Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Decreto di chiusura concordato preventivo liquidatorio; eventuale prosecuzione della società esdebitata.

  • Paolo Fabris

    Spilimbergo (PN)
    30/01/2018 10:02

    Decreto di chiusura concordato preventivo liquidatorio; eventuale prosecuzione della società esdebitata.

    Si chiede se, ad avvenuta esecuzione di concordato preventivo liquidatorio in capo ad una srl e ad intervenuto decreto di chiusura del concordato con provvedimento del Tribunale, la società "esdebitata" possa essere mantenuta in vita; e quali siano gli aspetti che potrebbero sconsigliare detta prospettazione.
    Ringraziando anticipatamente, cordialità.
    Paolo Fabris
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/01/2018 19:40

      RE: Decreto di chiusura concordato preventivo liquidatorio; eventuale prosecuzione della società esdebitata.

      Per la verità la legge non prevede un provvedimento di chiusura del concordato preventivo all'esito della avvenuta esecuzione dello stesso, a differenza di quanto prevede l'art. 136 per il concordato fallimentare, ma, sia prima che dopo la riforma del 2005/2006, si ritiene che non contrasti con la disciplina del concordato preventivo l'emissione di un decreto con il quale il giudice delegato accerti e dichiari l'avvenuta esecuzione del concordato; tesi avallata dall'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, il cui comma 9quater prevede che a conclusione dell'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, l.fall. in funzione proprio di una presa constatazione dell'avvenuto adempimento.
      Ad ogni modo, e che sia emesso tale decreto o che, in applicazione dell'art. 181 si ritenga comunque chiuso il concordato con il decreto di omologa, la società ammessa al concordato non ha mai perso la sua libertà organizzativa, nel senso che essa ha conservato i suoi organi operativi ed ha avuto solo alcune limitazione di carattere patrimoniale cessate in parte con l'omologa e completamente con l'avvenuta esecuzione. La sua sopravvivenza ulteriore, anche dopo l'accertamento della avvenuta esecuzione, è, quindi, data soltanto dalle regole societarie; ossia, è la società che deve stabilire cosa fare, o meglio, è l'assemblea dei soci che deve valutare e deliberare se sciogliere la società visto che la liquidazione giudiziale effettuata mezzo del concordato ha esaurito la liquidazione dei beni, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, oppure se continuare l'attività, nel qual caso, deve intervenire sul capitale fornendo alla società il capitale legale minimo, posto che la sottrazione alle regole sul capitale è prevista dall'art. 182sexies fino all'omologa.
      Zucchetti SG srl