Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Nomina organi di controllo società in concordato preventivo

  • Lucio Steduto

    San Giovanni Rotondo (FG)
    25/03/2019 09:53

    Nomina organi di controllo società in concordato preventivo

    Una società in concordato preventivo liquidatorio omologato (SRL), alla luce delle nuove disposizioni in materia di nomina degli organi di controllo ex art. 2477 c.c. (co. 3 e 4), qualora dovesse superare i limiti dimensionali previsti, è obbligata a dotarsi dell'organi di controllo interno?
    In caso di risposta affermativa chi procederebbe all'eventuale nomina: l'assemblea dei soci o gli organi della procedura?

    Grazie
    LS
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/03/2019 17:59

      RE: Nomina organi di controllo società in concordato preventivo

      In primo luogo va detto, a norma del terzo comma dell'art. 379 CCI (che ha modificato l'art. 2477 c.c.), la data di riferimento per gli adeguamenti alla nuova disciplina è, in linea di massima, quella del 16 dicembre 2019, ossia nove mesi dal 16 marzo, data di entrata in vigore della norma citata e che, quindi, i bilanci sulla base dei quali va verificata la sussistenza dei presupposti sono quelli relativi ai due esercizi precedenti a tale data e, pertanto, i bilanci degli esercizi che si siano
      chiusi, di norma, al 31.12.2017 e al 31.12.2018 (o, più raramente, al 30.6.2018 e 30.6.2019).
      Se in questi periodi la società era già in concordato con cessione dei beni vediamo difficile il superamento delle soglie indicate giacchè l'attività è ferma (altrimenti si parlerebbe di concordato in continuità) e dopo l'omologa i beni sono passati (per dirla sinteticamente) nella disponibilità del liquidatore.
      Ad ogni modo la società sopravvive all'apertura della procedura e dopo l'omologa sostanzialmente riacquista la piena libertà ferma la cessione dei beni che vanno liquidati secondo le disposizioni del decreto di omologa, per cui, ove fosse da effettuare una adeguamento dello statuto, questo competerebbe alla società e a suoi organi sociali e non certo al commissario o al liquidatore concordatario.
      Zucchetti SG srl