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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Nomina del Liquidatore: compiti del Commissario e del Liquidatore
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Claudio De Blasio
Spoltore (PE)23/03/2015 12:32Nomina del Liquidatore: compiti del Commissario e del Liquidatore
Sono stato nominato Liquidatore giudiziale in un Concordato preventivo. Ritengo che essendo la nomina del Liquidatore solo "eventuale" ex art. 182 LF, i compiti affidati a quest'ultimo siano esclusivamente legati alla vendita dei beni immobili e successivo riparto del ricavato. L'ordinaria amministrazione e gestione della procedura rimangono, a parere dello scrivente, quali esclusiv compiti del Commissario, che oltretutto si vede liquidato subito il compenso. Nello specifico: poichè continuano a pervenirmi, quale liquidatore, richieste di compilazione e firma di modelli INPS per l'anticipo TFR e ultime mensilità, nuove istanze di insinuazione al passivo, richieste di surroga da parte dell'INPS, .... ecc, non avendo oltretutto la documentazione contabile della società ammessa al concordato, chiedo: a) faccio bene ad indirizzare tali richieste al Commissario giudiziale? Come si gestiscono nel concordato preventivo le nuove istanze di insinuazione al passivo?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/03/2015 21:02RE: Nomina del Liquidatore: compiti del Commissario e del Liquidatore
Classificazione: CONCORDATO PREVENTIVO / LIQUIDAZIONECi permettiamo di dissentire dalla visione che lei ha del ruolo e delle funzioni del liquidatore, a cominciare dalla interpretazione dell'eventualità della nomina, perché l'inciso "se il concordato … non dispone diversamente" sta solo a significare che nei concordati con cessione dei beni, ma non strettamente liquidatori (ad esempio cessione in blocco ad un terzo, concordati c.d. chiusi, ecc.) può non nominarsi un liquidatore, ma quando questi viene nominato dal tribunale con il decreto di omologa, il liquidatore ha tutti i poteri desumibili dall'art. 182 e dalla funzione del concordato.
In particolare, dal lato attivo, il liquidatore ha il potere di disposizione dei beni ceduti dal debitore, il quale, quindi viene privato della disponibilità degli stessi e del potere di esercitare le relative azioni; di conseguenza il liquidatore può, anzi deve procedere alle vendite dei beni ceduti 8siano essi immobili o mobili o diritti, ecc.). Il meccanismo delle attribuzioni delle funzioni al liquidatore si può, infatti, ancora spiegare come in passato, quale un originario conferimento di poteri da parte del debitore ai creditori individuabili nella costituzione di un diritto di disposizione differita al decreto di omologazione; con questo tale diritto viene trasferito, nella sua attualità, direttamente al liquidatore, il quale esercita i suoi poteri di disposizione in nome e per conto dell'ufficio di cui è titolare e non dei creditori. Ovviamente la disponibilità dei beni comporta anche la gestione degli stessi, per cui il liquidatore può compiere tutte quelle attività di gestione patrimoniale utili e funzionali alla più proficua realizzazione dei cespiti oggetto di cessione. Ha, inoltre, la legittimazione processuale attiva nei giudizi che investono lo scopo liquidatorio della procedura e, quindi, per il recupero dei crediti e, in generale, per le controversie aventi ad oggetto l'esercizio di azioni patrimoniali relative a beni oggetto dell'esecuzione concordataria.
Dal lato passivo, il liquidatore provvede alla definitiva formazione dell'elenco dei creditori e al pagamento degli stessi, salva diversa disposizione del decreto di omologa, fermo restando che, in caso di contestazione, il creditoree dovrà agire in via ordinaria nei confronti del debitore 8e non del liquidatore) per accertare il credito.
