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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
tributi locali
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Giorgio Buongiovanni
BOLZANO (BZ)23/02/2012 10:03tributi locali
Dal 2012 tutti i tributi locali , anche pregressi, hanno natura privilegiata.
Fra questi rientra anche il consumo di acqua potabile e acqua di scarico ?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como09/03/2012 21:39RE: tributi locali
Riteniamo che il quesito si riferisca alla Tariffa del servizio idrico integrato e alla Tariffa del servizio di fognatura e depurazione, come definite dagli artt. 154 e 155 del D. L.vo 3/4/2006 n. 152 ("Codice dell'ambiente").
Se così è, il primo dubbio da dirimere è se ricorra nella fattispecie il presupposto posto alla base dell'art. 2752 c.c., e cioè che le tariffe da corrispondere a detta società abbiano natura tributaria.
Riteniamo si possa dare una risposta positiva; esse, infatti, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma rappresentano una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che, da tali costi, ricava, nel suo insieme, un beneficio.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 19/1/1974 n. 159, che pur senza affrontare ex professo la questione, ha condiviso l'affermazione della Corte di appello, che il contributo dovuto al comune per acqua potabile si inquadrava tra quelli dovuti ai comuni e dichiararono che anch'esso doveva considerarsi assistito dal privilegio generale sui mobili ai sensi dell'art. 2752 c.c., comma 3 c.c..
Definito tale canone come tributo, possiamo affrontare la questione della spettanza del privilegio, sulla quale l'elaborazione giurisprudenziale era giunta a dare in modo abbastanza chiaro e costante a dare risposta positiva.
Fra le altre ricordiamo Cass. SS.UU. 19/1/1974 n. 159, Cass. 17396/05, Cass. 5297/2009 e soprattutto Cass. SS.UU. 17/05/2010 n. 11930, che ha accolto la tesi secondo cui il rinvio dell'espressione tributi "previsti dalla legge per la finanza locale" ha natura formale di rinvio a tutti i tributi locali, anche se istituiti successivamente; detta tesi si "fonda soprattutto sulla ricostruzione sistematica della disciplina dei tributi locali e sulla sua evoluzione storica; muove dalla constatazione che ormai non è più a parlarsi del testo unico del 1931 integralmente sostituito dalla nuova disciplina, cui deve ora essere riferito il rinvio contenuto nell'art. 2752 c.c.; e risponde principalmente ad un tentativo di razionalizzazione, inteso soprattutto a evitare che il principale tributo locale, che è proprio l'I.C.I., rimanga sprovvisto della garanzia di un privilegio riconosciuto a molti altri tributi minori", interpretazione estensiva che riteniamo consenta di superare anche un altro ostacolo, quello cioè che nel caso non è il Comune direttamente che provvede al servizio, ma una società per azioni.
La sopra descritta elaborazione giurisprudenziale è stata ora in qualche modo "ufficializzata" dall'art. 13, comma 13, del D.L. 6/12/2011 n. 201 (c.d. "Salva Italia"), norma alla quale il quesito pare far riferimento, il quale stabilisce che "Ai fini del quarto comma dell'art. 2752 del codice civile il riferimento alla 'legge per la finanza locale' si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali".
Per quanto infine riguarda il grado di tale privilegio, si applica l'art. 16, III comma, del D. L.vo 504/95, che recita:
"I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione."
La graduazione del privilegio sarà quindi immediatemente successiva a quella di cui all'art. 2778, n. 20, c.c..
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