Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato Preventivo Società in Accomandita Semplice

  • Gian Carlo Fenu

    TEMPIO PAUSANIA (OT)
    17/03/2014 08:58

    Concordato Preventivo Società in Accomandita Semplice

    Pongo all'attenzione del forum un caso particolare inerente un concordato di una società in accomandita semplice.
    E' stata depositata una domanda in bianco con riserva di deposito della documentazione, il piano è ormai quasi terminato ed oltre al bene dell'attivo della società i soci della sas hanno intenzione di apportare un bene personale, oggi in locazione, nell'attivo concordatario.
    A seguito di tale apporto si avrà un intero soddisfacimento di tutti i creditori ad eccezione dei debito verso i soci (credito postergato) che potrà essere soddisfatto solo successivamente a tutti gli altri creditori sociali (è probabile che rimanga attivo concordatario).
    Nel mentre che si sta procedendo alla stesura del piano una banca, creditrice della società, riceve, su un conto intestato ai soci come privati, un bonifico derivante dal canone del bene privato dei soci.
    Sentito il funzionario della banca ci viene risposto che, poichè i soci sono garanti della società loro bloccano il denaro arrivato sul conto personale dei soci per evitare revocatorie e solo se il Commissario comunica che si possono sbloccare verrà fatto altrimenti il denaro rimarrà lì bloccato.
    Ci si pone dunque il dubbio se tale atteggiamento sia legittimo.
    Il rischio e che si potrebbe cadere in una fase di vuoto in cui nessuno prende la decisione e perciò il denaro non potrà confluire nelle disponibilità dei soci.
    Tale somma serve ai soci per effettuare i versamenti nella procedura nel momento in cui il Tribunale lo chiederà, nonchè i vari costi che la società dovrà sostenere per l'ordinario.
    Sarebbe molto gradito un vostro parere su come intervenire in questa particolare situazione.
    Vi ringrazio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/03/2014 20:31

      RE: Concordato Preventivo Società in Accomandita Semplice

      Lei non ci dice se i soci proprietari dell'immobile che mettono a disposizione dei creditori della società sono accomandatari o accomandanti, ma questo dato rileva soltanto in prospettiva per la possibilità che i soci accomandatari possono fallire nel caso dovesse essere dichiarato il fallimento della società e quelli accomandanti no; potrebbe anche avere rilievo nell'ambito del concordato per il diverso trattamento che l'art, 184 fa ai fideiussori e ai soci della società in concordato, ma nel caso lei dice che i creditori vengono pagati per intero, per cui questo problema non si pone.
      Il dato che, quindi, per ora interessa è che i soci hanno dato fideiussione (così interpretiamo la locuzione "sono garanti", che lei utilizza) per i debiti della società per cui i creditori di questa, poiché il loro credito nei confronti della società è scaduto (art. 55 richiamato dall'art. 169) e non sono stati pagati, possono rivolgersi ai fideiussori chiedendo loro il pagamento. La banca in questione, pertanto, più che bloccare la somma confluita sul conto dei soci fideiussori (che è operazione non prevista dalla legge), potrebbe fare di più, ossia effettuare la compensazione tra il credito da essa vantato verso la società e il il suo debito verso i soci per la somma risultante in attivo sul loro conto corrente, facendo poi valere nel concordato la differenza eventualmente ancora a suo favore.
      Di conseguenza, ci sembra preferibile, al momento assecondare la posizione della banca, che se abbiamo ben capito, vuol sapere dalla relazione del commissario se essa sarà effettivamente soddisfatta nel concordato, nel qual caso svincolerà il conto. Naturalmente in tal modo vengono meno disponibilità su cui i soci contavano, ma in questa situazione non dovrebbe essere diffile trovare un finanziamento ai sensi del primo comma dell'art. 182quinquies.
      Zucchetti SG Srl