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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Visibilità documentazione concordato
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Debora Zani
Brescia10/07/2023 16:56Visibilità documentazione concordato
Buongiorno,
i creditori possono chiedere di ricevere copia del Piano e della documentazione con esso depositata (relazioni, perizie, documenti vari)?
In caso è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Delegato?
Ringrazio e porgo cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/07/2023 14:42RE: Visibilità documentazione concordato
Il nuovo codice, avendo abolita l'adunanza dei creditori nel concordato preventivo, ha regolato minuziosamente negli artt. Da 104 a 107 quali sono i compiti informativi del commissario verso i creditori e quali sono i diritti di costoro. Quanto al piano, ad esempio, il secondo comma dell'art. 104 prevede espressamente che "Il c ommissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura…. ".Inoltre il comma quinto dell'art. 105 prevede una relazione integrativa del commissario "qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto" ed anche questa va comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.E così via.
I creditori quindi devono aver già ricevuto la proposta e il piano concordatari e la legge non prevede altre comunicazioni oltre quelle sopra accennate e le altre indicate nei citati articoli, il che non esclude che possano chiedere al commissario chiarimenti e precisazioni.
Zucchetti SG Srl-
Debora Zani
Brescia11/07/2023 15:53RE: RE: Visibilità documentazione concordato
Chiedo scusa, ho dimenticato di specificare che si tratta di un Concordato Preventivo disciplinato alla Legge Fallimentare, non dal CCII.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/07/2023 15:41RE: RE: RE: Visibilità documentazione concordato
Nella legge fallimentare l'art. 171 prevede che il commissario comunichi ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, e, successivamente, una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, nella quale illustra le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi (art.172); inoltre, le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori e analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.Infine vi è la discussione in adunanza.
Nelle norme citata non si parla del piano, ma è evidente che il commissario nelle sue valutazioni che esprime nelle relazioni non può prescindere dal piano che costituisce la base delle proposte cui le norme fanno riferimento. Del resto la distinzione tra proposte e piano, presente in dottrina, è stata recepita dal legislatore con le riforma del 2012 quando venne introdotto il concordato con riserva, per cui la stessa non è così netta come oggi, per cui è abbastanza usuale che insieme alla proposta venga trasmesso ai creditori anche il piano, sebbene la norma non lo citi..
Ad ogni modo, questa documentazione (proposta, piano e documenti) sono depositati in cancelleria e i creditori, potendo chiedere chiarimenti e sollevare contestazioni nel contraddittorio incrociato dell'adunanza, hanno diritto a prenderne visione, senza bisogno di particolari autorizzazioni (cfr.Trib. Rimini 1.10.2015), anche se non sempre è agevole, per cui la richiesta rivolta al commissario serve solo a facilitare la consultazione e la scelta di dare seguito alla richiesta compete al commissario.
Zucchetti SG Srl
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