Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

corrispettivi per oneri di urbanizzazione primaria

  • MICHELE FESANI

    RIMINI
    10/06/2016 18:16

    corrispettivi per oneri di urbanizzazione primaria

    Buonasera,

    in un concordato preventivo omologato una società è proprietaria di un terreno edificabile facente parte di un piano particolareggiato di iniziativa privata.
    La quota parte degli oneri a carico della società è del 5%.
    La società aveva stipulato ante presentazione della domanda di concordato un contratto di appalto con i restanti proprietari delle aree ricadenti nel Piano per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria richieste dal piano particolareggiato.
    Stante l'impossibilità di eseguire nei termini convenuti le opere (integralmente non realizzate), i restanti proprietari dei lotti del piano particolareggiato (95%) hanno risolto il contratto di appalto e affidato i lavori ad altra ditta esecutrice.
    Nel periodo successivo alla presentazione della domanda la nuova ditta esecutrice ha eseguito buona parte delle opere di urbanizzazione.
    Si chiede se tali oneri debbano considerarsi oneri in prededuzione mano mano che maturano (con riferimento ai vari Stati di avanzamento dei lavori) e quindi debbano essere pagati dalla procedura?
    Se sia corretto, nel caso in cui l'onere fosse o non fosse stato previsto nel piano concordatario, in caso di alienazione del bene immobile, addossarli interamente all'acquirente senza che lo stesso possa poi rivalersi sulla procedura in quanto maturati ante alienazione?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/06/2016 19:18

      RE: corrispettivi per oneri di urbanizzazione primaria

      Se abbiamo ben capito la società in concordato, proprietaria di un terreno edificabile facente parte di un piano particolareggiato di iniziativa privata, aveva, unitamente agli altri proprietari delle aree facenti parte del piano, dato in appalto ad una ditta le opere di costruzione. Questo contratto di appalto è stato risolto per inadempimento dell'appaltatore e gli altri proprietari hanno stipulato un nuovo contratto con altra impresa, che ha eseguito i lavori nel periodo in cui la società in questione era stata già ammessa al concordato.
      Poiché il prezzo dell'appalto matura al momento della esecuzione e dell'accettazione dell'opera, riteniamo che la quota di prezzo a carico della società in concordato vada considerata in prededuzione.
      Riteniamo che non vi sia alcun ostacolo a stabilire nel bando di vendita, o nell'invito ad una gara o al momento della stipula del contratto di vendita che l'acquirente si accolli tale spese, anche se, ammessa la prededuzione, il problema diventa solo una partita di giro perché è evidente che se l'acquirente si accolla dette spese, offrirà probabilmente un prezzo più basso dell'equivalente.
      Zucchetti SG srl