Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

  • Roberto Nicolai

    Civitanova Marche (MC)
    13/12/2012 19:35

    COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

    Alla luce della modifica legislativa del 27 Marzo 2012 che innova sostanzialmente le modalità di determinazione del compenso del commissario giudiziale, quale criterio dovrà essere adottato dal Tribunale per determinare il suddetto compenso nel caso in cui un concordato preventivo con cessione dei beni (quindi in cui sono previste forme di liquidazione dei beni come recita l'art. 5 comma 1) sfoci in fallimento?
    Si dovrà tenere conto dell'attivo determinato in base all'art. 172 L.F., posto che la fase liquidatoria non può che essere posta in essere in sede fallimentare?

    Dott. Nicolai Roberto - Civitanova Marche
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/12/2012 17:55

      RE: COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

      Nella fattispecie trova applicazione il comma quinto dell'art. 5 del D.M. n. 30 del 2012 che rinvia comunque ai parametri di cui ai commi precedenti rapportati al momento della cessazione dell'incarico e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1, ossia trenendo conto dell'opera prestata.
      Il comma primo, che attiene ai concordati con cessione dei beni, dispone che "il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
      La n orma è ben diversa da quella precedente di cui al D.M. n. 570 del 1992 che, non solo prevedeva due compensi: uno per l'attività fino alla omologa e un altro per l'attività successiva, ma distingueva anche i criteri di determinazione del compenso e per il primo stabiliva che esso era determinato "con le percentuali di cui all'art. 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi degli articoli 172 e 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e che il secondo era calcolato "sull'attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall'art. 182 del regio decreto n. 267/1942".
      Come si vede nel precedente decreto veniva preso in esame l'attivo inventariato per poi passare all'attivo liquidato per la fase successiva all'omologa e per il concordato con cessione dei beni; questa distinzione tra attivo inventariato e attivo liquidato non è più considerata nel nuovo decreto, nel quale la parte inventariata è presa in considerazione soltanto ai fini del calcolo della percentuale sul passivo. Di conseguenza, in mancanza effettiva liquidazione in un concordato con cessione, ci sembra difficile che si possa ritornare a parlare di attivo inventariato. Quale parametro utilizzare? Non si sa; probabilmente vale in tal caso il generico riferimento all'opera prestata.
      Zucchetti SG Srl

      • Maria Pellegrino

        GENOVA
        21/10/2013 12:00

        RE: RE: COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

        La novella di cui all'art.161, co.6 prevede la nomina del commissario nel concordato in bianco o c.d. con riserva. La norma nulla dice in merito al compenso nel caso in cui non venga presentato il piano nei termini disposti dal decreto. Avete qualche riferimento?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/10/2013 17:33

          RE: RE: RE: COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

          Il legislatore si è "dimenticato" di dettare qualsiasi disposizione in ordine al compenso del commissario in questione, il che ovviamente non toglie che le sue prestazioni debbano essere retribuito e che, nel caso non si apra la procedura di concordato pieno, che la retribuzione sia a carico del debitore che ha presentato il ricorso ex art. 161 comma sesto.
          Circa i criteri per la liquidazione non possono essere quelli di cui all'art. 5 del D.M. n. 30 del 2012, che fanno chiaramente riferimento al concordato pieno, per cui pensiamo che il tribunali si limiteranno a liquidare il compenso minimo , eventualmente integrandolo in considerazione del lavoro svolto e degli altri requisiti di carattere generale che il decreto, nonché l'art. 39 l.f., richiamano.
          Zucchetti Sg Srl
      • Paolo Viano

        Reggio Emilia (RE)
        04/11/2013 11:26

        RE: RE: COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

        Buongiorno,

        in merito ai parametri da prendere a riferimento per il calcolo del compenso del commissario giudiziale nel caso di concordato con cessione di beni non omologato, ci sono stati degli sviluppi o è emersa una qualche prassi cui fare riferimento?

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/11/2013 19:36

          RE: RE: RE: COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

          No, non ci risultano novità, per cui vale quanto già detto nelle risposte che precedono.
          Zucchetti Sg Srl
      • Luigi Figari

        GENOVA
        22/05/2015 00:47

        RE: RE: COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

        Nel caso di concordato in continuità è previsto dall'art. 5 del D.M. 30/2012 un compenso a favore del Commissario Giudiziale calcolato sull'ammontare dell'attivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 L.F.
        Personalmente ho sempre interpretato questa parte di norma intendendo l'attivo indicato nella relazione 172 L.F. (e quindi rivisitato dal Commissario) che sarà messo a disposizione del soddisfacimento dei creditori (e quindi solitamente i flussi di cassa che genera l'attività d'impresa). Un collega invece leggendo questa frase ritiene corretto prendere in considerazione tutto l'attivo patrimoniale della società indicato nell'ultimo bilancio di esercizio come illustrato nella Relazione 172 L.F.
        Mi potete confermare che è corretta la mia interpretazione?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/05/2015 18:08

