Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Attestazione ex art. 160 per IVA rivalsa

  • Lorenzo Di Nicola

    Pescara
    26/09/2013 10:05

    Attestazione ex art. 160 per IVA rivalsa

    In una procedura di concordato non sussistono i beni (merci ecc.) su cui esercitare la rivalsa IVA (privilegio speciale) da parte di vari fornitori. E' necessaria l'attestazione ex art. 160, 2° comma, LF per il degrado a chirografo dell'IVA? Va formata un'apposita classe oppure, se il trattamento è il medesimo, possono essere considerati unitamente imponibile ed IVA (incapiente)? Se il fornitore non vota, e quindi è favorevole per l'intero, può sostenersi che abbia rinunciato implicitamente al privilegio? Grazie per Vs. risposta.
    Dr. Lorenzo Di Nicola - Pescara
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/09/2013 19:15

      RE: Attestazione ex art. 160 per IVA rivalsa

      Quello che lei propone è un problema non ancora risolto. Da un lato, si può pensare che il nuovo secondo comma dell'art. 160, avendo posto il principio che i creditori vanno soddisfatti nei limiti di capienza sul bene gravato per cui la stima sarebbe necessaria anche per appurare che il bene oggetto del privilegio speciale non esiste, mentre dall'altro, si può anche dire che la stima di cui al secondo comma dell'art. 160 è richiesta solo per il caso in cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, per cui solo nel caso che il piano preveda la soddisfazione degli stessi in misura non integrale è necessaria la stima in modo da appurare che detti creditori vengano soddisfatti "in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso…". A stretto rigore dovrebbe seguirsi il primo orientamento, ma sembra più ragionevole il secondo perché, in caso di mancanza del bene, il professionista non individua il valore di mercato, ma si limita a dire che il bene in questione non esiste, e questa circostanza può- anzi deve se si vuole il degrado in chirografo- essere indicata dal debitore nel piano e attestata dall'attestatore di cui al terzo comma dell'art. 161.
      La formazione delle classi è necessaria quando si vogliono effettuare trattamenti differenziati (pur non essendo escluso un trattamento paritetico tra classi diverse), per cui se il credito per capitale e quello per Iva sono assoggettati allo stesso trattamento degli altri crediti la formazione di una apposita classe non è necessaria.
      A seguito della modifica dell'art. 178, i creditori che non hanno votato, che in passato erano considerati creditori tendenzialmente contrari al concordato, tanto che essi potevano proporre opposizione, vengono ora considerati creditori favorevoli, ove non intendano esprimere formalmente un voto negativo; tanto, però, non comporta di per sé la rinuncia al privilegio, giacchè il nuovo art. 177 non prevede più la la fattispecie della rinuncia implicita, in precedenza ammessa dal terzo comma dell'art. 177; comporta, invece, che i creditori silenti, in quanto consenzienti rnon possono più proporre opposizione, a meno che non revochino il loro voto favorevole, espresso o implicito, esprimendone uno negativo. Ma questo è possibile solo a seguito della comunicazione del commissario che comunichi che sono intervenuti cambiamenti in ordine alle condizioni di fattibilità del piano; in tal caso, infatti, giusto il disposto del nuovo secondo comma dell'art. 179, i creditori possono costituirsi nel giudizio di omologazione e in questa sede modificare il voto, così imponendo al tribunale un nuovo controllo sulla formazione delle maggioranze.
      Zucchetti Sg Srl
      • Lorenzo Di Nicola

        Pescara
        27/09/2013 09:00

        RE: RE: Attestazione ex art. 160 per IVA rivalsa

        Sembra quindi possibile sostenere che in caso di inesistenza di beni non occorre la perizia giurata ex art. 160 LF. Ed in caso di beni che si sono "confusi" in un bene principale (ad es. un fornitore di mattonelle di un appartamento facente parte dell'attivo?) Oppure in caso di beni esistenti ma di valore nullo?. O scarsissimo?
        Grazie per Vs. risposta.
        Dr. Lorenzo Di Nicola - Pescara
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/09/2013 20:02

          RE: RE: RE: Attestazione ex art. 160 per IVA rivalsa

          Confermiamo quanto detto nelle precedente risposta nonché i dubbi ivi manifestati circa la non necessarietà della perizia in caso di mancanza del bene. Se si segue questo indirizzo, lo stesso dovrebbe valere anche nel caso di confusione del bene oggetto del privilegio speciale in altro principale, tale da aver perso (il primo) la propria individualità e autonomia. Nel caso, invece di scarso o nullo valore di un bene esistente, ci sembra che la perizia di cui al secondo comma dell'art. 160 debba essere fatta perché, in tal caso, lo scopo della stessa non sarebbe quello di appurare che il bene non esiste, ma che esiste e, quindi se ne deve determinare il valore, la cui entità giocherà sulla quota della soddisfazione prelatizia.
          Zucchetti SG Srl