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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
risoluzione per inadempimento di concordato privo di attivo
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Lorena Galuzzi
Urbino (PU)13/01/2016 19:04risoluzione per inadempimento di concordato privo di attivo
Buonasera,
volevo sottoporre alla Vostra attenzione la seguente questione.
In un concordato preventivo omologato, la società concordataria non adempie al piano proposto. Il curatore procede:
1-esponendo le proprie considerazioni in merito all'inadempimento nella relazione semestrale;
2-ribadendo la certezza di tale inadempimento mediante comunicazione a tutti i creditori, ai quali rimetteva la decisione sul caso da assumersi (eventuale istanza di fallimento);
3-informando il G.D. sulla comunicazione effettuata ai creditori.
A quasi due anni di distanza nessun creditore ha presentato ricorso al Tribunale per il fallimento della società, come procedere?
Considerando che a norma dell'art. 186 della Legge Fallimentare, la risoluzione per inadempimento del concordato può essere chiesta solo dai creditori, e che la stessa deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato, quale soluzione adottare vista la reticenza della massa creditoria? E per ultimo adempimento previsto dal concordato, a quale ci si riferisce? In ogni caso si chiede di conoscere gli adempimenti da porre in essere al fine della "chiusura" del concordato e della cessazione dell'incarico di commissario/liquidatore.
Grazie per la risposta
Dott.ssa Lorena Galuzzi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/01/2016 16:18RE: risoluzione per inadempimento di concordato privo di attivo
La situazione da lei esposta è abbastanza ricorrente e priva di una soluzione appagante e, ciò nonostante, il legislatore, anche nel suo ultimo provvedimento del 2015 ha perso ancora una volta l'occasione per una regolamentazione. Gli elementi che determinano lo stallo della procedura sono vari: sostanzialmente tutto risale all'inerzia del debitore che non adempie al concordato omologato, e, a fronte di tale inerzia, la legge prevede che solo i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato, possono chiederla in un termine anche abbastanza breve di decadenza e il tribunale non può più dichiarare d'ufficio il fallimento. Di conseguenza, se nessun creditore si muove, nonostante le informative date dal commissario liquidatore, non si può pervenire alla risoluzione, che è propedeutica alla dichiarazione di fallimento, sempre che questa sia richiesta da un creditore o dal P.M.. Egualmente non si può pervenire alla risoluzione ove un creditore si muova ma oltre l'anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato; nella nuova versione dell'art. 186 quindi l'anno decorre non dall'ultimo adempimento eseguito, come nella precedente formulazione, ma dalla scadenza del termine previsto nella proposta di concordato per l'ultimo adempimento e, inoltre, rispetto al passato quando si riteneva che entro l'anno dovesse intervenire il provvedimento di risoluzione, ora è sufficiente che nel termine indicato sia presentata domanda di risoluzione.
Se non si può dichiarare, per uno dei motivi indicati, la risoluzione, che succede?
E' difficile dirlo perché la procedura di concordato è ormai chiusa a seguito della omologazione (cfr. art. 181) e, in genere, a fine esecuzione, si usa disporre la chiusura per avvenuta esecuzione del concordato. Poiché la situazione di stallo non può durare in eterno, a nostro avviso il tribunale, quando il liquidatore riferisce che il concordato non viene adempiuto e che è decorso oltre un anno nell'inerzia dei creditori legittimati, per cui non potrà più essere dichiarata la risoluzione né essere più adempiuto, potrebbe emettere un provvedimento analogo al precedente con cui dichiara la chiusura della procedura dando atto della inesecuzione del concordato.
Zucchetti Sg srl
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