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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Concordato Preventivo - Ammissibilità dichiarazioni di credito ante/post omologazione
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Tiziana Volta
REGGIO EMILIA (RE)28/01/2015 18:38Concordato Preventivo - Ammissibilità dichiarazioni di credito ante/post omologazione
Buona sera.
Sottopongo alla Vostra attenzione i seguenti quesiti in tema di concordato preventivo di tipo liquidatorio.
1) Dopo l'adunanza dei creditori (e trascorsi i 20 gg successivi utili per la sola manifestazione del voto) ed ante il decreto di omologa il Commissario Giudiziale deve ammettere le eventuali integrazioni alle dichiarazioni di credito già formulate? Se sì, debbono essere ammesse anche le dichiarazioni di credito formulate ex novo?
2)Dopo l'omologazione del concordato, il liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale deve ritenere ammissibili ai fini liquidatori le eventuali dichiarazioni di credito o integrazioni pervenute post omologa?
RingraziandoVi per la possibilità di un confronto su questo utilissimo forum, attendo Vostra opinione.
A.Petraglia
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/01/2015 18:21RE: Concordato Preventivo - Ammissibilità dichiarazioni di credito ante/post omologazione
Classificazione: CONCORDATO PREVENTIVO / VOTAZIONECon il d.l. n. 83 del 2012, convertio dalla legge n. 134 del 2012, è stato capovolto il significato del silenzio nei giorni successivi all'adunanza, giacchè, ai sensi del nuovo quarto comma dell'art. 178, i creditori che non hanno esercitato il voto in assemblea possono, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica e, in mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti.
Si tratta di innovazione di grandissima rilevanza chiaramente ispirata all'intento di favorire la soluzione concordataria, in quanto trasforma la manifestazione di "voto aperto" – assenso/dissenso – in "voto chiuso" sul modello del concordato fallimentare, ma, al di là del diverso significato dato al silenzio e delle conseguenze relative, il legislatore non ha trasformato il meccanismo del voto, nel senso che a questi fini, la situazione rimane cristallizzata a quella che era al momento dell'adunanza essendosi esaurita, con la chiusura dell'adunanza, il potere di intervento del giudice delegato di risolvere le contestazioni sul credito o sulla sua collocazione. Di conseguenza, legittimati ad esprimere il voto (contrario) nei venti giorni successivi sono soltanto i creditori che figuravano nell'elenco formato e per gli importi ivi indicati.
Questo ai fini del voto, ma entro questo termine, così come dopo la scadenza dello stesso, i creditori possono fare al commissario le comunicazioni che ritengono e che il commissario potrà esaminare ai fini della formazione dell'elenco dei creditori da soddisfare, Possono sorgere controversie con i singoli creditori e questi dovranno agire in un giudizio ordinario per far accertare il credito e la collocazione, se persiste la contestazione, mancando nel concordato una fase di verifica dei crediti.
Rientra poi nei poteri del liquidatore, anche se non vi è una specifica imposizione in tal senso nel decreto di omologa, la formazione definitiva dell'elenco dei creditori da soddisfare secondo la proposta concordataria, per cui anche in questa sede possono sorgere controversie, da risolvere , come già detto, attraverso un ordinario giudizio di cognizione.
Zucchetti SG srl
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