Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

spese legali nel concordato preventivo

  • Cristiano Michelangeli

    PORTO SAN GIORGIO (FM)
    25/11/2014 10:22

    spese legali nel concordato preventivo

    Successivamente al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, un istituto di credito soccombente versa nel conto della procedura le spese legali liquidate in sentenza a favore della debitrice concordataria. Il legale della debitrice richiede la corresponsione di tali somme in suo favore. Si precisa che l'attività contenziosa è iniziata precedentemente alla proposizione del concordato preventivo, mentre la sentenza è intervenuta successivamente all'ammissione alla procedura concorsuale. Le spese legali in questione sono da considerare prededucibili o semplicemente da ammettere in privilegio, posto che la maggior parte dell'attività si è svolta prima della richiesta di ammissione alla procedura concorsuale? Inoltre le somme versate da controparte a titolo di spese legali sono da considerare di pertinenza della procedura o invece direttamente di spettanza del legale, che, ove si fosse dichiarato antistatario, ne avrebbe avuto il titolo per l'incasso diretto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/11/2014 20:04

      RE: spese legali nel concordato preventivo

      Le somme dovute dalla controparte soccombente in bonis vanno versate al debitore concordatario, che deve metterle a disposizione del concordato a seconda del tipo di concordato proposto; ad esempio in un concordato con cessione dei beni, anche le somme pervenute in corso di procedura rientrano tra i beni ceduti (salvo diverse disposizioni), nel mentre il discorso non si pone nel caso di concordato con continuità, ecc.
      Il difensore dell'imprenditore concordatario vincitore ha diritto al compenso e al rimborso delle spese non perché lo dispone la sentenza (come nel caso contrario in cui il concordatario soccombente debba pagare le spese legali alla controparte in bonis) ma per effetto del rapporto professionale instaurato, prima della ammissione al concordato, tant'è che l'imprenditore in concordato, anche se avesse perso la causa e fosse stato condannato a pagare le spese legali alla controparte, egualmente avrebbe dovuto pagare il proprio difensore. Essendo tale rapporto instaurato ante concordato, anche il compenso, benchè liquidato successivamente, ha natura concorsuale e, quindi, l'avvocato può godere non della prededuzione ma del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c..
      Il fatto che l'avvocato abbia chiesto la distrazione in proprio degli onorari non riscossi e delle spese che ha dichiarato di avere anticipate e tanto sia stato riconosciuto nella sentenza (se manca tale disposizione nella sentenza il discorso non pone) non cambia molto perché la richiesta di distrazione delle spese ha la sola funzione di sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a chiedere e ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali, ma questo, così come il provvedimento di accoglimento di detta istanza, non muta la causa del credito, che rimane un credito per spese processuali rapportabile alla parte e non al difensore; di conseguenza, quand'anche il legale avesse esercitato tale diritto e fosse stato pagato dalla controparte, sarebbe comunque tenuto a restituire la somma ricevuta in quanto il pagamento diretto altera la par condicio tra i creditori.
      Zucchetti SG Srl
      • Cristiano Michelangeli

        PORTO SAN GIORGIO (FM)
        09/12/2014 15:56

        RE: RE: spese legali nel concordato preventivo

        Grazie davvero per tempestività e completezza della risposta