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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato revocato e successiva presentazione nuovo concordato con riserva
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Luca Rebucci
MODENA12/06/2013 11:16Concordato revocato e successiva presentazione nuovo concordato con riserva
Buon giorno nel ringraziarVi per l'utilità che riveste per i professionisti questo forum, desidero porre l'attenzione sul problema della collocazione giuridica, nel successivo concordato in bianco, dei crediti che, nel concordato revocato, erano sicuramente da considerarsi in prededuzione (non tanto i crediti dei professionisti ma soprattutto i crediti sorti per la gestione ordinaria societaria dopo il deposito della domanda). Reputo che non sussistendo una consecuzione di procedure, nel senso che la nuova procedura di concordato ha effetti ex nunc mentre della precedente procedura si perdono gli effetti, i crediti, che per loro natura erano da considerarsi in prededuzione (vd. professionisti) mantengano la loro qualificazione, mentre quei crediti (fornitori) che hanno acquisto una qualifica di prededucibilita' non per la loro natura (essenzialmente chirografaria) ma per il tempo in cui sono sorti (art. 161, 7° L.F.) debbano considerasi in chirografo. Eventualmente si potrebbe pensare di creare, nel successivo concordato, una classe riservata a tale creditori con una percentuale maggiore rispetto a semplici chirografari. Ringraziandovi anticipatamente resto in attesa di Vs. delucidazioni in merito eventualmente anche da parte di altri professionisti che abbiano già dovuto affrontare il caso. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/06/2013 20:05RE: Concordato revocato e successiva presentazione nuovo concordato con riserva
Non nascondiamo qualche perplessità nell'accoglimento di una domanda di concordato in bianco seguita alla revoca del concordato pieno. Ricordiamo che per il Trib. Messina 30.1.2013 La presentazione della domanda di concordato in bianco, cui si riconnette l'implicita rinuncia alla domanda di concordato preventivo precedentemente depositata e non approvata dai creditori, costituisce un abuso del diritto al ricorso alla composizione negoziale della crisi in quanto volta ad evitare l'ineluttabile conseguenza del mancato raggiungimento delle maggioranze nella procedura concordataria e, comunque, l'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente ingiustificato pregiudizio del diritto del creditore istante, titolare a sua volta di un interesse giuridicamente tutelato alla declaratoria di fallimento in assenza delle condizioni di ammissibilità del concordato originariamente proposto. In un caso analogo Trib. Milano 24.10.2012, aveva statuito che "Nel caso in cui l'impresa che abbia proposto domanda di concordato preventivo, dopo essere stata convocata dal tribunale sul presupposto dell'inammissibilità del concordato, anziché rendere conto dei profili di inammissibilità eventualmente modificando la proposta, rinunci tout court alla domanda e contestualmente presenti un nuovo ricorso contenente altra domanda di concordato con riserva, si verifica uno sviamento abusivo dell'iter processuale, con conseguente ingiustificato pregiudizio del diritto del creditore alla declaratoria di fallimento". Principio poi attenuato in sede di reclamo dalla Corte d'Appello che ha ritenuto configurabile in astratto un utilizzo abusivo delle facoltà normativamente riconosciute, tuttavia ha escluso l'abuso nella specie sostenendo che la condotta della debitrice non aveva arrecato alcun pregiudizio all'unico creditore procedente (App. Milano 21.2.2013).
Ciò detto, visto che nel caso da lei rappresentata, il tribunale ha diversamente opinato, condividiamo la sua tesi. Non c'è alcuna consecuzione tra il precedente concordato e il nuovo preconcordato, che può costituire la fase iniziale di una procedura ma non il seguito di altra, dato che il suo scopo è proprio quello di avere un termine per predisporre la proposta e il piano concordatari da presentare ai creditori. Del resto la predeudzione non avrebbe rilievo nella pendenza del termine concesso sulla domanda ai sensi del sesto comma dell'art. 161, ma nel successivo concordato o nel fallimento seguente al successivo concordato, per cui se in questo si attribuisse la prededuzione ai crediti maturati nel concordato revocato si arriverebbe a stabilire una consecuzione del tipo concordato –preconcordato- nuovo concordato- fallimento.
