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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Surroga e regresso del fideiussore
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Monica Grassi
Treviso07/09/2013 15:20Surroga e regresso del fideiussore
Nelle more dell'integrazione della domanda di concordato in bianco il fideiussore-socio raggiunge un accordo con il creditore-banca (chirografo) per il pagamento del credito vantato nei confronti della società (che ha presentato la domanda).
I quesiti sono i seguenti:
1. il fideiusore si surroga alla banca quale creditore di regresso nei confronti della società in chirografo. (Non postergato)?
2. Se il pagamento avviene dopo la presentazione del piano/asseverazione ma prima della votazione cosa succede? Il fideiussore si sostituisce al creditore-banca e vota al posto suo? Il suo credito rimane chirografo?
3. Se il fideiussore si accorda per uno stralcio del debito l'accordo vale anche nei confronti della procedura?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/09/2013 20:49RE: Surroga e regresso del fideiussore
"Il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato da quest'ultimo nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di crediti; ne deriva quindi che il coobbligato non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito con riserva, potendo farlo valere in sede fallimentare con l'ordinaria istanza di ammissione, tempestiva o tardiva. Tuttavia, è inammissibile la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti interamente satisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l'art. 61, secondo comma, l.fall., il quale costituisce una norma speciale che introduce un'eccezione al principio dell'opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali ricevuti, e, nel subordinare l'esercizio dell'azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l'intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all'azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione, quanto del regresso, ciò che rileva non la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale "ex parte creditoris", cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento". (Cass. 1 marzo 2012, n. 3216).
Abbiamo preferito riportare questa massima perché essa- dettata per il fallimento ma applicabile anche al concordato per il richiamo contenuto nell'art. 169 agli artt.61 e 62- risponde ai quesiti proposti.
Il fideiussore solvente integrale, cioè, si surroga nella posizione del creditore principale ed è completamente estranea alla figura la postergazione perché non si tratta di crediti del socio per finanziamenti; il socio paga un credito della banca in quanto socio e fideiussore e si surroga nella medesima posizione che aveva la banca (anche se agisse in via di regresso farebbe valere il credito proprio del fideiussore adempuiente, ma mai quello di un finanziamento). Surrogandosi il solvens integrale nella posizione del creditore soddisfatto, ne assume la stessa posizione, anche se il pagamento è avvenuto successivamente alla ammissione al concordato (come nella massima citata dopo la dichiarazione di fallimento), per cui il sostituto deve essere trattato allo stesso modo che era stato promesso al sostituito.
Tutto ciò è vero se il pagamento è integrale ex parte creditoris, come spiega la Corte, per cui, tutto dipende dalla posizione assunta dalla banca. Ossia se il fideiussore ha raggiunto una transazione a stralcio con la Banca, possono verificarsi diverse situazioni:
a-la banca dichiara di essere stata, con il ricevimento della somma ottenuta, intregralmente soddisfatta del suo credito, nel qual caso vale quanto detto in precedenza;
b-la banca nulla dice ed altri eventuali coobbligati (soci) o fideiussori, se ve ne sono, dichiarano di voler approfittare della transazione, nel qual caso, ai sensi dell'art. 1304 c.c., la transazione produce effetti anche nei confronti degli altri creditori;
c-la banca esclude espressamente che l'accordo raggiunto con il fideiussore possa valere per gli altri obbligati e fideiussori, nel qual caso diventa inammissibile la surroga del fideiussore solvente per i motivi detti dalla Corte.
Zucchetti Sg Srl
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