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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Durc irregolare di società in concordato e Incentivi Automatici DM Sviluppo Economico 2010
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Marco Del Bianco
MILANO16/04/2016 09:03Durc irregolare di società in concordato e Incentivi Automatici DM Sviluppo Economico 2010
Una società ora in concordato (non ancora omologato) era stata ammessa ai contributi automatici di cui al decreto del ministero dello sviluppo economico del 23/12/2010.
Questi contributi non erano mai stati erogati per irregolarità contributive che non consentivano il rilascio di un durc regolare.
Sto valutando questo credito nell'ambito della relazione ex art. 172. In caso di omologa, potrebbe cadere l'ostacolo del durc irregolare e si potrebbe incassare il contributo?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/04/2016 19:40RE: Durc irregolare di società in concordato e Incentivi Automatici DM Sviluppo Economico 2010
Le saremmo grati se ci desse qualche ulteriore dato in ordine al tipo di contributo e alla sua fonte normativa, perché allo stato non riusciamo ad inquadrare la fattispecie.
Zucchetti Sg srl
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Marco Del Bianco
MILANO19/04/2016 09:25RE: RE: Durc irregolare di società in concordato e Incentivi Automatici DM Sviluppo Economico 2010
Cerco poi i dettagli del contributo ma il mio quesito era più generale: per qualsivoglia ragione (contributo, pagamento di fatture, appalti) il durc irreggolare è opponibile anche al concordato omologato? A me risulta che al fallimento il durc irregolare non opponibile e le somme siano comunque dovute (se il blocco fosse solo quello) -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/04/2016 19:14RE: RE: RE: Durc irregolare di società in concordato e Incentivi Automatici DM Sviluppo Economico 2010
In linea generale si deve ricordare il messaggio Inps n. 4925 del marzo 2013 il quale l'Inps chiarisce che, secondo le direttive ministeriali, alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità, può essere rilasciata la regolarità contributiva in considerazione della ratio sottesa alla procedura concorsuale in esame che, essendo diretta al risanamento dell'attività aziendale, verrebbe ad essere disattesa ove "si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all'apertura della procedura stessa".
L'impresa ammessa al concordato preventivo ex art. 186 bis potrà ottenere il Durc regolare in presenza delle seguenti condizioni:
- la "sospensione" dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell'apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
- il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all'articolo 186-bis, comma 2, lettera c) L.F.;
- il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l'integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.
In tal caso, aggiunge l'Inps, sempre richiamandosi alle direttive ministeriali, "la regolarità può essere dichiarata solo per un periodo di un anno dalla data di omologazione, trascorso il quale la moratoria di cui all'art. 186-bis, indicata nel piano di risanamento, cessa di avere effetto. A partire da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere attestata l'irregolarità dell'impresa".
Con il successivo messaggio n. 2835/2015 l'Inps ha poi evidenziato che la pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese integra la fattispecie prevista dall'art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007, secondo il quale la regolarità contributiva può essere attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative per cui ora è possibile rilasciare il DURC alle imprese in concordato con continuità dell'attività aziendale ex art. 186-bis, a patto che il piano contempli l'integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge.
Zucchetti Sg Srl
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