Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

voto del creditore privilegiato - Rinuncia automatica al privilegio.

  • Giorgio Baschirotto

    Vicenza
    05/02/2012 10:05

    voto del creditore privilegiato - Rinuncia automatica al privilegio.

    Chiedo se l'espressione di voto favorevole al concordato preventivo formulata da un creditore privilegiato, (anche ove non ne abbia eventualmente limitato la portata alla sola quota di credito chirografario di cui sia portatore), comporti automatica rinuncia al grado di privilegio che assiste tale credito.
    Ho guardato un paio di commentari ma non ho trovato risposte univoche e lì si rinvia ad argomentazioni sviluppate in riviste di cui non dispongo...
    Grazie della Vostra cortese attenzione.
    • Saudo Maistri

      ROVERETO (TN)
      05/02/2012 23:35

      RE: voto del creditore privilegiato - Rinuncia automatica al privilegio.

      Mi sembra che il testo dell'art. 177 sia sufficientemente chiaro nel prevedere che i creditori privilegiati "non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione".
      Quindi se hanno espresso il loro voto, ne consegue che hanno rinunicato in tutto al loro privilegio.
      Sbaglio qualcosa?
      • Giorgio Baschirotto

        Vicenza
        06/02/2012 11:14

        RE: RE: voto del creditore privilegiato - Rinuncia automatica al privilegio.

        In questo caso il creditore privilegiato (peraltro un avvocato), non ha esplicitato la rinunzia al privilegio, ma ha semplicemente votato nel periodo dei 20 giorni successivi all'adunanza...
        Mi risulterebbe che secondo alcuni commentatori sarebbe necessaria la rinuncia espressa, da parte del creditore privilegiato per poter esprimere il voto, e che addirittura tale rinuncia non potrebbe avvenire oltre l'adunanza dei creditori e quindi non sarebbe ammissibile il voto di tale creditore nei 20 gg. successivi.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/02/2012 11:48

          RE: RE: RE: voto del creditore privilegiato - Rinuncia automatica al privilegio.

          In passato, prima della riforma, la problematica da lei posta (circa il valore del voto favorevole al concordato dato da un creditore prelatizio che non abbia espressamente rinunciato alla prelazione) non si poneva perché il vecchio terzo comma (ult. parte) dell'art. 177 prevedeva che il voto di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia importava rinuncia all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito; dizione da cui era agevole dedurre che era ammissibile la rinuncia implicita alla prelazione in caso di voto adesivo che, pertanto, era utilizzabile, nel mentre il voto contrario doveva essere ritenuto inefficace.
          Nel nuovo testo dell'art. 177 questa disposizione è sparita, per cui si è posto il problema di stabilire se la partecipazione al voto (favorevole o contrario che sia) del creditore prelatizio debba essere interpretata come una vera e propria rinuncia al diritto di prelazione o debba essere considerata inefficace o nulla. Su questo punto, come lei giustamente ha rilevato, si è creato un contrasto in dottrina tra chi ritiene necessaria una rinuncia espressa (Ambrosini, Censoni, Trib. Taranto 1.7.2005) e chi, invece, continua ad ammettere la rinuncia implicita, quanto meno in caso di voto favorevole (Nardecchia, Pacchi).
          Noi preferiamo la prima tesi, sia perché l'eliminazione della previsione contenuta nella formulazione originaria della norma ha- e deve avere- un significato che non può non essere quello di voler escludere ciò che prima era espressamente consentito; sia perché la rinuncia ad un diritto di prelazione deve essere considerata comunque un atto di straordinaria amministrazione (tant'è che l'art. 167, sec. comma, come tali qualifica le cancellazioni di ipoteche e le restituzioni di pegni), per la quale è necessaria, in assenza di una esplicita disposizione normativa al riguardo, una chiara manifestazione di volontà negoziale del creditore che evidenzi la consapevolezza degli effetti pregiudizievoli che da quell'atto per lui derivano, e tale consapevolezza non è riscontrabile nella sola manifestazione del voto che può ben discendere da un errore.
          Zucchetti SG Srl

          • Filippo Rasile

            REGGIO EMILIA (RE)
            06/02/2012 11:59

            RE: RE: RE: RE: voto del creditore privilegiato - Rinuncia automatica al privilegio.

            segnalo nella stessa direzione: Tribunale di Torino - sez. fallimentare - 4 novembre 2011, decr
            "che, parimenti, deve ritenersi che il voto contrario sfavorevole da creditore che si afferma privilegiato non determini una rinuncia implicita al privilegio, dal momento che la rinuncia suddetta deve essere espressa (Trib. Taranto, 1.7.2005)"

            Dovrebbe discenderne anche che il voto espresso dal creditore privilegiato in assenza di precedente o contestuale rinuncia espressa è da considerarsi nullo o inefficace.

