Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

rapporto riepilogativo semestrale

  • Antonio Bartolomeo Della Mano

    Morbegno (SO)
    30/03/2014 21:45

    rapporto riepilogativo semestrale

    Buongiorno,
    Il 5° comma dell'art. 33 lf (nuova formulazione)impone ai curatori la predisposizione del rapporto riepilogativo semestrale indicante l'attività svolta,accompagnato dal conto della gestione.
    L'art. 182 lf richiama tale comma, sostituendo al curatore il liquidatore giudiziale. Il Commissario poi, ricevuto il predetto rapporto, dovrà trasmetterlo a tutti i creditori.
    Mi domando: tale nuovo adempimento è richiesto anche per i concordati che erano già stati omologati alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e per i quali l'informativa era già stata prevista in altro modo? Nel caso cui mi riferisco la sentenza riportava le istruzioni al liquidatore giudiziale prescrivendo fra l'altro la trasmissione (di relazioni trimestrali e conto corrente) al Commissario, al Legale rappresentante e al Comitato dei creditori (nonchè deposito in Tribunale).
    Il nuovo adempimento si somma? Si sostituisce? Il commissario dovrà informare tutti i creditori via PEC?
    Il dubbio mi sorge per il disposto del 4° comma dell'art. 255 lf (disposizioni transitorie):"Gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato sono regolati dalle nuove disposizioni a meno che la sentenza di omologazione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/04/2014 19:14

      RE: rapporto riepilogativo semestrale

      La sua domanda coinvolge una serie di problemi.
      In primo luogo non ci sembra pertinente il richiamo dell'art. 255 l.f., perché questo contiene una disposizione transitoria della legge fallimentare del 1942, per cui riguarda, o meglio riguardava, l'entrata in vigore della legge originaria di cui al Regio Decreto 16.3.1942, n. 267.
      Il sesto comma dell'art,. 182- in forza del quale "si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina……." è stato introdotto con l'art. 17 del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla legge 17.12.2012. n. 221, entrata in vigore il 19.12.2012, che ha scadenzato nel tempo le modalità di applicazione a seconda dello stato in cui si trovavano le procedure interessate. Attualmente, superata la data del 31.10.2013, la disposizione richiamata trova applicazione in tutte le procedure concordatarie, indipendentemente dal fatto che al 19.12.2012 fosse stata già fatta o non la comunicazione di cui all'art. 171 (almeno per quelle aperte dopo il 16.7.2006, che è la data di entrata in vigore del d.lgs 9.1.2006 n.5, che ha introdotto il quinto comma dell'art. 33).
      Tanto chiarito e ammesso che trovi applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui sesto comma dell'art. 182, si può affrontare il problema finale da lei posto e, cioè, se essa riguardi anche i concordati omologati. A nostro avviso la risposta non può che essere positiva dato che l'art. 182 tratta proprio della esecuzione del concordato, che avviene dopo l'omologa, e nello stesso comma sesto si dispone che sia proprio il liquidatore a compilare i rapporti semestrali che, poi, comunica a mezzo di posta elettronica certificata al commissario giudiziale, che a sua volta li comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, e, come è noto, il liquidatore viene nominato proprio con il decreto di omologazione.
      Zucchetti Sg Srl
      • Giuseppe Guidi

        Pesaro (PU)
        14/05/2014 12:32

        RE: RE: rapporto riepilogativo semestrale

        Buongiorno,

        mi collego al quesito posto per domandare se il Liquidatore Giudiziale sia tenuto a trasmettere la Relazione Semestrale anche al Registro Imprese, oltre che al Commissario Giudiziale.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/05/2014 20:03

          RE: RE: RE: rapporto riepilogativo semestrale

          L'art. 182 non precisa espressamente chi debba trasmettere copia della relazione semestrale al registro delle imprese, trasmissione che, invece nell'art. 33 è espressamente prevista ed è posta a carico del curatore. Sembrerebbe di capire, dalla dizione dell'ult. parte del sesto comma dell'art. 182, che l'unico compito del liquidatore sia quello di comunicare la relazione al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma e questa soluzione sarebbe conforme alla previsione dell'art. 33 che attribuisce appunto il compito della trasmissione all'ufficio del registro delle imprese allo stesso soggetto che provvede alla comunicazione ai creditori, ossia al curatore.
          leggendo però la norma nel suo insieme questa soluzione non convince perché nella prima parte del sesto comma dell'art. 182 si dice che "si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina"; orbene nell'art. 33 la trasmissione all'ufficio del registro delle imprese del rapporto periodico è prevista nel terzo periodo del quinto comma, per cui, sostituito al curatore il liquidatore, e questi che deve provvedere a detta trasmissione. In sostanza dal combinato disposto della ultima versione del quinto comma dell'art. 33 e del sesto comma dell'art. 182 si può dedurre che il liquidatore debba redigere i rapporti semestrali, debba trasmetterne una copia al comitato dei creditori e altra alla scadenza del tempo dato per le osservazioni, all'ufficio del registro delle imprese e, infine altra copia al commissario, il quale provvede alla comunicazione ai creditori.
          Zucchetti Sg Srl
          • Antonio Bartolomeo Della Mano