Zucchetti Sg srl
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Luca Rebucci
MODENA12/06/2013 20:29RE: RE: Concordato revocato e successiva presentazione nuovo concordato con riserva
Probabilmente non ho ben chiarito (se non nell'oggetto) il caso de quo che è sicuramente diverso da quelli prospettati avanti ai Tribunali di Messina e Milano. Infatti nel caso da me citato, il primo concordato (non in bianco) è stato revocato ai sensi dell'art 173, 3° L.F. e solo successivamente è stato presentato un concordato in bianco. Quindi non si è posto alcun problema di rinuncia implicita/esplicita della prima domanda di concordato. La successiva domanda di concordato con riserva risulta quindi perfettamente legittima. Il problema che si pone è più che altro di "giustizia" nel senso che i fornitori che hanno deciso di fornire la società nel 1° concordato contando sulla prededuzione ex art 161,7°L.F. del loro credito, nel successivo concordato vedranno tale loro credito classificato come chirografario, non rivestendo alcun requisito di prededuzione/privilegio, come anche da Voi opinato. Vi ringrazio
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/06/2013 13:11RE: RE: RE: Concordato revocato e successiva presentazione nuovo concordato con riserva
Proprio perché non sapevamo la ragione della revoca, avevamo prospettato i due precedenti; uno, quello in cui la parte aveva ritirato la domanda di concordato e per presentarne una di preconcordato e l'altro ove si era arrivati alla votazione e non essendo state raggiunte le maggioranze, il debitore , prima che il tribunale decidesse il da fare, aveva presentato una domanda di preconcordato, per cui qui si poneva anche il problema della rinuncia implicita. Tuttavia, questo secondo caso a noi sembra abbastanza analogo al suo perché in entrambi la procedura concordataria è bloccata 8nel suo vi era stata la revoca ex art. 173, nell'altro vi sarebbe stato comunque un provvedimento che impediva la continuazione non essendo state raggiunte le maggioranze9 per cui il problema è se si può, dopo un esisto infausto di un concordato presnetare una domanda di preconcordato.
Il tribunale, nel caso da lei prospettato, ha evidentemente ritenuto di si ed, infatti, noi ci siamo limitati soltanto ad esprimere le nostre perplessità su tale soluzione nonché ad illustrare la problematica di sottofondo al caso, come cerchiamo di fare sempre nelle nostre risposte per generalizzare la fattispecie nell'interesse di chi legge.
Ciò detto crediamo che la risposta già data non possa che essere confermata, non riuscendo a trovare una nesso di consecuzione tra la vecchia e la nuova procedura.
Zucchetti Sg Srl
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Luca Rebucci
MODENA13/06/2013 13:48RE: RE: RE: RE: Concordato revocato e successiva presentazione nuovo concordato con riserva
Sommessamente reputo non vi sia analogia tra i tre casi, mentre vi è sicuramente tra i primi 2 (Milano e Messina). Un conto è se nelle more o di procedimento di revoca ai sensi dell'art 173 L.F. ovvero prima del provvedimento che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 179-162 L.F., dichiarerebbe l'inammissibilità della proposta di concordato, per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste, la società debitrice presenta un nuovo concordato, in quanto in questi casi un concordato è comunque pendente ed è inammissibile presentarne uno ulteriore, altro caso quello prospettato dal sottoscritto, in cui il primo concordato (non in bianco) è già stato formalmente revocato. Solo in questo caso la presentazione di un secondo concordato è legittima e ammessa. Si consideri che lo stesso legislatore della riforma ha ammesso anche per il concordato in bianco la possibilità di presentare un secondo concordato sempre in bianco purchè siano trascorsi due anni dal precedente concordato (in bianco) o da accordi di ristrutturazione dei debiti (art 161,9° L.F. Evidentemente questo limite temporale dei due anni vale solo nel caso di successione tra concordati in bianco non nel caso prospettato di concordato preventivo pieno a cui è seguito un concordato con riserva. In ogni caso condividiamo le impostazioni di fondo circa la qualifica dei creditori/fornitori il cui credito era prededucibile nella prima proposta concordataria e diventa chirografario nel seconda proposta concordataria. Grazie ancora delle Vs. tempestive e dettagliate risposte -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/06/2013 18:11RE: RE: RE: RE: RE: Concordato revocato e successiva presentazione nuovo concordato con riserva
La funzione del Forum è lo scambio di idee e nel caso in esame ci sembra che questa finalità sia stata raggiunta.
Zucchetti Sg srl
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