Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Interessi di mora ex D.Lgs 231/2002

  • Ermanno Forcucci

    Passignano sul Trasimeno (PG)
    17/07/2018 12:08

    Interessi di mora ex D.Lgs 231/2002

    Buongiorno,
    in un concordato preventivo un creditore ha precisato al C.G. un credito pari a 100 capitale + 20 interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 senza che questi fossero contenuti in un provvedimento giudiziario passato in giudicato. La società ha, invece, riportato nel piano un debito di 100.
    Mi chiedo se anche a seguito della Sentenza Cassazione civ. Sez. VI - 1, 05/05/2016 n. 8979 il commissario giudiziale debba considerare il credito di 100 o 120 sia fini del voto sia per il calcolo della soglia minima prevista dall'ult. comma dell'art. 160.
    Grazie mille.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/07/2018 19:37

      RE: Interessi di mora ex D.Lgs 231/2002

      Il secondo comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 231 del 2002 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; b)…", espressione che comprende, non solo il fallimento, ma tutte le procedure finalizzate alla soluzione dello stato di insolvenza dell'impresa che possono definirsi concorsuali, per cui la norma opera anche nel concordato preventivo. Peraltro il trattamento degli interessi è identico sia nel fallimento che nel concordato, posto che l'art. 169 l.f. richiama l'art. 55, per cui le eventuali deroghe ai principi denerali del decorso e collocazione degli interessi nel fallimento non può che estendersi amche al concordato.
      Fatta questa equiparazione, è chiaro che l'ordinanza della S. Corte n. 8979 del 2016 da lei ricordata trova applicazione anche nel concordato, con i dovuti adattamenti dovuti al fatto che in questa procedura non è previsto una procedura di accertamento del passivo.
      Orbene la Corte con il citato provvedimento- emesso proprio in un caso in cui, come nel suo, il creditore non era munito di un titolo passato in giudicato (sentenza o decreto ingiuntivo definitivo)- ha statuito, in primo luogo, che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, stabilito dall'art. 1, secondo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento (ed, è da aggiungere, dell'apertura del concordato), fermo restando il diritto a quelli maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore; ed ha aggiunto che spetta al giudice delegato ai fallimenti di procedere, in sede di ammissione al passivo, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia quantificato il credito maturato a tale titolo, al relativo accertamento, secondo le regole stabilite dalla predetta normativa speciale.
      Ovviamente nel concordato, se sorge contestazione sul punto, questa va risolta non dal giudice delegato ma dal giudice ordinario; nel frattempo compete a lei fare una valutazione della domanda per individuare il credito da ammettere al voto e, poi, in sede di adunanza, al giudice delegato che, a norma dell'art. 176, può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.
      Zucchetti Sg srl
      • Andrea Amuleti

        Milano
        04/09/2023 16:27

        RE: RE: Interessi di mora ex D.Lgs 231/2002

        Buonasera,
        posto che l'art.96 CCII richiama gli artt. 153 co.3 e 154 CCII, chiedo se (anche a seguito della Sentenza Cassazione civ. Sez. VI - 1, 05/05/2016 n. 8979) il commissario giudiziale debba considerare, dando anche evidenza nella propria relazione ex art. 105 CCII, il credito precisato dal fornitore comprensivo degli interessi di mora calcolati fino alla data del deposito de ricorso prenotativo oppure quello emergente dalla contabilità e previsto nel piano (solo la quota capitale senza interessi di mora ante-cp) sia fini del voto sia per il calcolo della soglia minima prevista.
        Grazie mille.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/09/2023 13:05

          RE: RE: RE: Interessi di mora ex D.Lgs 231/2002

          Il commissario, tra i suoi compiti, ha quello di allegare alla relazione di cui al secondo comma dell'art. 107 CCII, "ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi", per cui egli non deve limitarsi a recepire quanto esposto dal debitore, ma deve sottoporre tali dati ad una sua verifica alla luce della documentazione di cui disposne ed indicare il credito che, a suo giudizio, compete a ciascun creditore. Nel fare questa valutazione il commissario deve tenere conto, ovviamente della disciplina vigente e del dato che la giurisprudenza, dall'ordinanza n. 8979 del 2016 da lei citata, ritiene che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, stabilito dall'art. 1, secondo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto a quelli maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore. Il richiamo degli art. 153 e 154 contenuto nell'art. 96 rende applicabile l9o stesso principio al concordato.
          Zucchetti SG srl