Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
girata pagherò e CP di emittente e beneficiario
-
Filippo Rasile
REGGIO EMILIA (RE)12/05/2013 11:25girata pagherò e CP di emittente e beneficiario
Salve.
Chiedo Vs. autorevole opinione su questione un po' complessa.
Questo il caso.
Soc. Alfa paga suo debito per fornitura a soc. Beta tramite pagherò cambiari.
Soc. Beta paga suo debito per fornitura a soc. Gamma mediante girata di tali pagherò.
Pagerò mai incassati.
Soc. Alfa e soc. Beta sono finite successivamente in concordato preventivo liquidatorio con cessione dei beni.
Soc. Gamma chiede di partecipare e di essere pagata in entrambi i concordati di Alfa (sulla base del titolo cambiario) e di Beta (sulla base del rapporto sottostante - fatture/fornitura). Invoca artt. 61 62 LF.
Soc. Beta, però, inserito il credito di Gamma nel proprio passivo, chiede anch'essa di partecipare e di essere pagata nel CP di Soc. Alfa sua debitrice.
La soc. Alfa sembra non voler considerare nel concorso il credito di Beta poiché stesso credito lo riconosce in capo a Gamma.
A primo impatto sembrerebbe che la soluzione vada ricercata nella disciplina degli artt. 61 e 62 LF (espressamente richiamati dal 169).
Ma poi, riflettendo e approfondendo credo:
- che la solidarietà degli obbligati cambiari è diversa da quella assunta collettivamente da più obbligati comuni (alcuni parlano di solidarietà speciale);
- che qualificherei la girata dei pagherò da Beta a Gamma come una cessione del credito in pagamento: in tal caso, l'avvenuta cessione del credito in pagamento non consentirebbe, all'esito del mancato pagamento del debitore principale, la reviviscenza dei crediti in mancanza di riconsegna del documento cartolare incorporante il credito in applicazione dell'art. 66 della legge cambiaria (riconsegna che dovrebbe voler dire anche risoluzione della cessione);
- che se Gamma chiede di partecipare al concorso nel CP di Beta o di Alfa dovrebbe subire anche l'effetto cd "esdebitatorio".
Insomma: Gamma deve decidere se risolvere la cessione del credito intervenuta con Beta (che le ha ceduto un credito verso Alfa) o meno.
Se opta per la risoluzione può insinuarsi / chiedere di partecipare nel CP di Beta, ma deve restituire la cambiale (e quindi non può più chiedere di partecipare al CP di ALFA).
Se opta per la diversa soluzione, in quanto unica titolare del credito verso Alfa può partecipare nel CP di quest'ultima (e non può parteciparvi – quindi – Beta).
Il punto fermo, però, secondo me è che Gamma non può pretendere di partecipare in entrambi i CP contemporaneamente (invocando gli art. 61 62 LF) e – in qualche modo – ricavare una percentuale di soddisfacimento diversa dagli altri creditori di pari rango che partecipano al (uno o l'altro) concordato. Vi sarebbe anche violazione par condicio.
Secondo Voi è corretta la ricostruzione della fattispecie come sopra effettuata ? oppure come pensate che vada impostato e risolto il problema ?
Grazie in anticipo per il prezioso contributo.
Filippo Rasile
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/05/2013 17:43RE: girata pagherò e CP di emittente e beneficiario
Ci permettiamo di dissentire dalla sua ricostruzione.
Premesso, infatti che Alfa è l'emittente di una vaglia cambiario e Beta il primo prenditore che ha poi girato in bianco la cambiale a Gamma, con detta girata Beta non ha ceduto alcun credito ma ha semplicemente legittimato il giratario a poter pretendere il pagamento direttamente dall'emittente ed autorizzato questi- con una specie di delegazione vincolante- a pagare il portatore.
Questa è la funzione della girata in bianco o piena, in mancanza di altre clausole, che, nella specie, non dovrebbero esserci data la funzione di pagamento avuta dalla cambiale.
Che succede in caso di mancato pagamento da parte dell'emittente? Orbene, posto che per l'art. 103 legge camb. l'emittente è obbligato allo stesso modo dell'accettante, il portatore ha per il pagamento della cambiale una azione diretta nei confronti dell'accettante, dell'emittente e loro avallanti, ed una azione in via di regresso nei confronti dei giranti, del traente, ecc.(art. 49 legge camb.), ma per vedere il rapporto di queste due azioni, bisogna far capo all'art 54, comma primo, stessa legge, secondo il quale "il traente, l'accettante (e, quindi anche l'emittente), il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore"; ed aggiunge il secondo comma che "il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate".
In applicazione di questa disciplina Gamma ha ben invocato gli artt. 61 e 62 legge fall., che regolano il trattamento delle obbligazioni solidali nel fallimento, ma sono richiamati anche dall'art. 169 per il concordato. Ovviamente per l'azione di regresso devono ricorrere le condizioni richieste dalla legge, ma un ostacolo non può essere costituito dal titolo perché, in applicazione analogica del nono comma dell'art. 93 l.fall., il cancelliere potrebbe prendere copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e restituirli con l'annotazione dell'avvenuta domanda di partecipazione al concordato.
Ovviamente il titolo dovrà essere restituito al momento del pagamento; se paga Beta, il titolo viene restituito a questi, che lo potrà utilizzare per agire nei confronti di Alfa (se ancora in termini); se paga Alfa, che è l'originario debitore, il titolo ha svolto la sua funzione.
Né, infine, su questo meccanismo influisce l'effetto esdebitatorio del concordato perché, a norma dell'art. 184 l.fall. i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 "conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso".
Zucchetti SG Srl
-