          RE: RE: RE: COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

          Per la verità entrambe le interpretazioni proposte non ci sembrano conformi al d.m. n. 30 del 2012. Questo, infatti, all'art. 5, distingue tra le procedure di concordato preventivo "in cui siano previste forme di liquidazione dei beni" (co.1) e le "procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1" (co. 2), tra cui vanno compresi concordati con continuità aziendali. Orbene, nel primo caso (concordato liquidatorio) "spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventarìo redatto ai sensi dell'art. 172 del regio decreto 16 marz0o 1942, n. 267; nel secondo caso (concordati non liquidatori) "spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'artìcolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267', in entrambi i casi con salvezza del compenso minimo obbligatorio di € 811,35 (art. 4 co. 1) nonché il rimborso forfetario delle spese generali (5%) e delle spese vive, oltre al trattamento economico di missione in caso di trasferimento fuori dalla residenza (art. 4 co. 2). La differenza, quindi, tra concordati liquidatori e non, per quanto attiene al compenso, è che nel primo le percentuali sono parametrate sull'attivo realizzato e nel secondo- che è quello che interessa la fattispecie prospettata nella domanda- sull'attivo inventariato a norma dell'art. 172, ossia sulla base dell'inventario redatto dal commissario, che attiene ai valori statici fissati al momento in cui tale inventario viene predisposto.
          Zucchetti SG Srl
          • Giovanni Donnanno

            FOGGIA
            10/09/2016 07:38

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

            Scusate ma mi rimane un dubbio. Nell'ipotesi di concordato in continuità aziendale è vero che il compenso è determinato sulla base dell'inventario ex art. 172 l.f.ma il punto focale è propria la redazione dell'inventario.
            Chiedo, nel caso di una farmacia nell'inventario oltre al magazzino farmaci va inclusa anche il valore dell'avviamento della farmacia???
          • Giovanni Donnanno

            FOGGIA
            10/09/2016 07:39

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

            Scusate ma mi rimane un dubbio. Nell'ipotesi di concordato in continuità aziendale è vero che il compenso è determinato sulla base dell'inventario ex art. 172 l.f.ma il punto focale è propria la redazione dell'inventario.
            Chiedo, nel caso di una farmacia nell'inventario oltre al magazzino farmaci va inclusa anche il valore dell'avviamento della farmacia???
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              12/09/2016 19:51

              RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

              Come abbiamo detto nella risposta che precede, il decreto ministeriale che regola i compensi prende in considerazione le due ipotesi del concordato liquidatorio, in cui i parametri di liquidazione sono calcolati sull'attivo realizzato, in quanto in questi casi vi è un attivo che viene liquidato, e i concordati con continuità, ove, mancando una liquidazione, almeno in quelli con continuità diretta, non può che farsi riferimento all'attivo inventariato.
              Questo sistema è stato molto criticato in quanto i valori di inventario sono in genere superiori a quelli di realizzo, per cui si premia con un maggior compenso proprio il commissario che teoricamente lavora meno non dovendo sorvegliare sulla liquidazione, ma questo è per ora il sistema normativo, che peraltro esendo di fonte amministrativa può essere direttamente disapplicato dal giudice, senza necessità di fare ricorso alla Corte Costituzionale.
              nella categoria dei beni inventariati rientrano tutte le voci che vengono inventariate, compreso l'avviamento, che è un bene immateriale che in una procedura liquidatoria sarebbe venduto e costituirebbe un attivo realizzato.
              Zucchetti SG Srl
              • Giovanni Donnanno

                FOGGIA
                10/11/2017 23:23

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

                Sentita la relazione del G.D. secondo la quale, all'esito della adunanza dei creditori, ed alla scadenza del termine di cui all'art. 178, 4° co., l. fall., il concordato preventivo non è stato approvato;
                - visti gli artt. 179 e 162 l. fall.
                - il Tribunale si riunisce in camera collegiale per la non ammissibilità del concordato.

                Quindi in sostanza non si è raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato. Il sottoscritto in qualità di commissario giudiziale nel fare istanza del suo compenso deve determinarlo sia sull'attivo inventariato redatto exart. 172 e sul passivo, nonché per l'opera prestata nella fase pre-concordato fino alla fase dell'adunanza dei creditori.

                Vi ringrazio per l'ulteriore chiarimento.
                • Giovanni Donnanno

                  FOGGIA
                  10/11/2017 23:24

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

                  Sentita la relazione del G.D. secondo la quale, all'esito della adunanza dei creditori, ed alla scadenza del termine di cui all'art. 178, 4° co., l. fall., il concordato preventivo non è stato approvato;
                  - visti gli artt. 179 e 162 l. fall.
                  - il Tribunale si riunisce in camera collegiale per la non ammissibilità del concordato.

                  Quindi in sostanza non si è raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato. Il sottoscritto in qualità di commissario giudiziale nel fare istanza del suo compenso deve determinarlo sia sull'attivo inventariato redatto exart. 172 e sul passivo, nonché per l'opera prestata nella fase pre-concordato fino alla fase dell'adunanza dei creditori?????

                  Vi ringrazio per l'ulteriore chiarimento
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  13/11/2017 11:50

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

                  Si esatto, considerando tuttavia che l'incarico non si è svolto completamente, in applicazione del comma quinto dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012, bisogna sì fare riferimento ai parametri da lei indicati, ma anche tenere conto dell'opera effettivamente prestata.
                  Zucchetti Sg srl