            Morbegno (SO)
            16/05/2014 19:10

            RE: RE: RE: RE: rapporto riepilogativo semestrale

            Scusate, ma sbaglio o la previsione della trasmissione all'ufficio del registro delle imprese è posta dal quarto periodo del quinto comma dell'art. 33 l. f. (e non dal terzo)?
            Ne conseguirebbe che, stante l'esplicito riferimento (del sesto comma dell'art. 182) ai soli primi tre periodi (del 5° c. dell'art. 33 l.f.), il liquidatore giudiziale (in vece del curatore) non sarebbe tenuto al deposito in CCIAA, o mi sfugge qualche cosa?
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              16/05/2014 20:27

              RE: RE: RE: RE: RE: rapporto riepilogativo semestrale

              Si è vero che la trasmissione all'ufficio delle imprese è compresa nel quarto periodo, ma abbiamo ritenuto che il secondo e terzo periodo, benchè divisi da un punto, possano essere considerati uno solo, dal momento che in essi si parla della trasmissione di copia del rapporto al comitato dei creditori, e delle eventuali osservazioni che il comitato o ciascuno dei suoi componenti possono formulare.
              Una lettura rigorosa, quindi, non attribuirebbe al liquidatore il compito della trasmissione all'Ufficio del registro delle imprese, ma questa soluzione ci sembra poco armonica con i poteri del liquidatore il quale, una volta trasmessa copia al comitato dei creditori, che può proporre osservazioni, così poi, come il curatore (che è figura molto più vicina al liquidatore che non al commissario, che conserva compiti di controllo dopo l'omologa) trasmette altra copia con le osservazioni al registro delle imprese. per questo motivo abbiamo offerto una lettura della norma, un po' forzata ma sicuramente più aderente alla suddivisione dei ruoli dei vari organi.
              Zucchetti SG Srl
              • Antonio Bartolomeo Della Mano

                Morbegno (SO)
                24/05/2014 20:44

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: rapporto riepilogativo semestrale

                Consentitemi di tornare sul tema, che vorrei approfondire proprio perché apprezzo molto il vs. prezioso forum (direi quasi indispensabile, stante la chiarezza delle norme, il loro coordinamento, ecc. ecc.).
                Dalla vs. risposta mi pare di capire che consigliate al LG di depositare presso il registro delle imprese il rapporto riepilogativo semestrale e in tale senso mi stavo prudenzialmente attivando.
                Ho tuttavia riscontrato come il prontuario degli adempimenti pubblicitari in materia di procedute concorsuali delle CCIAA della Lombardia non preveda, per i concordati, tale adempimento.
                Mi sembra quindi necessario approfondire: in sostanza, ritenete che il deposito in CCIAA sia dovuto oppure lo reputate semplicemente opportuno (forse per tuziorismo)?
                Se lo ritenessimo opportuno, potremmo ritenere che il deposito della relazione rappresenta pur sempre una informazione in più ai terzi (nel più sta il meno), però su base volontaria, in quanto adempimento non sancito dal legislatore (ubi voluit dixit) che, al sesto comma dell'art. 182 lf cita solo i primi tre periodi del quinto comma dell'art. 33.
                Se invece lo considerassimo dovuto, non vi pare che, dopo l'interpretazione letterale della norma, quella logico-sistematica, l'attenzione alla giurisprudenza e lo studio della dottrina, si chieda al professionista anche di avventurarsi nell'interpretazione grammaticale (del tipo: il legislatore intendeva mettere un punto e virgola -e quindi non chiudere il secondo periodo del quinto comma dell'art. 33- ma ha messo erroneamente un punto)?
                Grazie della pazienza e dell'attenzione.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  27/05/2014 09:11

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: rapporto riepilogativo semestrale

