Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Chiusura concordato preventivo in pendenza di cause

  • Lorenzo Marcante

    VICENZA
    09/10/2014 18:12

    Chiusura concordato preventivo in pendenza di cause

    Nella domanda di concordato con cessione dei beni il debitore ha previsto la chiusura della liquidazione e il riparto finale a favore dei creditori entro il 30 settembre 2014. Il concordato è stato omologato.
    Alla data del 30 settembre 2014 sono tuttavia pendenti:
    - due cause attive, iniziate prima della domanda di concordato, i cui eventuali esiti a favore della società non sono stati inclusi nell'attivo realizzabile;
    - una causa attiva/passiva per risarcimento danni iniziata prima della domanda di concordato e tuttora pendente in primo grado;
    - un ricorso in appello della controparte, presentato dopo l'omologa, in relazione ad una sentenza di primo grado anteriore alla domanda di concordato.
    Per la conclusione di tutti i giudizi sono previsti tempi piuttosto lunghi (almeno altri 4-5 anni).
    Dato che la domanda di concordato ha previsto un termine per il riparto finale, è possibile la chiusura della procedura in pendenza dei due giudizi attivi/passivi (le controparti eventualmente vittoriose dovrebbero far valere le loro ragioni creditorie nei confronti della società tornata in bonis)?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/10/2014 20:32

      RE: Chiusura concordato preventivo in pendenza di cause

      La chiusura della procedura di concordato avviene, a norma dell'art.181 l.f., con la omologa, o meglio a seguito della definitività del decreto di omologa e non a seguito dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal concordato. La fase esecutiva, specie in un concordato con liquidazione dei beni, dura fino appunto alla completa liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori, tra cui sono comprese le posizioni giudiziarie attive, per poi procedere al riparto. Il tempo di adempimento indicato in ricorso costituisce un limite la cui violazione, quando non sia di scarsa entità, può dar luogo a risoluzione del concordato, ma legittimati a tanto è ciascun creditore e non gli organi della procedura.
      Ciò detto come criterio direttivo della materia, bisogna vedere in concreto le singole cause per valutare se nel frattempo si può procedere a ripartire quanto è disponibile. Anche su questo punto, si può dire in linea generale che conviene comunque soddisfare i creditori che non sono incisi dalle cause in corso e comunque anche gli altri, facendo accantonamenti per salvaguardare le posizioni dei creditori in lite, ma ancora una volta bisogna scendere poi nel concreto di ciascuna causa. Così, ad esempio, le prime due cause attive di cui parla è chiaro che se sono stati ceduti tutti i beni anche il ricavato dalle stesse entra nell'attivo, se invece si ammette un concordato con cessione dei beni parziali e ,come lei dice, gli esiti di dette due cause non sono stati inclusi, i due giudizi sono indifferenti per la procedura. Per le altre cause nulla possiamo dire sulla base delle indicazioni che lei fornisce.
      Zucchetti Sg srl