Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Votazione creditori pre udienza

  • Alessandro Passerini

    Bologna
    08/09/2014 14:23

    Votazione creditori pre udienza

    Un creditore che esprime voto contrario alla proposta prima dell'udienza per l'adunanza dei creditori può, prima o in udienza o post 20 giorni dall'udienza, variare il voto? Occorre un'apposita dichiarazione di variazione del voto, o è sufficiente il ricevimento del nuovo voto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/09/2014 18:59

      RE: Votazione creditori pre udienza

      Fino all'adunanza dei creditori non vi sono ostacoli al mutamento del voto già espresso in precedenza.
      Più complessa la questione relativa alla possibilità di cambiare il voto nei venti giorni
      successivi all'adunanza. prima della riforma del 2012, l'art. 178 stabiliva che qualora non fossero state raggiunte le maggioranze di legge in assemblea, nei venti giorni successivi potevano pervenire soltanto adesioni, sicchè il perdurare dell'inerzia dei creditori che non avevano votato equivaleva a voto negativo giacchè la maggioranza quantitativa veniva determinata calcolando i soli voti positivi manifestati all'assemblea o pervenuti successivamente rapportati al monte dei crediti ammessi al voto; di conseguenza, in questo arco di tempo, venivano ammesse soltanto le modifiche del voto da contrario a favorevole, nel mentre chi aveva votato a favore del concordato non poteva modificare il suo voto in senso contrario.
      Il nuovo quarto comma dell'art. 178 stabilisce che i creditori che non hanno esercitato il voto in assemblea possono, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, far pervenire il proprio dissenso… e, in mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. nel'arco di tempo in questione quindi possono pervenire soltanto voti contrari, da parte di chi non ha espresso in precedenza alcun voto ed è dubbio se possa essere modificato il voto favorevole in contrario, ritenendosi che il ripensamento del creditore che ha votato favorevolmente è possibile solo a seguito della comunicazione del commissario che comunichi che sono intervenuti cambiamenti in ordine alle condizioni di fattibilità del piano; in tal caso, infatti, giusto il disposto del nuovo secondo comma dell'art. 179, i creditori possono costituirsi nel giudizio di omologazione e in questa sede modificare il voto, così imponendo al tribunale un nuovo controllo sulla formazione delle maggioranze.
      Non può, invece, essere ammesso il cambiamento del voto da contrario a favorevole perché nei venti giorni successivi all'adunanza è previsto soltanto l'arrivo di voti contrari, né di conseguenza è possibile la revoca del voto contrario, ormai già conteggiato, perché essa equivarrebbe alla manifestazione di voto favorevole tardivo.
      Zucchetti SG Srl