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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Compenso liquidatore giudiziale
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Michele Bordoni
La Spezia27/02/2018 14:44Compenso liquidatore giudiziale
Buon Giorno
Sono stato designato liquidatore giudiziale dal debitore in un ricorso per c.p. Convenendo un compenso per un Attivita che da piano avrebbe dovuto durare 3 anni. Il collegio ha confermato la mia nomina in quanto professionista in possesso dei requisiti di cui all art 28 L.f.
Ad oggi sono decorsi sei anni e la procedura liquidatoria non è terminata stante la,presenza di alcune cause per recupero crediti che sono state rinviate al 2020. In forza della notevole dilatazione dei tempi e degli impegni assunti vi chiedo se possa essere rivisto il compenso originariamente pattuito e nel caso affermativo se tale compenso debba essere liquidato dal G.D. o se possa essere applicato il D.m. 140 2012.
Cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/02/2018 18:19RE: Compenso liquidatore giudiziale
Dato che lei è stato nominato liquidatore dal tribunale in sede di omologa del concordato, il compenso che le compete è quello liquidabile a norma dell'art. 5 del dm n.30 del 2012.
zucchetti ZSG Srl-
Michele Bordoni
La Spezia01/03/2018 15:41RE: RE: Compenso liquidatore giudiziale
Ok forse non ho chiarito bene la domanda. La mia nomina è stata ratificata dal Tribunale ma nella proposta concordataria e nel piano si fa riferimento ad un compenso convenzionalmente pattuito tra la società ed il nominando liquidatore. Quindi in sintesi può il Tribunale derogare ad un accordo contrattuale perfetto ed efficace tra il sottoscritto e la società? O dovrei risolvere tale accordo Causa inadempimento della società per eccessiva durata della liquidazione?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/03/2018 21:45RE: RE: RE: Compenso liquidatore giudiziale
Avevamo capito bene, ma il fatto è che il tribunale non "ratifica" la nomina fatta del debitore, ma nomina il liquidatore, anche se nella scelta è tenuto a seguire, salvo incompatibilità con la normativa, il soggetto proposto dal debitore, visto che il primo comma dell'art. 182 stabilisce che "Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non
dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori ….". Il secondo comma dell'art. 182 stabilisce inoltre che "Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili"; orbene l'art. 39 prevede, al primo comma, che il compenso viene liquidato secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia che, attualmente è il d,m, n. 30 del 2012, che all'art. 5, comma terzo, tratta del compenso del liquidatore, che è appunto la disposizione che avevamo richiamato nella precedente risposta.
Vi è da aggiungere che il quarto comma dell'art. 39 (richiamato, come visto dall'art. 182), stabilisce che "Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale"; da cui si deduce, in mancanza di espressa eccezione, che anche il liquidatore concordatario (così come il commissario o il curatore) deve sottostare a questa regola.
Zucchetti SG Srl
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