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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
questioni sulla valutazione dei voti espressi dai creditori ex art. 178 LF
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Silvia Pavanello
Milano14/07/2012 10:00questioni sulla valutazione dei voti espressi dai creditori ex art. 178 LF
Buongiorno.
Alcuni quesiti, inerenti i voti espressi nei 20 giorni successivi all'adunanza, ex art. 174 LF.
1) errore " materiale "da parte del CG , di indicazione dell'ammontare del credito ( inferiore al quantum dovuto) e votazione del creditore per il maggiore importo. Come si considera? si " rettifica " l'importo che in realtà è dovuto ( con variazione, se pur minima , dell'importo complessivo del passivo) , lo si considera per il minore importo indicato nella rel. 172 LF e in sede d udienza per la votazione , o non si considera questo voto, in quanto diversamente espresso rispetto alla proposta di voto ?
2) precisazione del credito di un soggetto, pervenuta DOPO il verbale di verifica , e non indicata nel quantum del passivo ( in contabilità non risulterebbe tale creditore) . Si ignora ? si indica nell'esito della votazione , o , eventualmente nel parere ax art. 180 LF ?
3) maggiore importo precisato e documentato da parte di un creditore, che vota per quest'ultimo ( e il liquidatore conferma che il quantum effettivamente dovuto è quello da lui indicato). Come si considera questo voto ? per la somma indicata dal CG, per la somma richiesta dal creditore ( e riconosciuta espressamente dal liquidatore della società) ,o non si considera, essendovi discrasie sull'ammontare ?
Infine, l'Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire al CG ( in ritardo rispetto ai termini del 172) la quantificazione degli importi ancora dovuti dalla società , e che non erano stati indicati nella contabilità della società in concordato ( nè potevano essere conosciuti o conoscibili dal CG ) . Si considerano nell'eventuale 180 LF , o già in sede di relazione post votazione va accennata tale sopravvenienza , che modifica ( anche se non in modo determinante) l'ammontare complessivo del debito della società in concordato e quindi ,di conseguenza ,la percentuale complessiva di soddisfacimento dei chirografi ?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/07/2012 18:25RE: questioni sulla valutazione dei voti espressi dai creditori ex art. 178 LF
I voti favorevoli che pervengono nei venti giorni successivi a quello dell'adunanza vanno conteggiati. Se su questi il commissario non solleva contestazioni in ordine al quantum e alla collocazione, non vi è alcun ostacolo a modificare l'elenco predisposto, visto che la votazione è ancora in corso per il prolungamento che l'art. 178 consente.
Se su questi crediti sorgono contestazioni da parte del commissario, il discorso si complica. Come è noto, le contestazioni sui crediti che sorgono in occasione della adunanza sono risolte dal giudice delegato, che può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i creditori contestati ai soli fini del voto (art.176). La stessa disposizione non è riprodotta per i voti che prevengono successivamente, ma a nostro parere, non vi sono ragioni per escludere che possa trovare applicazione lo stesso principio; ossia lasciare al giudice delegato di risolvere in via provvisoria la questione ai soli fini del voto, così come se la contestazione fosse sorta in corso di assemblea.
Proprio perché il provvedimento del giudice ha natura provvisoria ed è finalizzato alla votazione, esso non vincola né il commissario né il creditore, per cui la contestazione piòn permanere anche successivamente ed in questo caso, non essendo previsto nel concordato un procedimento per l'accertamento dei crediti, la contestazione può essere risolta soltanto attraverso un ordinario giudizio di cognizione che il creditore deve promuovere per far valere le sue ragioni.
Zucchetti Sg Srl
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