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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
concordato preventivo con cessione di beni e debiti contratti dopo il decreto di omologazione
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Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)29/11/2012 21:12concordato preventivo con cessione di beni e debiti contratti dopo il decreto di omologazione
in qualità di liquidatore già Commissario giudiziale mi trovo in questa situazione:
- attivo concordatario solo parzialmente realizzato tale da non riuscire neanche a pagare integralmente le spese in prededuzione;
- maturazione di debiti per compenso al sottoscritto liquidatore già commissario giudiziale, spese legali e indennità di occupazione maturate successivamente al decreto di omologa e non previste nella domanda di ammissione superiori alle somme disponibili;
-richiesta da parte dell'Avvocato che ha presentato la domanda di concordato di pagamento del compenso a lui spettante sulla base di quanto indicato nella domanda stessa ( non è stato pagato neanche l'attestatore).
pongo i seguenti 2 quesiti:
1)qual'è l'ordine di graduazione con il quale dovrei pagare( se avessi i fondi) le somme di cui sopra;
2) nel caso in cui nessun creditore presenti istanza di risoluzione, essendo i debiti maturati post decreto di omologa superiori alle somme disponibili , iil sottoscritto, non essendo legittimato a presentare istanza di fallimento,dovrebbe dare impulso alla stessa comunicando il tutto al tribunale e al PM o cos'altro?
Saluti Cordiali.
Grazie.-
Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)30/11/2012 15:16RE: concordato preventivo con cessione di beni e debiti contratti dopo il decreto di omologazione
preciso che:
le spese legali hanno per oggetto l'attività di recupero crediti facenti parte l'attivo concordatario concordatario che avrebbe dovuto garantire il pagamento dei creditori e quindi l'adempimento degli obblighi concordatari;
l'indennità di occupazione è relativa all'occupazione di locali resasi necessaria a seguito delal restituzione dell'azienda da aprte dell'affittuaria che non ha pagato i canoni di affitto di azienda necessari anche questi al pagamento dei creditori.
Mi chiedo anche se le spese in oggetto possano essere considerate spese di giustizia ex art. 2755 cc.
Grazie.
Saluti Cordiali.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/11/2012 21:02RE: RE: concordato preventivo con cessione di beni e debiti contratti dopo il decreto di omologazione
La situazione da lei rappresentata evidenza quanto sia stato inopportuno attribuire soltanto ai creditori la legittimazione a chiedere la risoluzione del concordato e, a fronte, dell'inerzia dei creditori, non pensiamo che ci sia nulla da fare. Invero la sua idea di relazione al PM perché agisca con la dichiarazione di fallimento si scontra con fatto che è pendente un concordato e bisogna prima "togliere di mezzo" questa procedura (e l'unica via è la risoluzione) e poi si può dichiarare il fallimento.
In questa situazione è difficile dire cosa fare, oltre che rappresentare al giudice delegato lo stato in cui si trova la liquidazione, perché non vi sono norme regolanti il pagamento delle prededuzioni nel concordato.
L'unica via potrebbe essere quella di applicare per analogia l'art. 111bis e quindi, come lei ipotizza, graduare i crediti in prededuzione in base alle loro implicite cause di prelazione; in questa ipotetica graduazione il credito per compenso per l'opera di commissario prima e di liquidatore poi è da considerare come spesa di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c., da pagare prima di ogni altro credito; quello dei legali e degli altri professionisti che hanno collaborato alla proposizione della domanda o hanno difeso l'impresa per recupero crediti gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.; l'indennità di occupazione non ci sembra assistita da alcun privilegio, non essendo equiparabile ad un credito da locazione di cui all'art. 2764 c.c., per cui va collocato 8sempre nell'ambito delle prededuzioni) in chirografo.
Zucchetti SG Srl
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/11/2012 21:02RE: concordato preventivo con cessione di beni e debiti contratti dopo il decreto di omologazione
Veda risposta sottostante.