                  La questione che oggi lei acutamente propone si riallaccia e si intreccia con quella già esaminata circa l'organo tenuto alla comunicazione al registro delle imprese perché, se si segue l'interpretazione letterale per la quale il terzo periodo dell'art. 33 (richiamato dall'art. 182) è quello che parla delle osservazioni che può fare il comitato dei creditori, è chiaro che il periodo successivo, che attiene alla comunicazione al registro delle imprese sarebbe il quarto, non richiamato dall'art. 182, e, quindi, tale periodo sarebbe inapplicabile nel concordato, per cui in questa procedura le relazioni periodiche non andrebbero trasmesse al registro delle imprese, né dal commissario né dal liquidatore, né di conseguenza andrebbero pubblicate, a differenza di quanto avviene nel fallimento.
                  Come abbiamo detto nella precedente risposta, a noi questa soluzione pare priva di spiegazione a anche di logica, perché proprio la fase dell'esecuzione è stata fallimentarizzata; anzi la pubblicità si spiega ancor più che nel fallimento perché gli unici legittimati a chiedere la risoluzione sono i creditori, che è opportuno pertanto che sappiano di come si sta svolgendo l'esecuzione del concordato. Continuiamo a pensare, pertanto, che dette relazioni debbano essere trasmesse all'ufficio del registro dell'imprese, e da questo pubblicate, e che di conseguenza a trasmetterle debba essere il liquidatore. E' probabile che nell'art. 33 il legislatore, alla fine del secondo periodo, volesse mettere un punto e virgola ed abbia messo invece un punto, o anche che nell'art. 182 abbia richiamato il primo, secondo e terzo periodo del quinto comma dell'art. 33 nella convinzione di richiamare anche il quarto.
                  Ovviamente questa è una nostra chiave di lettura; il fatto è che quando una interpretazione letterale non si armonizza con il restante sistema, è giustificato, anche a norma dell'art. 12 delle preleggi, cercare altre soluzioni più aderenti. Per quanto riguarda il prontuario della CCIAA, può darsi che questa segua l'orientamento rigoroso oppure che il prontuario sia antecedente al 19.12.2012, data di entrata in vigore dell'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012.
                  Zucchetti SG Srl
      • Gian Piero Bellinato

        Forli (FC)
        02/03/2022 10:01

        RE: RE: rapporto riepilogativo semestrale conc.to preventivo omologato

        Buongiorno,
        mi ricollego alla vs discussione per avere un chiarimento in merito obbligo di relazione semestrale imposto, nei confronti del commissario giudiziale, dal citato art 16 bis comma 9 quinquies della legge 221 del 2012; la domanda è la seguente: concordato in continuità già omologato e senza nomina di un commissario liquidatore: l'obbligo di relazione semestrale di cui sopra permane in capo al commissario giudiziale nonostante l'omologa abbia di fatto cessare la procedura di concordato preventivo? in caso affermativo, tale relazione semestrale, che decorre dalla relaz. 172 lf, va trasmessa ai soli creditori da parte dello stesso C.G., oppure anche depositata al tribunale e al registro imprese?
        grazie
        dott. g.p. bellinato forlì
        • Gian Piero Bellinato

          Forli (FC)
          02/03/2022 12:14

          RE: RE: RE: rapporto riepilogativo semestrale conc.to preventivo omologato

          precisazione per quesito precedente: scusate il lapsus ..ovviamente con commissario liquidatore intendevo "liquidatore giudiziale..
          dott. g.piero bellinato
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/03/2022 19:12

          RE: RE: RE: rapporto riepilogativo semestrale conc.to preventivo omologato

          La norma da lei richiamata dispone quanto segue: "Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all' articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore". Indiscusso che la norma pone un obbligo per il commissario di presentare una relazione semestrale nel periodo fino all'omologa e una relazione finale alla avvenuta esecuzione del concordato, rimane aperta la questione che lei prospetta se il commissario è tenuto a presentare la relazione semestrale anche durante il periodo dell'esecuzione del concordato, ossia nella fase successiva all'omologa fino alla avvenuta esecuzione.
          Non abbiamo trovato precedenti giurisprudenziali, e, a nostro avviso, la risposta deve essere positiva, sia per un motivo testuale che sostanziale.
          Sotto il primo profilo va rilevato che la norma citata non pone il limite dell'omologazione per le relazioni periodiche e considera un unico periodo fino alla avvenuta esecuzione, momento in cui scatta l'obbligo della relazione finale. Lei giustamente obietta che con l'omologa la procedura di concordato si chiude (art. 181 l. fall.), ma questo non comporta il completo decadimento degli organi, tanto che, a norma del primo comma dell'art. 185, "Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori".
          Sotto il secondo profilo è agevole rilevare che se il giudice e i creditori devono essere periodicamente informato dell'andamento della procedura fino all'omologa, gli stessi soggetti, e in particolare i creditori, hanno interesse a conosce come si svolge l'esecuzione del concordato, che, alla fin fine, è ciò che più loro interessa, in quanto coinvolge i tempi e le modalità della loro soddisfazione, nonché la possibilità di chiedere la risoluzione del concordato in caso di inadempimento.
          Se si segue questa tesi, valgono le stesse modalità della fase ante omologa anche dopo.
          Zucchetti Sg srl