Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Fase post omologa - doveri del Commissario Giudiziale

  • Gabriele Martellucci

    PIOMBINO (LI)
    03/10/2018 10:11

    Fase post omologa - doveri del Commissario Giudiziale

    Concordato preventivo liquidatorio omologato nel 2015 con nomina di un liquidatore giudiziale.
    Le somme che avrebbero dovuto pervenire alla procedura da parte di una società terza, acquirente l'azienda della concordataria, non vengono pagate se non in modo molto parziale e non nel rispetto dei termini previsti. Il commissario giudiziale segnala, nelle proprie relazioni informative periodiche, i mancati pagamenti e i ritardi, invitando, peraltro, il liquidatore giudiziale ad esperire un'azione di recupero di dette somme, anche in virtù del contratto di cessione di azienda, debitamente sottoscritto, che prevede termini precisi di pagamento del prezzo a favore della concordataria.
    Il liquidatore non esperisce alcuna azione atta al recupero delle somme. La società acquirente l'azienda continua a versare somme ma in modo assolutamente non conforme a quanto previsto nel contratto di cessione di azienda e non sufficiente a consentire il rispetto delle tempistiche previste nel piano a favore dei Creditori.
    Il commissario giudiziale nelle proprie relazioni periodiche segnala espressamente, oltre al problema di incasso delle somme, anche il superamento del termine previsto dalla'art. 183 l.f. oltre il quale ogni Creditore può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
    Ha il commissario giudiziale, oltre all'onere di informare il Giudice Delegato a mezzo delle proprie relazioni, che vengono successivamente rimesse ai Creditori, qualche altro dovere?
    Ha il commissario giudiziale un qualche margine operativo per poter indurre il liquidatore ad esperire eventuali azioni di recupero delle somme non regolarmente introitate?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/10/2018 19:03

      RE: Fase post omologa - doveri del Commissario Giudiziale

      Il commissario nella situazione descritta può semplicemente sollecitare al giudice delegato a chiedere la revoca del liquidatore, a norma dell'art. 37, richiamato dall'art. 182, co. 2, tra le norme applicabili anche al liquidatore, dal momento che questi nulla ha fatto, nonostante anche delle sollecitazioni del commissario, per ottenere il pagamento tempestivo e completo da parte del cessionario dell'azienda. A quanto capiamo, il commissario ha già comunicato ai creditori l'inadempimento del cessionario e la difficoltà ad adempiere il concordato e, di più non poteva fare posto che il potere di chiedere la risoluzione compete soltanto ai creditori. Infine, le iniziative che il commissario può prendere ai sensi dell'art. 185 l.f. riguardano l'inerzia del debitore a dare esecuzione a proposte concorrenti omologate, e questo non è il caso in esame.
      Zucchetti SG srl