Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato con continuità omologato

  • Giselda Canonico

    Pescara
    31/07/2014 10:32

    concordato con continuità omologato

    Il commissario giudiziale di una società ammessa a concordato con continuità ha ricevuto la notifica di un giudizio ex art. 700 cpc.
    Ci si chiede chi debba costitursi in detto giudizio dal momento che il concordato è stato omologato ed è stato nominato il liquidatore giudiziale.
    Il commissario giudiziale dovrebbe conservare solo la funzione di controllo.
    A mio parere il commissario non ha più la legittimazione processuale e dunque non deve costituirsi.
    Cosa ne pensate?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/07/2014 19:11

      RE: concordato con continuità omologato

      Lei parla di concordato con continuità omologato con nomina di liquidatore, il che ci fa pensare che di alcuni beni, non essenziali alla continuazione aziendale, sia stata prevista la vendita. Questo dato rileva perché evidentemente la presenza del liquidatore riguarda soltanto l'alienazione di questi beni per cui tale organo entra nel contesto del discorso seguente soltanto ove la procedura di urgenza ex art. 700 cpc riguardi una entità da liquidare.
      Tanto premesso, il commissario non ha mai la legittimazione attiva o passiva perché egli, come lei giustamente ricorda, ha una funzione di controllo sull'attività del debitore, il quale, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale, per cui non vi è dubbio che fino all'omologa l'unico legittimato, attivo e passivo, per le controversie riguardanti il patrimonio concordatario e creditori sia il debitore ammesso alla procedura.
      Con l'omologa e la nomina del liquidatore, la situazione cambia perché è quest'ultimo che ha il potere di disposizione dei beni ceduti dal debitore, il quale, quindi viene privato della disponibilità degli stessi e del potere di esercitare le relative azioni, per cui passa al liquidatore la legittimazione processuale attiva nei giudizi che investono lo scopo liquidatorio della procedura e, quindi, per il recupero dei crediti e, in generale, per le controversie aventi ad oggetto l'esercizio di azioni patrimoniali relative a beni oggetto dell'esecuzione concordataria ed evidentemente anche la legittimazione passiva relativa ai beni ceduti. La situazione, per la verità, non è del tutto pacifica, rimanendo molti dubbi, ad esempio, sulla legittimazione all'accertamento dei crediti contestati, ma, per quello che qui interessa, sicuramente il commissario giudiziale, tanto più dopo l'omologa quando il suo compito è la vigilanza sull'operato del liquidatore, non ha alcuna legittimazione processuale.
      Zucchetti SG srl
      • Giselda Canonico

        Pescara
        31/07/2014 20:56

        RE: RE: concordato con continuità omologato

        grazie per aver rafforzato la mia opinione!con argomentazioni più che mai qualificate ed esaustive.