Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Emissione del DURC

  • Enrico Pecchia

    Piombino (LI)
    03/09/2013 09:14

    Emissione del DURC

    una società ha depositato domanda di concordato preventivo in bianco che prevede la continuità aziendale. Tra i creditori c'è l'INPS e INAIL per contributi previdenziali e assistenziali pregressi non pagati, ancorchè rateizzati.
    La società ha la necessità di produrre il DURC per poter incassare propri crediti.
    La domanda che viene posta è la seguente: la presentazione del concordato e quindi la cristalizzazione del debito verso gli istituti ante domanda, permette di chiedere ed ottenere l'emissione del DURC per l'attività successiva in continuità del concordato preventivo?
    Ritengo che la domanda e la conseguente ammissione al concordato preventivo possa essere una valida ipotesi per il rilascio del DURC, in quanto i precedenti debiti non possono essere pagati, se non in esecuzione del concordato, che avrà i suoi tempi di attuazione.
    grazie per la collaborazione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/09/2013 20:37

      RE: Emissione del DURC

      Viene automatico pensare che nel caso di ammissione al concordato o di fallimento dell'impresa appaltatrice possano essere invocate le regole della concorsualità, sostenendo che è compito del curatore o del debitore concordatario raccogliere l'attivo e distribuirlo, una volta accertato lo stato passivo, vagliate dal Giudice Delegato le domande di ammissione nel fallimento o una volta omologato il concordato, non potendo l'esistenza di un debito previdenziale pregiudicare la procedura concorsuale nel realizzo dell'attivo. Se così fosse, a seguito della dichiarazione di fallimento o dell'ammissione al concordato verrebbe meno ogni impedimento giuridico a che la stazione appaltante provveda a una pronta liquidazione, spettando agli enti previdenziali partecipare al concorso per il recupero del loro credito.
      Questa tesi però non trova riscontro nella legge perché l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (che riprende disposizioni in tema di appalti pubblici), prescrive che "in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali l'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante documento unico di regolarità contributiva è disposto … direttamente agli enti previdenziali e assicurativi (…)".
      Si può discutere a che titolo paghi la stazione appaltante (se sulla base di una cessione, di una delega, di un accollo ex lege, ecc.), ma sta di fatto che questa è tenuta al diretto versamento del dovuto agli enti previdenziali, a prescindere dall'evento giuridico del fallimento o del concordato, scontando quanto versato dal debito verso l'impresa appaltatrice per i lavori effettuati, per cui, comunque il pagamento di tali lavori (che è quanto interessa) viene bloccato. Il recente decreto n. 36 del 2013 e la legge di conversione n. 98 del 2013 hanno apportato delle significative variazioni al Durc (cfr. art. 31 della legge cit.), ma non ci sembra che abbia toccato il punto di cui sopra.
      Zucchetti Sg srl
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        08/09/2013 16:21

        RE: RE: Emissione del DURC

        Nella precedente risposta non avevamo richiamato il messaggio Inps n. 4925 del marzo 2013 in materia di rilascio del Durc nel caso in cui la verifica di regolarità interessi le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità perché, nella specie si era nella fase del preconcordato.
        Re melius perpensa, riteniamo sia comunque utile, senza attendere una domanda specifica sul punto, riportare in sintesi detto messaggio con il quale l'Inps chiarisce che, secondo le direttive ministeriali, alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità, può essere rilasciata la regolarità contributiva in considerazione della ratio sottesa alla procedura concorsuale in esame che, essendo diretta al risanamento dell'attività aziendale, verrebbe ad essere disattesa ove "si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all'apertura della procedura stessa".
        L'impresa ammessa al concordato preventivo ex art. 186 bis potrà ottenere il Durc regolare in presenza delle seguenti condizioni:
        - la "sospensione" dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima
        dell'apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
        - il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all'articolo 186-bis, comma 2, lettera c) L.F.;
        - il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l'integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.
        In tal caso, aggiunge l'Inps, sempre richiamandosi alle direttive ministeriali, "la regolarità può essere dichiarata solo per un periodo di un anno dalla data di omologazione, trascorso il quale la moratoria di cui all'art. 186-bis, indicata nel piano di risanamento, cessa di avere effetto. A partire da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere attestata l'irregolarità dell'impresa".
        Con lo stesso messaggio l'Inps ha chiarito anche che la regolarità contributiva deve essere verificata solo con riferimento agli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di lavoro e/o il committente/associante è chiamato a rispondere civilisticamente. Da ciò discende che, ai fini dell'accertamento della regolarità delle società di capitali, non rileva l'irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione alla normativa vigente, siano tenuti all'iscrizione in una delle gestioni amministrate dall'Inps. Delle eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le società in esame in virtù del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola.
        La disciplina definita dall'interpello in ordine alla modalità di verifica delle società di capitali, pertanto, deve essere considerata riferita anche all'ipotesi di s.r.l. unipersonali in quanto assoggettate al medesimo regime civilistico".
        Zucchetti Sg Srl