Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

costituzione commissario giudiziale nel giudizio di omologazione

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    25/05/2015 18:54

    costituzione commissario giudiziale nel giudizio di omologazione

    Buongiorno,

    vorrei qualche chiarimento con riguardo al secondo comma dell'art 180 comma 2 l.f. La norma sembrerebbe indicare quale obbligatoria la costituzione in giudizio del commissario giudiziale anche qualora non intenda opporsi all'omologazione e depositi un parere favorevole. Il commissario qualora non sia intenzionato ad opporsi all'omologazione può evitare di costituirsi tramite un legale e depositare esclusivamente il proprio parere nei termini previsti dalla norma?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/05/2015 19:46

      RE: costituzione commissario giudiziale nel giudizio di omologazione

      Certamente si. Cass. 16.9.2011, n. 18987 ha così delineato il ruolo del commissario nel giudizio di omologa:
      a- Il commissario, organo necessario della procedura di concordato nel suo intero svolgimento, e contraddittore necessario nel giudizio di omologazione secondo quanto emerge dal disposto dell'art. 180, comma 1 che impone la notifica nei suoi confronti del decreto di fissazione dell'udienza e comma 2 che ne prevede la costituzione in giudizio, qualora si limiti a depositare il proprio parere motivato, col quale illustra le carenze della previsione di realizzo del concordato o aderisce alla proposta, non necessita dell'assistenza tecnica di un avvocato; egli, infatti, già presente nel giudizio, siccome tenuto a svolgere il suo tipico ruolo consultivo attraverso la relazione, se si limita al deposito del parere motivato, la cui acquisizione è indefettibile trattandosi di adempimento obbligatorio, non è necessariamente tenuto a costituirsi, restando per l'effetto non legittimato ad interloquire con le altre parti ed anche se esprime parere contrario all'omologa non attua una rituale opposizione.
      b- Il commissario, in tanto assume la veste di parte del procedimento di omologa, in quanto provveda alla propria formale costituzione, munendosi della rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 82 c.p.c., comma 3, e depositando, al pari delle altre parti, memoria con cui, rappresentando le ragioni che manifestino la volontà di opporsi all'omologazione, sottopone al tribunale contestazioni che postulano la presenza del difensore.
      Zucchetti SG Srl