Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

proroga adunanza dei creditori

  • Marco Sandroni

    Petritoli (FM)
    05/09/2011 11:02

    proroga adunanza dei creditori

    Nel caso in cui si manifesti l'esigenza di una proroga del termine previsto per la convocazione dei creditori, fissato dal Tribunale nel decreto di ammissione alla procedura di concordato prevetivo, si chiede :
    1) la proroga può essere chiesta dal debitore , dal commissario giudiziale o da entrambi ?
    2) la proroga è disposta dal Tribunale oppure la stessa è possibile anche con un provvedimento del solo Giudice Delegato ?

    Lo scrivente è portato a ritenere : che la proroga può essere richiesta sia del debitore , sia dal commissario giudiziale , sia da embrambi con lo stessa domanda; che la proroga può essere disposta solo dal tribunale .

    Gradirei il Vostro qualificato parere al riguardo. grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/09/2011 17:17

      RE: proroga adunanza dei creditori

      II termine in questione è considerato dalla prevalente dottrina di carattere ordinatorio e, quindi, prorogabile (anche se a seguito delle ultime modifiche del c.p.c., anche i termini perentori possono essere prorogati a certe condizioni).
      Questa è l'unica indicazione che la dottrina dà in proposito, nel completo silenzio della giurisprudenza. Nulla, infatti, è detto dalla legge su chi sia legittimato a chiedere la proroga, né ci risulta se ne sia mai occupato qualcuno. A nostro parare la proroga può essere chiesta dal commissario come dal debitore; in quest'ultimo caso il commissario comunque deve esprimere il parare circa le ragioni giustificative delloa richiesta avanzata.
      Eguale indifferenza da parte di dottrina e giurisprudenza si ha su quale organo debba decidere sulla richiesta di proroga. La risposta che immediatamente viene in mente è che debba essere il tribunale in quanto è l'organo che ha disposto l'apertura della procedura e fissato l'adunanza dei creditori, ma può obiettarsi che, una volta nominato un giudice delegato, debba essere questi che deve decidere sulle questioni procedurali.
      Nel dubbio, è preferibile chiedere una decisione del tribunale , che comunque è l'organo che provvede alla revoca del concordato e all'omologazione.
      Zucchetti SG Srl