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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Atti di straordinaria amministrazione
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Arturo Taliani
Folignano (AP)20/03/2015 16:32Atti di straordinaria amministrazione
Vorrei sapere se esiste un confine tra la straordinaria amministrazione e l'ordinaria amministrazione di alcuni atti durante il concordato preventivo con riserva (soprattutto nel caso in cui il concordato non vada a buon fine).
Nello specifico l'acquisto di un consistente quantitativo di materie prime è un atto di ordinaria amministrazione? Oppure è un atto di straordinaria amministrazione per il quale è necessaria l'autorizzazione del Tribunale?
La distinzione è importante in quanto in caso di atto di straordinaria amministrazione, non autorizzato, potrebbe non essere riconosciuta la prededucibilità del credito nella procedura fallimentare.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/03/2015 20:24RE: Atti di straordinaria amministrazione
Classificazione: CONCORDATO PREVENTIVO / ALTROLa distinzione tra atti di ordinaria o straordinaria amministrazione ripropone una questione annosa non esistendo una definizione legislativa di tali atti ed anche le ricostruzioni fatte dalla giurisprudenza sono settoriali, nel senso che la qualificazione è fatta in funzione del settore in cui si decide, per cui, ad esempio, i principi dettati per l'amministrazione del patrimonio degli incapaci non sempre sono utilizzabili nell'attività di impresa.
Per quanto riguarda la materia in esame, in primo luogo, sicuramente vanno considerati di straordinaria amministrazione tutti quelli elencati nel secondo comma dell'art. 167 (i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni). Il fatto è che la norma chiude facendo poi riferimento agli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, per cui il problema si ripropone per tutti gli atti diversi da quelli elencati.
In proposito, con riferimento proprio all'art. 167 ante riforma, Cass. 2 ottobre 2005, n. 20291 aveva affermato che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende "dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determina la riduzione ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi". Successivamente la Corte ha statuito (anche se non con specifico riferimento al concordato) che nell'attività di impresa l'ordinaria amministrazione non si distingue dalla straordinaria amministrazione per la natura conservativa dell'atto (criterio valido, invece, nell'amministrazione del patrimonio degli incapaci), in quanto l'esercizio imprenditoriale presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi, e non meramente conservativi, sicché la distinzione va fondata, per contro, sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni. Pertanto, sono atti di straordinaria amministrazione solo quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa (Cass. 05/12/2011, n. 25952).
Come vede, se si segue la prima tesi l'atto da lei indicato potrebbe essere di ordinaria o straordinaria amministrazione in base alla quantità, nel mentre nel secondo sarebbe comunque atto di ordinaria amministrazione. Noi, in questi casi dubbi, consigliamo sempre prudenza e invitiamo a cautelarsi chiedendo comunque le autorizzazioni ipoteticamente necessarie, anche a garanzia dei contraenti.
Zucchetti SG Srl
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