            Almeno è quello che mi sembra di aver compreso.
            Saluti
            Filippo Rasile
            • Giorgio Baschirotto

              Vicenza
              06/02/2012 15:53

              RE: RE: RE: RE: RE: voto del creditore privilegiato - Rinuncia automatica al privilegio.

              Anch'io riterrei nulla l'espressione di voto che non segua o sia almeno contestuale alla rinuncia al privilegio, visto che la formulazione dell'art. 177 vigente non collega alcun automatismo in senso di rinuncia al privilegio alla dichiarazione di voto del creditore privilegiato, bensì - semmai - ne subordinerebbe la valida espressione di rinuncia del privilegio stesso (che diverrebbe pre-condizione all'espressione del voto stesso.
              Ciò risponderebbe alla ratio di ammettere al voto solo i crediotri chirografari, ed infatti con la rinuncia al privilegio tale credito si degrada al fine di rientrare tra quelli concorrenti in chirografo e quindi opera tale rinuncia per collocarsi tra quelli con diritto al voto.
              Resta poi da capire se tale rinuncia espressa possa essere formulata e dar luogo a questo "riposizionamento" dopo l'adunanza Creditori, nei venti giorni.
              Mi verrebbe da dire che in questo caso la risposta potrebbe essere affermativa, essendo che comunque non incide sulla proposta del debitore ricorrente, ma semplicemente integra una circostanza migliorativa per tutti i creditori concorrenti.
              Grazie delle cortesi risposte.
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                06/02/2012 18:31

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: voto del creditore privilegiato - Rinuncia automatica al privilegio.

                Concordiamo con la sua interpretazione non vedendo alcun ostacolo alla validità di una rinuncia al privilegio entro i venti giorni a suffragio del voto favorevole già espresso, posto che, con tale dichiarazione, si perfezione la fattispecie del voto favorevole e che vanno conteggiati i voti favorevoli sopravvenuti nell'indicato termine.
                Zucchetti SG Srl
                • Filippo Rasile

                  REGGIO EMILIA (RE)
                  21/03/2012 15:50

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: voto del creditore privilegiato - Rinuncia automatica al privilegio.

                  salve
                  secondo voi, se un creditore viene indicato nel ricorso come chirografario (e tale resta all'esito dell'adunanza) e quindi viene "chiamato" a votare
                  è opportuno che voti riservandosi di far accertare il suo rango privilegiato o è più opportuno che non voti per niente?
                  grazie
                  filippo rasile
                • Filippo Rasile

                  REGGIO EMILIA (RE)
                  21/03/2012 15:51

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: voto del creditore privilegiato - Rinuncia automatica al privilegio.

                  mi sono perso una parte:
                  ovviamente il creditore si ritiene privilegiato ed ha già scritto per vantare tale posizione, ciononostante è compreso nel parterre chirografario
                  grazie di nuovo
                • Giorgio Baschirotto

                  Vicenza
                  21/03/2012 17:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: voto del creditore privilegiato - Rinuncia automatica al privilegio.

                  A mio modo di vedere, e seguendo il tenore letterale sopra citato - se non hanno rinunciato non hanno diritto al voto - pertanto il commissario relazionando sui voti pervenuti indicherà al limte che tali voti sono stati espressi ma che non sono stati considerati nel conteggio delle maggioranze non essendo accompagnati dalla rinuncia alla prelazione, che è la porta che da accesso alla votazione al creditore medesimo.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  21/03/2012 20:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: voto del creditore privilegiato - Rinuncia automatica al privilegio.

                  Cfr. risposta alla domanda precedente.
                  Zucchetti Sg Srl
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  21/03/2012 20:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: voto del creditore privilegiato - Rinuncia automatica al privilegio.

                  Se noi fossimo i legali del creditore gli consiglieremmo di non votare perché egli si ritiene privilegiato e col voto corre il rischio di perdere il privilegio. Diciamo corre il rischio, nonostante la dizione dell'art. 177, perché se vota senza dire nulla circa il privilegio, farebbe una rinuncia implicita, del cui valore oggi si discute, come spiegato nella risppsta soprastante ad altra domanda; nell'occasione noi abbiamo ritenuto che sia necessaria una rinuncia esplicita per il privilegio, ma abbiamo fatto anche presente che esiste un contrasto sul punto, per cui, onde evitare dubbi, sarebbe meglio non votare, tanto più che nella specie è già in corso una discussione sulla natura del credito, per cui il voto potrebbe essere interpretato come un chairo indice della volontà di rinunciare alla pretesa prelazione.
                  Zucchetti Sg Srl