Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Credito formato dopo l'omologazione del concordato preventivo e notifica atto di precetto precetto

  • Vittorio Coscarella

    Catanzaro
    27/05/2014 17:44

    Credito formato dopo l'omologazione del concordato preventivo e notifica atto di precetto precetto

    Buonasera.
    Faccio una piccola premessa in fatto al fine di avere una risposta in merito ad un aspetto poco chiaro nella normativa vigente.

    In data 4/06/2013 veniva notificata alla società richiedente la procedura concordataria una ordinanza a seguito di procedura ex art. 702bis cpc
    In data 4/07/2013 il Tribunale omologava un concordato preventivo nominando il Commissario liquidatore.
    Nelle more non veniva proposto ricorso in appello avverso la predetta ordinanza che pertanto diventava definitiva.
    In data 21/5/2014 - in forza del predetto titolo - veniva notificato un atto di precetto alla società in concordato.

    Atteso ciò, nel caso di mancato pagamento nei termini di legge (10 giorni) si può proseguire con esecuzione forzata e, nel caso di esecuzione infruttuosa, essendovi i requisiti di fallibilità, proporre istanza prefallimentare?

    Grazie!!
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/05/2014 20:28

      RE: Credito formato dopo l'omologazione del concordato preventivo e notifica atto di precetto precetto

      Il primo comma dell'art. 702 quater cpc dispone che "L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione". Questo significa che l'ordinanza emessa, avendo acquistato efficacia di giudicato, non è più contestabile, ma non che il beneficiario della stessa possa avvalersene per agire in via esecutiva nei confronti del debitore in concordato dal momento che dalla tempistica esposta emerge che comunque il credito trova la sua origine in un fatto o atto costitutivo antecedente la pubblicazione della domanda di concordato benchè accertato successivamente; trattasi, quindi, di un credito concorsuale, da trattare come gli altri crediti concorsuali, con l'unica caratteristica che non può più essere più messo in discussione.
      Il divieto delle azioni esecutive discende dall'art.168 l.f., che apparentemente lo limita fino alla omologa del concordato, ma la giurisprudenza è concorde nel ritenere che divenuto definitivo il decreto di omologa, il divieto dell'esercizio delle azioni esecutive permane fino all'esecuzione del concordato, se questo è di tipo liquidatorio in quanto i beni hanno ormai una destinazione specifica che è quella della vendita per la soddisfazione dei creditori.
      Conviene pertanto proporre opposizione al precetto per far valere la improcedibilità dell'azione esecutiva instauranda.
      Zucchetti SG Srl
    • Vittorio Coscarella

      Catanzaro
      27/05/2014 23:16

      RE: Credito formato dopo l'omologazione del concordato preventivo e notifica atto di precetto precetto

      Grazie per la risposta. Tuttavia, da ulteriori ricerche ho trovato:

      " Una volta divenuto definitivo il concordato omologato i creditori possono esercitare le azioni esecutive nei limiti indicati dalle previsioni del concordato omologato (Trib. Milano 17 dicembre 2012) o possono continuare la procedura esecutiva individuale interrotta, sempre nei limiti prescritti dal concordato (Trib. Pesaro 26 settembre 2013)." (memento fallimento 2014)

      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        28/05/2014 15:35

        RE: RE: Credito formato dopo l'omologazione del concordato preventivo e notifica atto di precetto precetto

        Crediamo che in Italia non vi sia una materia su cui si ritrovino decisioni giurisprudenziali tutte nello stesso senso e l'interpretazione dell'art. 168 non fa eccezione.
        Alle sentenze da lei citate, si possono infatti contrapporre quelle di segno contrario del Trib. Reggio Emilia, 06/02/2013, n. 216; Trib. Siracusa 11.11.2011; Trib. Sulmona 27.2.2008; Trib. Modena 9.2.2006, ecc., oltre alla giurisprudenza antecedente la riforma. E sinceramente la tesi che, dopo l'omologazione, sia possibile dar corso ad azioni esecutive nei confronti del debitore a condizione che vengano esercitate nei limiti indicati dalle previsioni del concordato omologato ci sembra frutto di una interpretazione esclusivamente letterale dell'art. 168, che parla di divieto delle azioni esecutive "fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo"; in realtà non vi era bisogno di una eguale disposizione per la fase della esecuzione proprio perché, divenuto definitivo il decreto di omologazione, è sancito l'accordo tra debitore e creditori che destina nei concordati con cessione dei beni il patrimonio del debitore ai creditori, per cui in tale fase permane l'interesse alla non disgregazione del patrimonio concordatario che sussiste anche nella fase antecedente l'omologa e che giustifica il divieto delle azioni esecutive.
        Zucchetti SG Srl