Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Art. 182 ter e trattamento sanzioni non ancora maturate

  • Davide Arancio

    Varese
    15/10/2017 21:57

    Art. 182 ter e trattamento sanzioni non ancora maturate

    Buongiorno, in qualità di attestatore di un concordato preventivo in continuità, ai sensi dell'art 182 ter L.F., devo valutare che il piano preveda per i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
    In tale fase comparativa, il dubbio mi si pone per un debito IVA maturato solo qualche mese prima della presentazione della domanda prenotativa di concordato pertanto l'Agenzia non ha ancora inviato alcuna comunicazione di irregolarità, e pertanto (se la proponente fosse stata ancora in bonis) potenzialmente ancora sanabile con il ravvedimento operoso.
    Chiedo se detto debito, a Vostro parere, nel momento in cui debba essere valutato in ipotesi di liquidazione (e/o fallimento), possa legittimamente essere maggiorato di sanzioni (e a quale aliquota) o se invece, trattandosi di sanzioni potenzialmente maturate solo dopo l'evento liquidativo, sono da escludere.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/10/2017 09:34

      RE: Art. 182 ter e trattamento sanzioni non ancora maturate

      In primo luogo di pare opportuno precisare che il ravvedimento operoso non è una dilazione dei termini previo pagamento di una somma aggiuntiva, ma una modalità di definizione di una sanzione dovuta, conseguente a un comportamento illegittimo (omesso versamento, omessa effettuazione di un adempimento, ecc.).

      Nel caso in esame, se abbiamo ben compreso, è stato omesso un versamento IVA dovuto (per semplice omissione, o per errore nei calcoli, o perché è stata presentata una dichiarazione infedele, non ci pare rilevi) e quindi la sanzione stabilita dalla Legge, nei minimi se non vi siano situazioni particolari, è dovuta, ed è debito concorsuale.

      Tale sanzione potrà poi essere ridotta se ci si avvarrà, appunto, del ravvedimento operoso, cosa che possono fare sia il contribuente, sia il liquidatore giudiziale, sia il Curatore fallimentare.

      Ciò premesso, riteniamo che il giudizio comparativo debba tener conto delle presumibili tempistiche delle due procedure, e quindi:

      - se sia presumibile che la liquidazione fallimentare possa consentire, con le modalità specifiche di tale procedura e quindi in sede di riparto, il pagamento di imposta e sanzioni nei termini che consentano di avvalersi del ravvedimento operoso

      - se analogo pagamento, in termini che consentano un risparmio sulle sanzioni, sia prevedibile in base al piano concordatario.