In questa situazione, il l commissario, come stabilisce l'art. 185 l.f., mantiene una funzione di sorveglianza sull'adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, sicchè, dopo l'omologa, il commissario sostanzialmente sorveglia l'attività svolta dal liquidatore, che è il soggetto che, quasi come un curatore (l'art. 182 richiama, infatti per questi molte delle norme dettate per il curatore) ha funzioni operative. Tra queste funzioni, rientrano anche quelle relative alla gestione delle anticipazioni INPS e relativa documentazione, nonché l'esame delle domande di partecipazione al concordato (che non sono domande di insinuazione, mancando nel concordato una verifica del passivo), con le conseguenze già dette in caso di contestazione. Per quanto riguarda la documentazione deve farsela consegnare dal debitore (che dovrebbe detenerla) o dal commissario (se è presso di lui).
Zucchetti SG Srl
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Marco Fiameni
Crema (CR)25/07/2015 07:54RE: RE: Nomina del Liquidatore: compiti del Commissario e del Liquidatore
Ritornando sull'argomento proposto dal collega dott. De Blasio, desiderei conoscere la fonte normativa dell'obbligo, se confermaste che sussiste come sembra trasparire dalla risposta che avete fornito al collega, che impone al liquidatore giudiziale, in una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, di verificare lo stato passivo indicato nel piano omologato.
Inoltre, sempre che l'obbligo in discorso effettivamente esista, desidererei conoscere i termini temporali per il suo adempimento e le modalità di prevalente adozione applicate in tali verifiche.
Vi ringrazio fin d'ora e saluto cordialmente.
Marco Fiameni-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/07/2015 17:18RE: RE: RE: Nomina del Liquidatore: compiti del Commissario e del Liquidatore
Non è agevole individuare i limiti del potere del liquidatore in ordine all'accertamento del passivo dal momento che, da un lato, manca nel concordato un procedimento di verifica dei crediti e l'onere della presentazione di una domanda da parte dei creditori per partecipare al concorso, e, dall'altro, la legge nulla dice in proposito.
Non vi è, infatti, una norma (quella che vorrebbe le indicassimo) che definisca i poteri del liquidatore. Noi siamo pervenuti alla conclusione che il liquidatore non è tenuto ad accettare l'elenco dei creditori predisposto dal debitore, poi verificato dal commissario, limitandosi a ripartire il ricavato della liquidazione tra loro, ma può contestare detto elenco sollevando eccezioni in ordine all'esistenza, all'entità e alla collocazione dei crediti risultanti da detta documentazione perché, con la omologazione del concordato, si determina una scissione tra titolarità del debito, che resta all'imprenditore debitore, e legittimazione allo adempimento dell'obbligazione, cui è tenuto il liquidatore; di conseguenza questi, dovendo provvedervi con il ricavato della liquidazione, deve anche poter determinare il contenuto del proprio adempimento. Ed, infatti, normalmente viene delegato al liquidatore il compito di provvedere, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 e rettificate ai sensi dell'art. 171, a formare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e del titolo di prelazione, da depositare in cancelleria.
Se si accoglie questa tesi, il liquidatore deve agire con diligenza e, quindi, formare l'elenco dei creditori quanto prima, facendo le contestazioni che ritiene, in modo da consentire al creditori di agire in giudizio per l'accertamento del credito vantato o la prelazione richiesta.
Zuchcetti SG srl
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Umberto Canovese
Piazzola sul Brenta (PD)07/03/2016 12:51RE: RE: RE: RE: Nomina del Liquidatore: compiti del Commissario e del Liquidatore
Chiedo se tra i compiti del commissario ci sia anche quello di presenziare alle aste competitive indette. In caso affermativo chiedo se possibile anche delegare tale presenza ad un proprio collaboratore e al legale della procedura. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/03/2016 21:05RE: RE: RE: RE: RE: Nomina del Liquidatore: compiti del Commissario e del Liquidatore
Se, come pare di capire, è stato nominato un liquidatore con il decreto di omologa è questi che provvede alle vendite. Al commissario rimane l'obbligo di sorvegliare che il liquidatore rispetti le norme di legge e quelle emanate con il decreto di omologa (art. 185 l.f.), per cui non è obbligatorio che partecipi alle operazioni di vendita competitiva; ciò non toglie che, volendo controllare la regolarità della vendita, possa assistervi, di persona o tramite un proprio delegato, senza facoltà di intervento, ma solo per riferire al giudice delegato eventuali violazioni.
Zucchetti Sg srl
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