Zucchetti Sg Srl-
Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)03/12/2012 09:16RE: RE: concordato preventivo con cessione di beni e debiti contratti dopo il decreto di omologazione
Grazei Mille,
in altre discussioni ho letto che il compenso del professionista che presenta la domanda non beneficia della prededuzione che spetterebbe invece solo all'attestatore ex art. 182 quater, prededuzione non piu spettante nenache all'attestatore dopo l'entrata in vigore del decreto sviluppo , giusto?
Saluti Cordiali.-
Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)10/12/2012 12:31RE: RE: RE: concordato preventivo con cessione di beni e debiti contratti dopo il decreto di omologazione
ad avviso di Mattei nel commentario breve alla Legge fallimentare quinta edizione -2009, vedi pag. 1053-1054
i debiti maturati a seguito del sostenimento di spese di liquidazione concordataria, essendo debiti posteriori al Decreto di apertura , sono suscettibili di soddisfacimento integrale indipendentemente dal relativo rango ed il loro pagamento si ritiene opportuno al fine di evitare l'esercizio di azioni esecutive sui beni ceduti alla massa dei creditori, posto che, a differenza dei creditori anteriori al concordato cui non è consentito agire esecutivamente neppure nelle more della liquidazione , i creditori posteriori non sono soggetti ad alcun divieto né nel corso della procedura né successivamente all'omologazione. ( MAFFEI 1053-1054).
Allora mi chiedo se in un concordato con cessione di beni si maturano debiti posteriori, della natura summenzionata, superiori ai fondi disponibili , trovandoci tecnicamente in un stato d'insolvenza , il sottoscritto in qualità di liquidatore GIà c.g. non dovrebbe comunque attivarsi per presentare o far presenatre al rappresentate legale istanza di fallimento ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/12/2012 17:57RE: RE: RE: RE: concordato preventivo con cessione di beni e debiti contratti dopo il decreto di omologazione
Non avevamo affrontato il problema della tutela attribuita ai creditori sorti dopo l'apertura del concordato (questione peraltro molto controversa anche perché nell'art. 168 non è riportato l'inciso contenuto nell'art. 51 che estende il divieto delle azioni esecutive ai crediti maturati durante il fallimento) perché ci sembrava irrilevante ai fini delle risposte alle domande poste, sia perché i beni, come lei dice, sono stati già realizzati sia perché lei, nella qualità di liquidatore, voleva sapere cosa fare in presenza di accertata situazione di impossibilità a soddisfare anche parzialmente i creditori. Orbene, anche ipotizzando che i creditori in prededuzione possano agire esecutivamente, la risposta precedente non cambia; ossia lei non può fare nulla, oltre a rappresentare la situazione ai creditori nella speranza che uno di essi prenda l'iniziativa di chiedere la risoluzione.
Lei parla di fallimento e di attivarsi per far chiedere il fallimento, eventualmente esponendo la situazione al P.M. che potrebbe poi presentare istanza di fallimento, ma, come le abbiamo già detto, questa via trova un ostacolo insormontabile nel fatto che è stato aperto e omologato un concordato per cui la soddisfazione dei creditori deve avvenire secondo le regole e i patti concordatari; ove questi non siano realizzabili, l'art. 186 legittima ciascun creditore, e soltanto loro, a chiedere la risoluzione. E' vero che ci sono crediti nuovi sorti dopo l'apertura della procedura, ma questi potrebbero giustificare il fallimento ove il concordato fosse stato adempiuto; poiché nella fattispecie il concordato omologato non è stato adempiuto, per chiedere e dichiarare il fallimento bisogna prima risolvere il concordato e tale domanda possono farla soltanto i creditori. Noi almeno la vediamo così.
Zucchetti SG Srl
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Fabrizio Colombo
Sassoferrato (AN)11/12/2012 15:38RE: RE: RE: RE: RE: concordato preventivo con cessione di beni e debiti contratti dopo il decreto di omologazione
Grazie mille,
mi era completamente sfuggito il passaggio della risoluzione del concordato quale condizione necessaria ai fini dell'istanza di fallimento.
Saluti Cordiali.
Fabrizio Colombo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/12/2012 20:49RE: RE: RE: RE: RE: RE: concordato preventivo con cessione di beni e debiti contratti dopo il decreto di omologazione
Ci fa piacere esserle stati di qualche utilità.
Zucchetti SG Srl
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