Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
transazione fiscale - concordato preventivo
-
Maria Eugenia Cosseddu
NUORO20/06/2017 18:16transazione fiscale - concordato preventivo
Buongiorno vi espongo il seguente problema
sono alla mia prima transazione fiscale ed ho qualche dubbio su quale sia la corretta applicazione della normativa. Per illustrare meglio la problematica, riporto il sottostante prospetto, che altro non è che un esempio pratico:
Debiti verso Agenzia delle Entrate - Agente della Riscossione
imposta Sanzioni Interessi Aggio di riscossione
IRAP generale 33 1.000,00 € 300,00 € 123,90 € 85,43 €
IRES generale 33 2.400,00 € 720,00 € 297,36 € 205,04 €
IRPEF generale 33 1.500,00 € 450,00 € 185,85 € 128,15 €
IVA generale 34 4.800,00 € 1.440,00 € 594,72 € 410,08 €
Registro
loc. fabbr.generale 35 300,00 € 90,00 € 37,17 € 25,63€
Imposta
sostitutiva generale 35 700,00 € 210,00 € 86,73 € 59,80€
TOTALE DEBITI VERSO A.G. 10.700,00 € 3.210,00 € 1.325,73 € 914,14 €
debiti tributari comunali e diritto Camera di Commercio
IMPOSTA
Imu generale 35 € 2.500,00
Tasi generale 35 € 200,00
Diritto
Camera di
Commercio generale 35 €100,00
Sulla base di detto prospetto, Vi chiedo:
a) Si può predisporre una proposta di trattamento dei debiti tributari come segue :
(i) Pagamento delle sole imposte;
(ii) Stralcio delle sanzioni ed interessi;
(iii) Pagamento del debito proposto in 5 anni al tasso legale;
(iv) L'Imu, la Tasi ed il diritto della Camera di commercio seguirebbero lo stesso trattamento e, per le eventuali maggiori richieste degli enti impositori si procederebbe con "finanza esterna";
b) Oppure, pur essendo il debito tributario per I.R.A.P., I.R.E.S., I.V.A. ed Imposte sostitutive dovuto ad un unico creditore, occorre comunque, anche nella transazione, rispettare i gradi di privilegio? In tale ultima ipotesi, la norma di cui all'articolo 182 ter non sarebbe "speciale" ed occorrerebbe tenere conto del divieto di alterare le cause legittime di prelazione, ai sensi dell'articolo 160 R.D. 267/1942.
Così operando, accadrebbe:
(i) Si pagherebbero i debiti tributari nell'ordine dei privilegi e quindi, a titolo di esempio, tutta l'I.R.A.P. con sanzioni ed interessi;
(ii) Una volta utilizzate le risorse del concordato (nell'esempio bastano solo per il debito I.R.A.P.), si può fare la proposta, per il residuo dovuto: (i) degrado a chirografo con pagamento mediante utilizzo di finanza esterna (ii) degrado parziale con pagamento del dovuto mediante utilizzo di finanza esterna;
(iii) I debiti comunali ed i diritti camerali verrebbero pagati con finanza esterna .
Quale interpretazione dare all'articolo 182 ter? Si tratta di una norma speciale che consente di superare il limite di cui all'articolo 160 R.D. 267/1942?
Grazie
-
Maria Eugenia Cosseddu
NUORO22/06/2017 17:18RE: transazione fiscale - concordato preventivo
Salve attendo una Vostra risposta se possibile. Grazie -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como03/07/2017 22:44RE: RE: transazione fiscale - concordato preventivo
La prevalenza delle disposizioni sulla transazione fiscale rispetto a quelle sull'ordine dei privilegi è stata oggetto di ampie discussioni in vigenza del vecchio testo, nell'interpretazione data dalla ben nota e controversa sentenza 22931/2011 della Corte di Cassazione, che stabiliva in ogni caso l'infalcidiabilità dell'IVA.
Si poneva quindi il problema se l'integrale pagamento di tale tributo, assistito com'è noto da un grado di privilegio assai modesto, presupponesse necessariamente l'integrale pagamento anche di tutti i debiti con grado di privilegio superiore; e la risposta di dottrina a giurisprudenza, pur dopo più di una esitazione, è stata negativa. Veniva così in qualche modo violato l'ordine di privilegi.
Ma ciò non perché l'art. 182-ter fosse norma speciale rispetto all'art. 160 e alle generali disposizioni sull'ordine dei privilegi, ma perché l'obbligo di pagamento integrale dell'IVA discendeva non dalla normativa fallimentare ma dagli stessi principi comunitari, di rango superiore a quelli nazionali (si ripete, in base alla sentenza citata, poi in qualche modo contestata proprio dalla stessa Corte di Giustizia UE).
Anche in tale vicenda pertanto non era stata accolta la tesi della supposta "specialità", e quindi prevalenza, dell'art. 182-ter sulle norme generali a fallimentari relative all'ordine dei privilegi.
Di conseguenza la questione esposta nel quesito deve e nostro avviso essere inquadrata nel rispetto di tali norme generali e fallimentari:
- finchè si utilizzano risorse societarie, deve essere rigorosamente rispettato l'ordine dei privilegi
- con finanza terza c'è invece totale libertà.
-
-