Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Riparto concorrenza privilegi genarali e speciali
-
MICHELE FESANI
RIMINI27/03/2017 23:59Riparto concorrenza privilegi genarali e speciali
In un concordato preventivo liquidatorio omologato si deve effettuare il riparto parziale di una prima rata del prezzo incassato dalla cessione dell'azienda. L'iva di rivalsa dei fornitori nel piano approvato è stata considerata debito privilegiato.
Nell'elenco delle passività risultano debiti verso fornitori per iva di rivalsa (privilegio speciale grado 7 del 2778 c.c.) senza che tuttavia siano stati identificati i beni su cui grava il privilegio speciale e debiti verso l'erario per iva e tributi diretti (privilegi generali gradi 18 e 19 del 2778 c.c.).
Tenuto conto che allo stato le somme disponibili non sono sufficenti a pagare entrambi i privilegi è corretto pagare prima il grado 18 e 19 (priv generale) e poi il grado 7 visto che non è stato possibile distinguere beni specifici su cui fare valere il privilegio speciale? Oppure è più corretto rispettare l'ordine previsto dal 2778 cc.?
Si propende per la prima soluzione e si ringrazia per il vostro contributo.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/03/2017 19:36RE: Riparto concorrenza privilegi genarali e speciali
La Cassazione (Cass. 06/11/2013, n. 24970) ha chiarito che "nel concordato preventivo, come riformato dal d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, vale la regola generale, secondo cui, a differenza che nel fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce l'esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente. Nel concordato, infatti, i creditori privilegiati vanno integralmente soddisfatti, indipendentemente dal fatto che si tratti di privilegi speciali o generali, in quanto, in esso, la qualità di privilegiato deve attribuirsi al credito in base al solo titolo giuridico che lo assiste prescindendosi, ove trattasi di privilegio speciale, dalla esistenza del bene oggetto della prelazione.
A norma del secondo comma dell'art. 160 l.f. i crediti privilegiati (come quelli ipotecari e pignoratizi) possono nel concordato essere pagati non integralmente, "purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)". E la Cassazione sopra citata ha anche detto che la stessa regola vale anche per i privilegi speciali per Iva di rivalsa, per cui il proponente che non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 160 di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito, che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato, è tenuto al pagamento dell'intero.
Nel suo caso, peraltro, questa problematica è in parte superata dal fatto che il credito per rivalsa Iva è stato comunque riconosciuto in privilegio, in aderenza ai principi riportati, sicchè lei, nel distribuire le attuali risorse, deve seguire l'ordine dei privilegi e pagare priam il privilegiato di settimo grado e poi quello di diciottesimo.
Zucchetti Sg srl
-