbligo permanga anche verso i Fondi complementari.
Se interrompe il pagamento delle quote il lavoratore non dovrebbe ricevere alcun pregiudizio in virtù del principio di automaticità. Invero, proprio per il fatto che l'accantonamento a titolo di TFR presso il Fondo di Tesoreria Inps ha, per espressa previsione di legge, natura di contribuzione previdenziale, equiparata a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro, le prestazioni erogate dal Fondo in questione sono soggette al generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c. ovviamente scattano le sanzioni a carico del datore di lavoro.
Ad ogni modo, come abbiamo detto anche in altre occasioni, si tratta di materia specialistica degli esperti del lavoro, più che nostra di fallimentaristi, per cui le consigliamo di rivolgersi ad un consulente del lavoro.
Zucchetti Sg Srl
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Andrea Peruffo
Vicenza04/06/2012 12:38RE: Concordato e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
Mi permetto di inserire una domanda in quache modo collegata all'oggetto della presente sezione.
Una società è stata ammessa al concordato preventivo in continuità e siamo in fase di approvazione. L'associazione di categoria, che assiste la società, sostiene che sia una normale prassi la richiesta della CIGS da parte del commissario giudiziale, che dovrebbe attivarsi con comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali e di categoria per convocare una riunione presso l'Amministrazione Provinciale. Io ritengo che tale prassi sia in contrasto con il ruolo assegnato al Commissaro Giudiziale, al quale è preclusa ogni attività gestionale. Anche dalla lettura della legge 223/91 non trovo argomenti a favore di tale prassi.
Ringrazio per la cortese attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/06/2012 16:42RE: RE: Concordato e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
L'art. 167 opera nella fase concordataria che si chiude con la omologazione del concordato. Dopo l'omologa inizia la fase della esecuzione del concordato che, nei concordati con cessione dei beni, è regolamentata dall'art. 182, che appunto indica i requisiti e le caratteristiche del liquidatore, i compiti del comitato dei creditori e le modalità della liquidazione.
Il primo comma di tale norma prevede che queste indicazioni possano essere date dal debitore o, in mancanza, dal tribunale con il decreto di omologa, per cui è questo che stabilisce come il liquidatore deve comportarsi o perché recepisce le indicazioni date dal debitore o perché le integra.
Se, quindi, nulla è detto in tale decreto circa le autorizzazioni, il liquidatore è tenuto soltanto al rispetto di quanto previsto dalla norma, per cui deve munirsi per gli atti più importanti (vendita dell'azienda, di rami della stessa, dei beni immobili e altri beni iscritti nei pubblici registri, cessione di attività o passività delle aziende o di beni e rapporti giuridici individuali in blocco) dell'autorizzazione del comitato dei creditori, giusto il disposto del quarto comma dell'art. 182. Il giudice delegato può rientrare in ballo in caso di mancata costituzione o funzionamento, di inerzia del comitato dei creditori o di particolare urgenza esercitando le prerogative sostitutive di cui all'art. 41, richiamato dall'art. 182.
Per quanto riguarda le azioni giudiziarie nulla è detto nella norma né è richiamato l'art, 25 (che attribuisce al giudice delegato il potere di autorizzare il curatore alle azioni giudiziarie), per cui è da ritenere che lei possa promuovere l'azione che intende svolgere senza bisogno di alcuna autorizzazione (sempre che non sia espressamente indicata nel decreto di omologazione in via diretta o per relationem); ciò perché nel compito della liquidazione si intende compresa la legittimazione ad agire per il recupero dei crediti e, in generale, per le controversie aventi ad oggetto l'esercizio di azioni patrimoniali relative a beni oggetto dell'esecuzione concordataria
Zucchetti SG Srl
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