Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Falcidia creditori privilegiati e pagamento parziale chirografari

  • Stefano Poggio

    14/04/2014 22:41

    Falcidia creditori privilegiati e pagamento parziale chirografari

    Un piano concordatario prevede il pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 30% ed il pagamento dei chirografari nella misura del 5%.
    E' ammissibile tale previsione?
    Non si lede in tal modo il divieto di cui all'art. 160 comma 2 l.fall?
    E'possibile pagare i chirografari, sia pure in misura minima, se gia' i privilegiati sono pagati in misura ridotta?
    Mi scuso se la domanda appare banale.
    Grazie in anticipo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/04/2014 20:11

      RE: Falcidia creditori privilegiati e pagamento parziale chirografari

      Non, non è possibile corrispondere una percentuale ai chirografari se non sono stati pagati interamente i creditori privilegiato, seguendo l'ordine della graduatoria fissata dalla legge, a meno che, esaurite le disponibilità del concordato, con le quale i creditori privipegiati sono stati soddisfatti fino ad un certo grado, non vengano utilizzate risorse esterne. Concetto affermato anche da Cass. 08/06/2012, n. 9373, che, postosi il problema della possibilità di destinare finanziamenti di terzi al pagamento dei creditori secondo un piano che comporti l'alterazione della graduazione dei crediti muniti di prelazione, risponde che la previsione di cui all'ult. parte del secondo comma dell'art. 160 "esprime con chiarezza la volontà del legislatore che la formazione delle classi non alteri in alcun modo l'ordine di graduazione dei crediti muniti di cause di prelazione, che ha il suo fondamento nella legge e non è disponibile dalle parti…", di modo che " …. il terzo finanziatore può intervenire con mezzi propri a pagare i debiti del fallito senza dover sottostare alle regole del concorso. Ma ciò è vero alla condizione che l'intervento non comporti alcuna variazione dello stato patrimoniale del debitore, nè all'attivo - giacchè in tal caso i creditori non potrebbero essere privati dei diritti che in base alla legge essi vantano sul patrimonio del debitore - e neppure al passivo, con la creazione di poste passive per il rimborso del finanziamento, sia pure postergato e con esclusione del voto".
      Zucchetti SG Srl