Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Cessione Crediti Sistema Bancario ante CP/Factoring

  • Fabiola Polverini

    Città di Castello (PG)
    02/04/2014 15:26

    Cessione Crediti Sistema Bancario ante CP/Factoring


    La società in concordato ha debiti verso istituti bancari rivenienti da apertura di linee di credito di natura commerciale, con anticipi fatture cedute e notificate al debitore ceduto. Il concordato è stato aperto nel corso del 2013, quindi è nuovo rito.
    In sede di verifica del credito, il Commissario ha considerato la data di notifica della cessione del credito come elemento discriminante per l'accoglimento (o meno) della richiesta di compensazione eccepita dall'istituto di credito ex art 54 LF e come validità dell'avvenuto perfezionamento della cessione del credito.
    In particolare, un istituto bancario insiste sul riconoscimento del credito in compensazione anche successivamente l'apertura della procedura di concordato, sostenendo l'applicabilità della lg n. 52 del 21 febbraio 1991 ( art. 5 in particolare), cosiddetta "Legge per il factoring", ossia ritenendo che laddove la cessione del credito sia effettuata a favore di un intermediario finanziario che abbia nell'oggetto sociale (tra le altre) l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa si applica tout court detta normativa speciale ci cui alla legge 52/91.
    Si chiede se possa ritenersi corretta detta interpretazione o se, come ritiene lo scrivente, che l'applicabilità della citata norma debba essere circoscritta ai soggetti che esercitino detta attività e non che (semplicemente) la contemplino nell'oggetto sociale come attività accessoria e che pertanto, in caso di cessione di credito correlata ad una anticipazione finanziaria sulla fattura ceduta debba farsi riferimento alla norma generale e quindi sostenere la "inopponibilità della cessione non completamente formalizzata con la notifica ai terzi debitori prima della apertura del concordato, così come accade nel fallimento. In questa procedura, infatti, la S.C è costante nell'affermare che "al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, comma 1, n. 2, c.c. opera anche in caso di fallimento del creditore cedente" (da ult. Cass. 14 marzo 2006, n. 5516)".








    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/04/2014 18:32

      RE: Cessione Crediti Sistema Bancario ante CP/Factoring

      Classificazione: STATO PASSIVO / PROVA
      Crediamo che la banca abbia ragione perché l'art. 1 L. 21/02/1991 n. 52, che delinea l'ambito di applicazione della legge. "La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
      a) il cedente è un imprenditore;
      b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
      c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa".
      Probabilmente lei ricorda l'originario testo di tale norma la cui lett. c) cosi recitava: "il cessionario è una società o un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica, sempre che, in ogni caso, l'oggetto sociale preveda anche l'acquisto di crediti di impresa, e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni". Questo teso è stato sostituito con l'attuale dall'art. 156, d.lg. 1 settembre 1993, n. 385, per cui le banche possono espletare attività di factoring.
      Zucchetti SG Srl
      • Fabiola Polverini

        Città di Castello (PG)
        04/04/2014 09:34

        RE: RE: Cessione Crediti Sistema Bancario ante CP/Factoring

        Dopo ulteriore approfondimento del quesito in oggetto, vengo a richiedere se la soluzione da Voi offerta debba ritenersi applicabile indistintamente a tutte le ipotesi di cessione di crediti al sistema bancario da parte di una impresa ovvero solo a quelle fondate su una convenzione-quadro di factoring. L'istituto del factoring (cui la legge n°52/1991 costituisce un primo approccio) presuppone infatti una "stabilità" del rapporto tra impresa e banca (stabilità di cui è sintomatica espressione proprio il contratto-quadro atipico di factoring che obbliga le parti del sinallagma, rispettivamente, a cedere e ad acquistare tutti i crediti, anche futuri, riferibili ad un determinato soggetto), cosicchè le tutele accordate da tale normativa speciale agli istituti bancari (significativamente derogative della disciplina codicistica e, nel caso di cui al quesito, dell'art.2914 comma 1 n°2) non dovrebbero estendersi indistintamente alle semplici operazioni di cessione "spot" di fatture verso anticipo non fondate su alcuna convenzione di factoring e/o su alcun contratto-quadro tra impresa e banca (cessioni "spot" per le quali, pertanto, continuerà ad operare la disciplina generale, ivi compreso l'art.2914 comma 1 n°2).

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          08/04/2014 13:06

          RE: RE: RE: Cessione Crediti Sistema Bancario ante CP/Factoring

          A norma dell'art. 1 della l. n. 52 del 1991 La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata da detta legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
          a) il cedente è un imprenditore;
          b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
          c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.
          Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.
          La materia del factoring è una delle più complicate e controverse perché il legislatore con tale norma ha dato una definizione di massima lasciando irrisolti una serie di problemi circa l'autonomia delle cessioni rispetto al contratto di facrotimg, circa la causa del contratto (di scambio o di finanziamento) ecc.; comunque in linea di massima, per venire al suo caso, quando vi è un accordo con la banca che preveda l'obbligo assunto da un imprenditore di cedere alla banca la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa e da un effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi o al momento in cui i crediti vengono ad esistenza o al momento di un distinto negozio di cessione, se così è previsto dal contratto, si può parlare di factoring, con l'applicazione della relativa disciplina detta dalla legge richiamata; quando manca un accordo del genere e la banca si limita ad effettuare anticipazioni di volta in volta su presentazione di fatture si è in presenza di cessioni di credito civilistiche.
          Zucchetti Sg Srl