Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Atti di cui all'art.173 L.F.

  • Filippo Di Pietro

    Passignano sul Trasimeno (PG)
    10/05/2018 19:52

    Atti di cui all'art.173 L.F.

    In qualità di commissario giudiziale ho riscontrato che il debitore ha allegato al ricorso per l'ammissione alla procedura di cui all'art.160 L.F. il bilancio approvato e depositato in CCIAA relativo all'anno 2015 che riporta una perdita di euro 3.000,00.
    Dal bilancio dell'esercizio successivo, ossia quello relativo all'anno d'imposta 2016, anch'esso approvato e depositato in CCIAA, ho notato però che nel raffronto con l'anno precedente la perdita dell'esercizio 2015 risulta notevolmente diversa (circa euro 1.000.000,00).
    Secondo voi tale comportamento rientra tra gli atti di cui all'art.173 L.F.?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/05/2018 19:07

      RE: Atti di cui all'art.173 L.F.

      E' noto che l'art. 173 l.f., tipizza alcuni atti di frode (la dissimulazione o l'occultamento di parte dell'attivo, l'omessa denunzia di uno o più crediti, l'esposizione di passività inesistenti), e, poi, con locuzione generale di chiusura, "altri atti di frode", ricomprende anche altre condotte non tipizzabili aventi contenuto decettivo. E' pacifico, altresì, che gli "altri atti di frode" non coincidono con quelli di natura civilistica, come i contratti in frode alla legge con causa o motivo illecito, né con quelli che hanno rilevanza penale, ma identificano gli atti che rivestono rilevanza interna alla procedura, perché volti a frodare le ragioni dei creditori, inficiandone l'iter di formazione della volontà.
      Se, dunque, il debitore, con la richiesta di concordato, ha presenta un bilancio non veritiero, visto che successivamente si è scoperto che la perdita di esercizio relativa al 2015 non era di euro 30.000 ma di euro 1.000.000, non vi è dubbio che questo comportamento sia suscettibile di inficiare il percorso formativo del consenso che i creditori devono esprimere sulla proposta concordataria avendo il debitore rappresentato, al fine carpirne il consenso, una falsata o errata rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'impresa.
      Zucchetti Sg srl