Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Prededuzione dell'Attestatore - ricorso ex art. 161 comma 6. e succ. fallimento

  • Cinzia Ferrari

    Lodi
    15/09/2016 17:40

    Prededuzione dell'Attestatore - ricorso ex art. 161 comma 6. e succ. fallimento

    Nel caso di istanza di ammissione al passivo al fallimento del Professionista Attestatore, in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del Concordato Preventivo:
    -In primo luogo chiedevo conferma, date le modifiche normative e le innumerevoli sentenze/orientamenti della Corte di Cassazione, riguardo all'ammissione al passivo in prededuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2 L.F del professionista (Attestatore) che ha redatto la relazione ai sensi dell'art 161 L.F. comma 3, nonostante il Concordato stesso sia stato dichiarato inammissibile.
    Preciso che le cause che hanno determinato la dichiarazione di inammissibilità, non sono imputabili, all'Attestatore, ma alle garanzie che così come formulate, sono state ritenute insufficienti da parte del Commissario Giudiziale.

    -In secondo luogo chiedevo conferma riguardo alla quantificazione del compenso e in prededuzione, visto che nella dottrina sembra prevalere l'applicabilità dell'art. 27 del D.M. 140/2012 (e non l'art. 21 del medesimo).
    -Da ultimo, nel caso in cui l'incarico verbale all'Attestatore prevedeva un compenso forfettario per il buon esito del Concordato, è corretto, nell'ambito della procedura fallimentare, quantificare il compenso dell'Attestatore in modo ordinario in base alle tariffe professionali in vigore?
    Cordiali Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/09/2016 13:26

      RE: Prededuzione dell'Attestatore - ricorso ex art. 161 comma 6. e succ. fallimento

      Nonostante lei parli di dichiarazione di inammissibilità del concordato, che si riferisce all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 162 l.f., dobbiamo ritenere che, nella specie, il concordato sia stato aperto, posto che lei precisa che "le cause che hanno determinato la dichiarazione di inammissibilità, non sono imputabili, all'Attestatore, ma alle garanzie che così come formulate, sono state ritenute insufficienti da parte del Commissario Giudiziale"; la nomina del commissario giudiziale e la redazione di un suo parere inducono a ritenere appunto che sia stata aperta la procedura a norma dell'art. 163 e che poi i creditori non abbiano approvato la proposta a causa del parere del commissario, o che il concordato non sia stato omologato. Questa precisazione non è fine a se stessa perché se in caso di inammissibilità della procedura può sussistere qualche dubbio sulla natura predeucibile del credito dell'attestatore, questi dubbi sono esclusi ove la procedura sia stata regolarmente aperta sulla base di quella attestazione, anche dopo l'abrogazione del n. 4 dell'art. 182quater. Né potrebbe essere contestato all'attestatore di aver svolto male il suo compito dato che, come lei giustamente evidenzia, il concordato non è proseguito perché le garanzie offerte non sono state ritenute sufficienti da parte del commissario.
      Anche a nostro avviso il compenso dell'attestatore dovrebbe essere determinato in base all'art. 21 del d.m. n. 140 del 2012, perché questa norma tratta di perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e di redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti. E' vero che è l'art. 27 che tratta dell'assistenza alle procedure concorsuali, ma questo, come si evince dal testo normativo, fa riferimento al professionista commercialista che ha assistito il debitore nel periodo preconcorsuale e nel corso di una procedura di concordato preventivo, ma non il professionista che ha eseguito una singola prestazione, quale l'attestazione o la stima di un perito, ecc., che non possono rientrare nel concetto di assistenza professionale al debitore per la presentazione della domanda, che è quella che attiene al consiglio delle linee da seguire, all'intera predisposizione dell'intero piano concordatario, ai rapporti e contatti con banche e creditori, e così via.
      L'esistenza di un accordo sul compenso preclude al giudice del fallimento di rivedere l'accordo salvo che non contesti una forma qualsiasi di inadempimento da parte dell'attestatore, così come di ogni professionista. Questo però presuppone la prova dell'esistenza di un accordo con data certa anteriore alla presentazione della domanda di concordato, e questa prova è difficile darla se l'accordo, come lei dice, è stato verbale. Per la verità per gli accordi tra privati sul compenso professionali si ritiene che non sia richiesta la forma scritta, ma rimangono le difficoltà probatorie con riferimento sia alla stipula sia alla data.
      Zucchetti SG srl
      • Cinzia Ferrari

