Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO IN BIANCO

  • Micol Marisa

    Rovereto (TN)
    08/01/2013 19:49

    CONCORDATO IN BIANCO

    Nella fattispecie del concordato "in bianco", si chiede se:

    1. nelle more della presentazione del piano l'amministratore possa comunque pagare i dipendenti (stipendio e tfr) e altri creditori chirografari (necessari questi ultimi per garantire una cessione ottimale dei beni dell'impresa: ad esempio la manutenzione del computer per la gestione contabile)

    2. a che data dovrà riferirsi la situazione contabile presa a riferimento per la predisposizione del piano? Alla data di presentazione dell'istanza o anche ad una data successiva?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/01/2013 12:27

      RE: CONCORDATO IN BIANCO

      Per quanto riguarda il punto sub 1, ricordiamo che, a norma del quarto comma dell'art. 182quinquies, "Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 comma 6, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori".
      Abbiamo preferito riportare integralmente la norma perché dalla sua lettura si rilevano le condizioni che consentirebbero all' l'amministratore di pagare, in pendenza del termine per predisporre proposta e piano, i crediti anteriori da lei indicati, e cioè:
      a-deve trattarsi di concordato in bianco presentato in vista di predisporre un concordato in continuità in quanto la norma- applicabile anche al concordato con continuità richiesto in via anticipata con una domanda di preconcordato- è tipica ed esclusiva del concordato di continuità, per cui non è possibile pagare i creditori anteriori in un concordato diverso da quello con continuità;
      b-i creditori anteriori che possono essere pagati a parte sono quelli c.d. strategici, ossia quelli che forniscono prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori;
      c-queste caratteristiche devono risultare da una attestazione di un professionista che abbia i soliti requisiti di cui all'art. 67, comma terzo, lett.d);
      d-il pagamento deve essere autorizzato dal tribunale che, al fine della decisione, può assumere sommarie informazioni.
      Quanto alla domanda sub 2, va ricordato che la nuova previsione del sesto comma dell'art. 161 consente al debitore di depositare la sola domanda di concordato preventivo, con riserva di allegare la proposta, il piano, l'attestazione del professionista e la restante documentazione nel termine che il giudice fisserà tra il minimo e il massimo indicato dalla norma, sicchè, comunque si qualifichi tale domanda, essa si sostanzia nella richiesta al giudice di concessione di un termine per predisporre quanto necessario per formulare ai creditori una proposta concreta sulla base di un piano attestato suffragato dalla relativa documentazione.
      Questa domanda produce effetti protettivi immediati fin dalla sua pubblicazione, perché lo scopo è proprio quello di evitare che, nel tempo richiesto per approntare quanto necessario per presentare una domanda di concordato, il patrimonio del debitore rimanga esposto agli assalti dei creditori, che potrebbero agevolmente iscrivere ipoteche giudiziarie sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ottenere misure cautelari, agire in via esecutiva o, se vi sono segni di insolvenza, chiedere il fallimento; se questo è lo scopo del c.d. concordato in bianco si capisce che il vero concordato è quello che si propone con la formulazione della proposta e del piano, per cui è a questo momento che va riferita la situazione contabile, fermo restando che in una prospettazione completa è opportuno esporre anche quanto accaduto dal momento della domanda in bianco e le modifiche intervenute in pendenza del termine.
      Zucchetti Sg Srl
      • Micol Marisa

        Rovereto (TN)
        16/01/2013 19:48

        RE: RE: CONCORDATO IN BIANCO

        Buonasera,

        specifico che il concordato in bianco è liquidatorio e NON in continuità. L'amministratore tuttavia si è trovato nell'impossibilità di poter presentare un piano se non avesse pagato la dipendente che teneva la contabilità, le pulizie dell'ufficio e l'energia elettrica oltre alla manutenzione del software di contabilità. Inoltre ha ritenuto opportuno pagare il TFR dei dipendenti ed effettuare una manutenzione ad un impianto per evitare una causa legale.
        L'Art.161,co 7 dispone che "Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni." E fin qui sembra tutto chiaro. Ad esempio, per la vendita dell'immobile strumentale si richiederà l'autorizzazione preventiva del giudice.
        Andando avanti però nella lettura del 161, co7 è previsto che " Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.". Qui sorge il mio dubbio: per atti di ordinaria amministrazione cosa si intende? La vendita di materiale? credo di sì. L'obbligo di dover effettuare delle manutenzioni in garanzia? Il pagamento di alcuni creditori? In questi due ultimi esempi resto un pò perplessa.
        Secondo il mio modesto parere, riterrei comunque che l'art.161, co.7 debba riferirsi anche al concordato in bianco liquidatori.

        Attendo vostro cortese riscontro. Grazie mille
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/01/2013 20:48

          RE: RE: RE: CONCORDATO IN BIANCO

          E' necessario fare una distinzione tra crediti che nascono successivamente alla domanda di preconcordato e crediti anteriori allo stesso.
          I primi possono essere pagati senza particolari autorizzazioni se nascenti da attività di gestione ordinaria, che, al di là una mai facile classificazione, certamente comprende le pulizie dei locali, la tenuta della contabilità e la manutenzione del sistema informatico giacchè l'imprenditore, anche se non continua l'attività di impresa, nella pendenza del termine concesso ex art. 161 comma sesto, deve predisporre il piano, la proposta e quant'altro necessario alla presentazione di un concordato completo.
          Nel caso, però, l'amministratore della società in questione ha pagato, come lei ci dice, anche crediti anteriori al concordato, quale il TFR dei lavoratori, e per questi non entra più in ballo la fonte- se cioè derivano da attività di ordinaria o straordinaria amministrazione- in quanto il pagamento di crediti anteriori, è vietato dall'art. 168 (come si deduce dal divieto di azioni esecutive e cautelari) ed è consentito, in via eccezionale, soltanto nel caso di concordato in bianco in vista di un concordato con continuità aziendale, in presenza delle condizioni indicate dall'art. 182quinquie.
          Zucchetti Sg Srl