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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Affitto d'azienda e debito verso dipendenti
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Debora Zani
Brescia18/10/2023 15:07Affitto d'azienda e debito verso dipendenti
Buongiorno,
in un CP in continuità disciplinato dalla Legge Fallimentare è stato stipulato un affitto di ramo d'azienda ponte e depositata offerta irrevocabile d'acquisto dello stesso.
L'acquirente pagherà il ramo anche mediante accollo dei debiti verso dipendenti per TFR e ferie non godute alla data di stipula del contratto d'affitto.
Il debito comprende anche i contributi INPS e INAIL a carico ditta sulle ferie non godute, è corretto secondo voi?
Questo debito, che sorgerà solo quando i dipendenti godranno delle ferie, è un debito concorsuale? privilegiato ex art. 2778 n.1?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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Zucchetti SG
Vicenza18/10/2023 19:02RE: Affitto d'azienda e debito verso dipendenti
Quanto alla prima domanda, molto dipende da cosa è stabilito o si stabilisce al momento della stipula del contratto di trasferimento dell'azienda. Se è detto semplicemente che l'acquirente si accolla i debiti verso i dipendenti per TFR e ferie non godute alla data di stipula del contratto d'affitto, tale accollo non comprende anche il debito per contributi che rimane a carico della procedura fino alla data del trasferimento e poi passa a carico del cessionario, come tutti gli altri debiti della sua gestione.
Il debito verso gli enti per contributi maturato nel corso del concordato, fin quando è posto a carico della procedura è da considerare come prededucibile in quanto sorto in occasione e in funzione della procedura concordataria.
Zucchetti Sg srl-
Debora Zani
Brescia19/10/2023 10:09RE: Affitto d'azienda e debito verso dipendenti
Chiedo scusa, non credo di essermi spiegata bene.
Il contratto d'affitto di ramo d'azienda era in essere prima del deposito della domanda di CP (con riserva e in continuità indiretta).
Il debito per ferie non godute è quindi tutto ante CP e in corso di procedura nulla maturerà in prededuzione.
Grazie
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Zucchetti SG
Vicenza19/10/2023 17:37RE: RE: Affitto d'azienda e debito verso dipendenti
Bene, ora la vicenda e più chiara, ma non muta la risposta già data.
Per meglio intendere la questione è preferibile premettere che bisogna tenere distinti il contratto di affitto di ramo di azienda da quello di cessione dello stesso ramo con pagamento del prezzo (totale o parziale) a mezzo accollo debiti. Con il contratto di affitto l'affittuario già è diventato coobbligato solidale del concedente per i debiti che questi aveva verso i dipendenti e obbligato unico al pagamento degli stessi debiti per il periodo successivo all'affitto, giusto il disposto dell'art. 2112 c.c., di modo che per la quota di TFR e per l'indennità per ferie non godute maturate prima dell'affitto rispondono in solido l'affittante e l'affittuario nei confronti dei dipendenti, salvo poi rivalsa da parte dell'affittuiario chiamato ad adempiere. Da questi debiti vanno, a nostro avviso, tenuti distinti i debiti per contributi previdenziali, che sono autonomi rispetto alle retribuzioni, al TFR e a quamt'altro dovuto ai dipendenti, tant'è che titolare degli stessi sono gli enti previdenziali e non i dipendenti e sono assistiti non dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n, 1 c.,c., bens' dai privilegi di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c.; di conseguenza per questi debiti preesistenti al contratto di affitto non è scattata la responsabilità solidale dell'affittuaria, da un lato perché non rientranti nella previsione dell'art. 2112 c.c. e, dall'altro, perché l'art. 2560 c.c. non trova applicazione nelle ipotesi di mero affitto, ma solo in caso di trasferimento.
In questo quadro preesistente al concordato si inserisce il trasferimento del ramo di azienda, per il quale non possiamo che ripetere quanto già detto circa l'estensione dell'accollo cioè che molto dipende da cosa viene stabilito nel contratto di trasferimento dell'azienda. Se è detto semplicemente che l'acquirente si accolla i debiti verso i dipendenti per TFR e ferie non godute alla data di stipula del contratto d'affitto, tale accollo non comprende anche il debito per contributi dello stesso periodo (diverso e distinto da quello verso i dipendenti) che rimane a carico della procedura fino alla data del trasferimento visto che come detto non era passato all'affittuario neanche in via solidale.
Zucchetti SG srl
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