        Lodi
        19/09/2016 15:25

        RE: RE: Prededuzione dell'Attestatore - ricorso ex art. 161 comma 6. e succ. fallimento

        Ringraziando per la celere risposta chiedo ulteriori conferme :

        -in merito al primo punto preciso che la relazione dell'Attestatore è stata elaborata e depositata; il Commissario Giudiziale l'ha analizzata e nella more dell'udienze esplicative il Tribunale ha poi ritenuto la domanda di Concordato inammissibile per le cause già evidenziate di insufficienza di garanzie.

        - in merito al terzo punto nel caso in cui nella relazione dell'Attestatore fosse stato indicato, tra le spese di procedura, il compenso forfettario, ancorché concordato verbalmente è possibile richiedere la liquidazione del compenso dell'Attestatore in base alle tariffe ordinarie, più favorevoli rispetto al compenso forfettario?

        Ringraziando per la collaborazione
        Cordiali Saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/09/2016 19:34

          RE: RE: RE: Prededuzione dell'Attestatore - ricorso ex art. 161 comma 6. e succ. fallimento

          Sulla inammissibilità del concordato ci eravamo soffermati nella precedente risposta perché importante e lei non ha risolto il dubbio perché continua a parlare di inammissibilità, che si dichiara quando non si apre la procedura di concordato e di esame della relazione dell'attestatore da parte del commissario giudiziale, che viene nominato appunto con il decreto che apre la procedura a norma dell'art. 163, comma 2, n. 3), dopo di che la procedura può cessare, ma non più perché inammissibile.
          Probabilmente (anche se lei non accenna al concordato con riserva) nel caso il debitore aveva ottenuto il termine di cui all'art. 161 comma sesto l.f. con nomina di un commissario- che nella prassi viene chiamato precomissario per distinguerlo da quello che viene nominato a seguito dell'apertura del concordato- e alla scadenza la proposta di concordato è stata ritenuta inammissibile.
          Se è così vi più di qualche dubbio sul riconoscimento della prededucibilità al credito dell'attestatore, il cui lavoro era finalizzato all'ammissione alla procedura di concordato. invero la S. Corte (Cass. 18 dicembre 2015, n. 25589) emessa in tema di prededuzione del credito del professionista che aveva collaborato alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, dopo aver discusso sul concetto di utililità della prestazione per la massa, afferma testualmente: "Anche a voler ritenere, conformemente al precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente (cfr. Cass., Sez. I, 5 marzo 2015, n. 4486), che il nesso teleologico richiesto dall'art. 111, secondo comma, della legge fall, ai fini della prededucibilità del credito debba essere inteso in senso meno restrittivo, con la conseguente esclusione di qualsiasi apprezzamento in ordine al risultato della prestazione del professionista ed alla sua concreta utilità per la massa, deve escludersi la possibilità di estendere l'ambito applicativo di tale disposizione fino a ricomprendervi anche i crediti derivanti, come nella specie, da attività difensive finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcun rapporto di consecuzione tra la procedura di concordato, mai apertasi, e quella fallimentare, e risultando pertanto impossibile individuare un collegamento, anche meramente astratto ed ipotetico, tra la predetta attività e gl'interessi del ceto creditorio".
          Se, quindi ricorre questa ipotesi può utilizzare la citata sentenza (rectius ordinanza) per escludere la prededuzione, nel mentre se la procedura di concordato è stata aperta, vale quanto detto nella precedente risposta.
          Anche per quanto al terzo punto vale ciò che abbiamo già detto, nel senso che alle tariffe si ricorre in mancanza di accordo, per cui se si riesce a dimostrare che esiste un accordo verbale questo prevale; ovviamente, poiché nel caso sarebbe il creditore a fare riferimento alle tariffe in quanto più favorevoli dell'accordo, il curatore dovrebbe solo dimostrare l'esistenza di un accordo e non certo la data certa anteriore al fallimento.
          Zucchetti Sg srl