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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Mutuo e privilegio interessi
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Luca Millucci
PERUGIA02/01/2014 09:18Mutuo e privilegio interessi
Vorrei sottoporVi il seguente caso.
Una società, che ha presentato ricorso per l' ammissione alla procedura di concordato preventivo in data 10/04/2013, nell' anno 2004 ha stipulato un contratto di mutuo che prevedeva l' erogazione dell' importo finanziato di Euro 2.400.000,00 in tre soluzioni: la prima di Euro 1.060.000,00 al 29/06/04, la seconda di Euro 980.000,00 al 15/10/04 e infine la terza di Euro 360.000,00 al 29/03/05. Ad oggi residua un saldo di Euro 960.000,00 in linea capitale. Dal contratto risulta che gli interessi, relativi al periodo di preammortamento, in caso di più erogazioni, decorrono dal giorno delle singole erogazioni. Ai fini della determinazione dell' annata in corso alla data di deposito del ricorso per concordato, quale data di inizio del debito per interessi, delle tre, devo prendere in considerazione?
Ringrazio per la Vs. attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/01/2014 19:03RE: Mutuo e privilegio interessi
Essendo pacifica l'applicazione al concordato del sistema del trattamento degli interessi dettato per il fallimento a causa del richiamo dell'art. 55 (che a sua volta fa salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 54, che richiama agli art. 2749, 2788 e 2855 c.c.) si ripropone, anche nel concordato, con riferimento alla data della pubblicazione della domanda, il problema che da sempre si è proposto nel fallimento, e, cioè, come intendere l'espressione "annata in corso"; ossia, se essa coincida con l'anno solare nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento (o la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato) o con l'annata decorrente tra la data di inizio del debito per interessi e quella di scadenza, nel corso della quale interviene la dichiarazione di fallimento.
La giurisprudenza si è orientata in grande prevalenza verso questa seconda opzione interpretativa, nel senso, cioè, che il calcolo va compiuto secondo l'annata contrattuale anziché solare (Trib. Padova 17/10/2005 in Giur. merito 2006, 9, 1933; Trib. Padova 17/05/2004, in Il fall. 2004, 2224; Trib. Ariano Irpino 18/12/ 2001, in G.mer. 2002, I, 948; Cass. 26/04/1999 n. 4124,; Cass. 3/04/ 1992 n. 4079, App. Milano, 01/07/1986, Banca borsa tit. cred. 1990, II,744; App. Brescia, 08/01/1988, ivi 1990, II,744; Trib. Roma, 21/05/1985 Fall. 1986, 442). Tesi che anche noi condividiamo, piu' che per l'argomento letterale riferito al termine annata (che, per deduzione a contrario porterebbe ad una diversa soluzione per gli interessi generati dai crediti pignoratizi e privilegiati, essendo utilizzato negli artt. 2788 e 2749 c.c. il termine "anno in corso"), per il fatto che, trattandosi della regolamentazione di annata di interessi, l'anno o l'annata in corso al momento della dichiarazione di fallimento è piu' logicamente riferibile all'anno pendente rispetto al momento iniziale del corso degli interessi. Il che trova conferma nell'inopponibilità, al fine della collocazione privilegiata, di convenzioni che prevedano l'estensione degli interessi "ad un maggior numero di annualità" (art. 2855 c.c.), ove il termine annualità, che è sicuramente riferibile alla decorrenza di annate di interessi pattuite, non può che correlarsi ad un termine dello stesso significato.
Bisogna poi calare questa indicazione al caso concreto, e sotto questo profilo bisogna vedere, in primo luogo, la natura del credito (privilegiato, pignoratizio, ipotecario o chirografario) e in dipendenza di questa prima scelta vedere se gli interessi si bloccano con la domanda (se il credito è chirografario) oppure quale delle norme civilistiche indicate va applicata. Dopo questa prima scrematura, e ammesso che il credito non sia chirografario, bisogna valutare come si svolgeva il rapporto e quando venivano pagate le rate, in modo da capire, anche in considerazione del fatto che le erogazione sono state effettuate in tre tranches, quale fosse l'annata contrattuale.
Zucchetti SG Srl
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